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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/03/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 897/2021
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 897/2021 promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gesù Pasquale Grillo, giusta C.F._2
procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliati come in atti;
ATTORI nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._7 CP_6
, (C.F. ), C.F._8 Controparte_7 C.F._9
(C.F. , (C.F. CP_8 C.F._10 Controparte_9
), (C.F. ), C.F._11 CP_10 C.F._12
(C.F. ), Parte_3 C.F._13 Parte_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._14 Parte_5
, (C.F. ), C.F._15 Parte_6 C.F._16
(C.F. ), Parte_7 C.F._17 Parte_8
(C.F. ), (C.F. C.F._18 Parte_9
); C.F._19
CONVENUTI CONTUMACI
preso atto che l'udienza del 21.3.2024 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusto decreto emesso con provvedimento del
22.9.2023; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte del procuratore di parte attrice in data 5.3.2024 e 18.3.2024; letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., procede all'esito con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 897/2021 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gesù Pasquale Grillo, giusta procura alle liti C.F._2
in atti ed elettivamente domiciliati come in atti;
ATTORI
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (C.F. , C.F._7 CP_6 C.F._8 Controparte_7
(C.F. ), (C.F. , C.F._9 CP_8 C.F._10 CP_9
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._11 CP_10 C.F._12
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._13 Parte_4 , (C.F. , C.F._14 Parte_5 C.F._15 Parte_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._16 Parte_7
), (C.F. ), C.F._17 Parte_8 C.F._18
(C.F. ); Parte_9 C.F._19
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento dell'usucapione.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Gli attori, mediante atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, premettevano di possedere da oltre vent'anni in modo continuato, ininterrotto, pacifico, pubblico ed indisturbato l'appartamento sito nel Comune di Stilo (RC), alla via D. Alighieri – trav. I, n. 3/2, piano II e catastalmente censito al foglio 28, part. 360, sub. 7, cat. A/3, adibendolo a casa coniugale e realizzando ivi le lavorazioni edilizie necessarie per l'installazione dell'impiantistica elettrica ed idraulica. Gli attori esponevano, inoltre, di provvedere personalmente e direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del citato immobile, anche mediante opere di ristrutturazione, detenendovi in via esclusiva le chiavi di accesso e facendosi carico del pagamento dei relativi tributi ed imposte esercitando, così, il pieno godimento ed il possesso uti dominus.
Dunque, in forza del sopra menzionato possesso esercitato sull'appartamento ut supra indicato, rassegnavano le seguenti conclusioni: “voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile per cui è causa, sito in Stilo alla Via Dante Alighieri - I Traversa n. 3/2 Int. 1, censito al NCEU al Foglio di Mappa n. 28, part. n. 360, sub. 7, Cat. A/3, con superficie di 115 mq, in favore dei sig.ri e per avere gli stessi mantenuto il possesso in Parte_1 Parte_2
modo continuo, pacifico e ininterrotto, per oltre venti anni, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore della medesima attrice;
2) con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, il quale a tal fine dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Celebrata la prima udienza, assunta la prova testimoniale sui capitoli di prova ammessi (nei termini e limiti di cui al verbale d'udienza del 2.3.2022), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi, all'udienza cartolare del 21.3.2024 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, giusta ordinanza del 22.9.2023.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.
Nel merito, la domanda è inammissibile per difetto di prova da parte attrice dell'effettiva legittimazione passiva sussistente in capo agli odierni convenuti evocati in giudizio.
Invero, in relazione al cespite immobiliare oggetto di causa, catastalmente individuato al foglio di mappa n. 28 della part.lla 360, sub 7 del Comune di Stilo (RC), manca il primo atto di acquisto inter vivos in capo agli intestatari formali del bene da cui poter verificare che a decorrere dallo stesso, e per il ventennio successivo, non vi siano state trascrizioni, a favore o contro i medesimi, nè, successivamente, alla morte degli individuati legittimati passivi, contro i loro eredi. Peraltro, le risultanze del certificato ipotecario speciale allegato all'atto di citazione sono ex se inidonee ad assolvere allo scopo, in quanto lacunose in ordine all'indicazione dell'originario atto di provenienza del cespite oggetto di domanda rispetto agli intestatari catastali del bene immobile, meri proprietari apparenti;
in altri termini, in mancanza di una valida individuazione dell'atto di provenienza non è possibile stabilire con certezza che gli odierni convenuti, taluni dei quali anche nella qualità di eredi, siano gli effetti legittimati passivi dell'odierno contenzioso.
Ciò posto, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. (vedasi Cass. civ., Sez. 5, Ord. n. 363 del 2019) la domanda va dichiarata inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella contumacia dei convenuti, nel procedimento iscritto al N.R.G. 897/2021, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile.
Nulla per le spese. Locri,25.3.2024
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire