Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2136/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA all'udienza del 29.11.2024 nella controversia civile iscritta al n. 2136 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
con sede legale in Prato (PO – 59100), Via Canova, 22, (P. IVA. e Parte_1
C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso, dall'Avv. Franco Mazzoni del Foro di Prato (C.F. ) CodiceFiscale_1 presso il suo studio sito in Prato alla Via A. Simintendi n.29, elettivamente domicilia.
OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. (C.F. P.IVA_2 Controparte_1
), con sede in Pozzuoli alla Via Antiniana n.2G, elettivamente domiciliata in C.F._2
Napoli alla Via F. Cilea n.281 presso lo studio dell'Avv. Francesco Pages (C.F. ) C.F._3 che la rappresenta e difende.
OPPOSTA
Oggetto: Contratto di Agenzia
pagina 1 di 8
chiedeva, previo accertamento del credito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta a titolo di risarcimento dei danni cagionati dall'agente a causa della sua condotta gravemente in contrasto con i principi e obblighi di cui all'art. 1746 c.c., la condanna di controparte al pagamento della somma
€13.425,00, ovvero quella maggiore o minore somma, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo, quale risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'inadempimento dell'agente. Inoltre, chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettare la domanda riconvenzionale dell'opposta o, in caso di accoglimento della stessa, di disporre la compensazione dei reciproci crediti;
il tutto ferma restando la revoca del d.i. opposto nonché la vittoria di spese diritti e onorari con condanna dell'opposta al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 I comma c.p.c. o al pagamento di una somma in aggiunta alle spese legali ex art. 96 III comma c.p.c.
Con i propri scritti conclusionali l'opposta, reiterate le proprie difese ed argomentazioni, concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 1635/2020 nonché, in via riconvenzionale, per l'accertamento della sussistenza di una giusta causa di recesso per fatto dell'opponente e dell' inadempimento contrattuale di quest'ultimo; in conseguenza chiedeva il pagamento di €14.239,72 (corrispondente alle provvigioni maturate in virtù del rapporto contrattuale di agenzia avente ad oggetto la vendita di capi di abbigliamento per la stagione estate/primavera 2020 e autunno/invero 2020, oltre oneri fiscali ed a interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla scadenza al saldo), €2.162,87 (corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla scadenza al saldo),€ 967,98 (a titolo di F.I.R.R. relativo agli anni 2018, 2019 e 2020, oltre a interessi legali); €997,75 (a titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla scadenza al saldo, da calcolarsi anche in via equitativa ovvero di quella diversa somma ritenuta dal Giudice adito equa e giusta, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo). In subordine chiedeva dichiararsi che la modifica unilaterale compiuta dall'opponente aveva determinato una riduzione delle provvigioni in capo alla di media entità ai sensi dell'AEC Controparte_1 commercio;
inoltre, nell'ipotesi di revoca del d.i. chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento della somma complessiva di €22.848,05 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i giudizi, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1635/2020 (RG. 19203/2020) emesso in data 9.12.2020 e notificato a mezzo
PEC in data 10.12.2020, il Tribunale di Napoli, Giudice Dott. Federico Bile, , ingiungeva a
[...] il pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
, di € 4.479,73 (per la fattura n.34/2020) oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...] legali sulle somme dalla data di maturazione sino al soddisfo del credito, nonché il pagamento delle spese del giudizio monitorio, come liquidate in provvedimento, pari ad € 550,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
pagina 2 di 8 Con atto di opposizione notificato in data 02.02.2021 (d'ora in poi solo Parte_1
citava in giudizio (d'ora Parte_1 Controparte_1 in poi solo contestando la legittimità del d.i. n. 1635/2020. In primo luogo, Controparte_1
l'opponente sollevava la questione di competenza spettante, secondo la sua ricostruzione, non al
Giudice del lavoro, bensì al Giudice di Pace oppure, in virtù delle domande riconvenzionali articolate successivamente nel medesimo atto, al Giudice Ordinario. Successivamente, la 15, ricostruito Pt_1 il rapporto con l'ingiungente, eccepiva di essere titolare di un controcredito nei suoi confronti di € 11.295,62, in virtù dell'omesso pagamento di talune fatture. Inoltre, evidenziava il manifestarsi, a partire dal luglio 2020, di un comportamento inadempiente da parte della Controparte_1 concretizzatosi nella mancata assistenza ad alcuni clienti nonché nella mancata conclusione di qualsiasi ordine;
tale mutamento di atteggiamento coincideva con le modifiche di condizioni di vendita da parte della Società , di cui la era mera distributrice senza alcun ruolo nei mutamenti Parte_3 Parte_1 delle condizioni di vendita dalla stessa adottati. In virtù del suddetto inadempimento di controparte,
l'odierna opponente deduceva di aver comunicato in data 20.11.2020 alla la Controparte_1 risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.p.c. Infine,
l'opponente deduceva di aver subito un pregiudizio, derivante dal comportamento scorretto della controparte, quantificabile in € 15.000,00 parametrando il risarcimento del danno al guadagno minimo che normalmente avrebbe percepito per un'intera stagione. La 15 si opponeva alla concessione Pt_1 della provvisoria esecuzione e articolava mezzi istruttori, inoltre concludeva per la revoca del d.i., compensazione dei crediti e accoglimento della domanda riconvenzionale.
Si costituiva la sostenendo la sussistenza della competenza in capo al Giudice Controparte_1 del lavoro;
nel merito della controversia l'opposta eccepiva che il comportamento scorretto dell'opponente, concretizzatosi nella modifica unilaterale delle condizioni di vendita per i prodotti Rino
e pelle, nel ritardo nei pagamenti e nel ritardo o mancato invio degli estratti conto trimestrali, aveva condotto alla risoluzione del contratto conseguente alla mancata accettazione delle modifiche da parte dell'odierna opposta. In merito ai motivi di opposizione, la eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del credito dedotto in compensazione ritenendolo non provato e contestando di aver mai ordinato e ricevuto la merce oggetto delle fatture indicate;
disconosceva le e-mail prodotte da parte opponente in quanto prive della prova di avvenuta ricezione;
l'opposta, inoltre, eccepiva di essere creditrice di ulteriori importi in virtù di altre fatture e ne chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
Ancora, in via riconvenzionale, contestate le richieste risarcitorie per inadempimento contrattuale formulate dall'opponente, eccepiva di aver subito un danno a seguito della modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto senza preavviso. In conseguenza chiedeva il risarcimento come articolato nell'atto di costituzione per un totale di €32.608,04 ridotti per economia di giudizio ad € 26.000, la concessione della provvisoria esecuzione e l'esibizione degli estratti contro trimestrali del III
e IV trimestre 2020 nonché delle scritture contabile e di tutte le fatture inviate dalla debitrice ai clienti sull'intera regione Campania. L'opposta articolava mezzi istruttori e si opponeva all'ammissione di quelli elaborati da controparte.
Il 25.01.2022 il Giudice del Lavoro rimetteva la causa al presidente del tribunale perché potesse essere riassegnata ad un magistrato della sezione civile ordinaria con mutamento del rito in rito ordinario di cognizione.
pagina 3 di 8 In data 30.03.2022 l'odierno Giudicante, preso atto della conferma del provvedimento di assegnazione disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza del 09.05.2022.
Le parti depositavano note di trattazione scritta riportandosi ai propri scritti introduttivi e reiterando contestazioni e richieste.
All'udienza del 09.05.2022 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rinviava all'11.05.2023 assegnando i termini ex art.183 c.p.c.
Con memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. l'opposta eccepiva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Inoltre, sosteneva l'ammissibilità delle proprie domande riconvenzionali e reiterava le argomentazioni già svolte in precedenza nel merito, contestando quanto eccepito da controparte.
Con memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. l'opponente, ricostruite e reiterate le proprie argomentazioni, si soffermava sull'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da controparte (delle quali una non reiterata nelle conclusioni e dunque rinunciata) e sull'erroneità del presupposto fondativo delle richieste risarcitorie, stante la circostanza che il rapporto era stato risolto dalla per via della Parte_1 condotta inadempiente della e non viceversa. Concludeva come da atti Controparte_1 introduttivi e chiedeva la condanna dell'opposta ex art.96 co.1 o 3 c.p.c.
Con memorie ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. le parti reiteravano le proprie richieste istruttorie e ne articolavano di ulteriori. In più, l'opponente in particolare prendeva posizione sull'eccepita improcedibilità della domanda riconvenzionale da essa proposta ritenendo che la questione fosse stata sollevata tardivamente e dunque dovesse ritenersi inammissibile nonché infondata. Inoltre, mediante esibizione degli estratti contro trimestrali del III e IV trimestre 2020, l'opponente meglio specificava le reciproche partite creditorie (credito della 11.295,62; credito della Parte_1 Controparte_1
€ 10.117,98) di cui chiedeva la compensazione.
Con memorie ex art.183 co.6 n.3 c.p.c. le parti si opponevano alle reciproche istanze istruttorie.
Il giudice, sciolta la riserva assunta in udienza, rigettava le richieste istruttorie e rinviava al 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.11.2024, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
In data 12.3.2025, dopo lo scadere dei termini per il deposito delle memorie di replica, e nelle more dei termini per il deposito della sentenza, è stato inserito nel fascicolo telematico un atto denominato
“intervento di terzo” che, in realtà è la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della ntervenuta in data 20.2.2025. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente il giudice da atto che “la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle pagina 4 di 8 comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data", bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce "res inter alios acta" (Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7076).
Tra l'altro la sentenza è stata veicolata nel fascicolo irritualmente senza alcun ulteriore atto di intervento del liquidatore giudiziale.
Il processo, quindi, non può essere dichiarato interrotto.
Sempre in premessa si dà atto che il presente giudizio rientra nella competenza del Giudice Ordinario e non del Giudice del Lavoro o del Giudice di Pace, ciò alla luce dell'insegnamento della Giurisprudenza di legittimità e di merito, le quali sono concordi nell'affermare che “in materia di rapporti di agenzia, ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o, comunque, si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuato ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro” (ex multis Cass. 19/04/2011, n. 8940; Cass.
14/07/2011 n. 15535; Cass. 22/3/2006 n. 6351; Cass. 14/7/2005 n. 14813). Pertanto, trovandoci dinanzi ad una società che svolge attività di agente, il giudice competente sarebbe stato, in origine, il Giudice di
Pace, visto il valore della causa monitoria;
tuttavia, alla luce delle domande riconvenzionali svolte dall'odierna opponente, il valore della causa ha, correttamente, comportato l'attribuzione della competenza all'odierno Giudicante.
Venendo al merito della controversia, dagli scritti redatti dalle parti e dalla documentazione allegata emerge senza alcun dubbio la sussistenza di un rapporto contrattuale in essere fin dal 17 gennaio 2018 tra la dapprima con la di e poi con Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_1
di , per la vendita di capi di abbigliamento Controparte_1 Controparte_1 CP_2 marcati “Rino e Pelle” con diritto di esclusiva sull'intera regione Campania. Ugualmente incontestato è che, in base a tale rapporto, all'odierna opposta spettava l'attribuzione di una provvigione del 9% sugli incassi da essa procurati alla 5. Pt_1
Emerge dagli atti che l'importo della fattura n. 34/2020 oggetto del procedimento monitorio è dovuto;
tuttavia, parte opponente ha proposto domanda riconvenzionale eccependo la sussistenza di un credito vantato nei confronti della per l'acquisto di merce di campionario pari a Controparte_1
€11.295,16. L'opposta ha contestato la spettanza di tale importo, eccependo di non aver mai né richiesto né ricevuto la merce dal cui acquisto discenderebbe il debito.
Occorre, però, evidenziare che nella e-mail di messa in mora del 12.11.2020, redatta dal procuratore della rappresentanze, nell' interesse di quest'ultima, vi è un inciso riferito proprio a questa CP_1 medesima somma, che la stessa rappresentanze considera da decurtare rispetto a quanto richiesto CP_1 dall'odierna opposta. Questo inciso costituisce una vera e propria ricognizione di debito che, secondo quanto ribadito da recente Giurisprudenza di legittimità “determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. Civ. ord. n. 31818 del 10/12/2024).
pagina 5 di 8 L'odierna opposta non ha dimostrato di aver già adempiuto al pagamento delle somme riconosciute per la fornitura dei campionari, né che esse non fossero dovute;
pertanto la domanda proposta di compensazione va accolta, trattandosi di un credito certamente compensabile giudizialmente.
Va precisato che non risulta dirimente il disconoscimento effettuato dalla opposta delle comunicazioni mail sopra citate, poiché questo risulta del tutto generico e, in quanto tale, non ammissibile né valutabile.
Tanto argomentato in merito al credito eccepito in compensazione, occorre soffermarsi sulla domanda riconvenzionale con cui l'opposta ha chiesto il pagamento delle provvigioni maturate per l'attività svolta nel III e IV trimestre del 2020 nella misura calcolata di €14.239,72 oltre oneri fiscali;
tale importo è stato determinato dalla opposta basandosi sul prospetto di fatturato prodotto dalla 15 Pt_1 unitamente alla costituzione, e ciò in considerazione della mancata produzione degli estratti contro dei due trimestri in oggetto.
La domanda riconvenzionale proposta è ammissibile atteso che in materia di opposizione a d.i., con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, il convenuto opposto può proporre una domanda nuova, differente da quella posta a base del ricorso monitorio, anche nell'ipotesi in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, ove detta domanda afferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in causa, attenga al medesimo sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella inizialmente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del giudizio e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle medesime facoltà di modifica della domanda riconosciute nel giudizio ordinario all'attore formale e sostanziale dall' art. 183 cod. proc. civ.. Nella specie la domanda è stata proposta in conseguenza della eccezione di compensazione proposta dalla opponente, e quindi essa è senz'altro ammissibile.
In merito al quantum, tuttavia, va osservato che all'esito del deposito degli estratti conto (all. 17-18) emerge la spettanza in favore della opposta di provvigioni pari ad € 1.217,95 per il III trimestre 2020 ed
€ 4.420,30 per il IV trimestre 2020.
Sul punto occorre evidenziare che parte opposta ha contestato e impugnato i suddetti allegati in quanto privi della documentazione contabile attestante i reali incassi ricevuti dalla 5. Pt_1
Invero la contestazione può essere superata dalla congiunta lettura degli atti: infatti, leggendo l'atto di opposizione della emerge che la rappresentanze “per la stagione Primavera/Estate Parte_1 CP_1
2020, invece, aveva fornito alla proponente ordini per un valore complessivo pari a circa € 26.691,83; - per la stagione Autunno/Inverno 2020, il complessivo fatturato di vendita della nella Parte_1 regione Campania è stato di circa € 131.527,31”; tuttavia, l' allegato 2 della produzione di parte opposta statuisce che le provvigioni debbano calcolarsi su base trimestrale sui pagamenti salvo buon fine. Orbene, la dichiarazione effettuata dall'opponente nel proprio atto era volta ad evidenziare l'impegno profuso dall'opposta nel procacciare ordini fino al mutamento delle condizioni di vendita del marchio ”, non a svolgere una ricognizione di quanto effettivamente incassato. È ben Parte_3 possibile che la avesse procurato ordini per quella ingente somma dichiarata Controparte_1 dalla stessa opponente e che, tuttavia, non tutti i pagamenti fossero stati poi eseguiti dai clienti (peraltro pagina 6 di 8 la modifica delle condizioni di vendita era derivata proprio dal rischio di inadempienza dei clienti stessi).
Pertanto, la compensazione andrà svolta tenendo conto dell'ulteriore credito della
[...] di € 5.638,25. CP_1
Pertanto avendo la un credito complessivo di € 10.117,98 e la 15 un Controparte_1 Pt_1 controcredito di € 11.295,65 va dichiarata l'estinzione integrale del credito della Controparte_1 la quale va condannata al pagamento della somma residua di € 1.177,64.
Venendo alle ulteriori domande riconvenzionali svolte dalle parti e relative alla risoluzione del contratto per inadempimento, entrambe allegano di esser state costrette a sciogliersi dall'accordo per inadempimento della controparte. Invero, però, le parti, prima del giudizio, hanno tenuto comportamenti univoci e congruenti nel dimostrare di non voler proseguire nel rapporto contrattuale, ciò in quanto, da un lato, l'agente ha di fatto cessato di svolgere attività nei confronti dell'intera clientela in esclusiva, dall'altro, la preponente ha contestualmente espressamente dichiarato di voler risolvere il contratto con pec del 20.11.2020.
Tali condotte hanno un significato univoco, esprimendo la tacita volontà delle parti di non dare ulteriore corso al rapporto, ritenendolo risolto consensualmente.
Del resto dal mancato reciproco interesse a proseguire nel rapporto contrattuale e dall'univoca volontà, dimostrata nei fatti, di sciogliersi dall'accordo si ricava l'impossibilità per il Giudice di vagliare le ulteriori domande riconvenzionali, non ravvisandosi la risoluzione come addebitabile alla condotta dell'una o dell'altra parte. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.12075 del 24/05/2007 statuendo “la risoluzione consensuale del contratto non costituisce materia di eccezione in senso proprio o stretto, ma rappresenta un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal contratto, che, diversamente dalla risoluzione per inadempimento o dalla risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa, se ed in quanto rilevante ai fini della decisione può essere accertato d'ufficio dal giudice. Ciò comporta che, accertato tale fatto, il giudice deve respingere la domanda di una delle parti intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per un altro fatto cui l'accordo risolutorio abbia tolto ogni efficacia”.
Ogni ulteriore e subordinata richiesta risulta assorbita all'esito della motivazione come esposta.
In merito alla domanda di condanna ex art.96 co1-3 c.p.c. proposta da parte opponente, non si ravvisano i presupposti per poterla accogliere.
Stante la sussistenza di reciproche partite creditorie e la sostanziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1 con atto di citazione notificato il 02.02.2021, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Accoglie l'opposizione proposta da , per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1635/2020.
2) Effettuata la compensazione dei reciproci crediti sino a concorrenza di € 10.117,98, condanna la al pagamento Controparte_1 Controparte_1 in favore di 15 della somma di €1.177,64. Pt_1 Parte_1
3) Compensa le spese per le ragioni esposte in motivazione.
Così deciso in Napoli il 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 8 di 8