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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 664/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Mattioli ed E. Rocchi
CONTRO
Ufficio Motorizzazione di Parma Sezione di Modena Controparte_1 CP_2
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 4/12/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con termine di sessanta giorni per il deposito del provvedimento, ai sensi degli artt. 421 e 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata e del provvedimento impugnato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere per tutti i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1098/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena, nell'ambito del giudizio R.G. n.3218/2023, pubblicata il 10/01/2024:
- Annullare il provvedimento n.37/23 RA del 18/05/2023 dell'Ufficio di Motorizzazione Civile di Modena di revisione della patente di guida dell'appellante in quanto illegittimo ed infondato disponendo la reintegrazione del punteggio della patente la cui decurtazione dei 20 punti risulta, comunque, già essere stata annullata dalla sentenza n.995/2022 del 7 novembre 2022, non impugnata;
- In ogni caso per tutti i motivi in fatto e in diritto indicati in atti annullare il provvedimento di revisione della patente n.37/23 RA del 18/05/2023 dell'Ufficio di Motorizzazione Civile di Modena in quanto illegittimo ed infondato disponendo conseguentemente la reintegrazione del punteggio della patente in favore dell'appellante. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e con riserva di ogni altro diritto, azione e ragione e di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, in relazione alle difese avversarie. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/02 si dichiara che il valore del presente giudizio è di valore indeterminato”;
per parte convenuta:
“si ritiene che il decreto di rigetto sia pienamente legittimo, e che il ricorso debba essere respinto, con vittoria di spese a favore di questa Amministrazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 150/2011 tempestivamente depositato il
10/07/23 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, l'odierno appellante proponeva opposizione avverso il provvedimento (n. 37/23 RA del 18.05.23) emesso dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Modena, di revisione tecnica della patente di guida, rilasciata al ricorrente, ai sensi dell'art. 126 bis CdS, in quanto a seguito di violazioni al Codice della strada risulta azzerato il punteggio di detta patente.
Il ricorrente adduceva, a sostegno del ricorso, di avere ottenuto l'annullamento del decreto Prefettizio emesso successivamente al verbale n.
447106337, con sentenza n. 995/2022 emessa dal Giudice di Pace di Modena, e delle conseguenti sanzioni accessorie.
Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento di revisione tecnica della patente di guida opposto.
L'Amministrazione resistente si costituiva con deposito di note difensive, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.11.23 il Giudice decideva dando lettura del dispositivo della sentenza in udienza.
2. Con atto di appello ritualmente notificato -a seguito di ordine giudiziale di rinnovazione- ha impugnato la sentenza pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Modena, con la quale è stata rigettata l'opposizione.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la convenuta riproponendo interamente quanto già sostenuto in Controparte_3 primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 4/12/2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La decisione di rigetto da parte del Giudice di prime cure è stata motivata con riferimento al fatto che: <In ordine al merito occorre chiarire che a seguito di
2 verbali di contestazione al Codice della Strada il. Sig. subiva il Pt_1 provvedimento del Prefetto di Modena di sospensione della patente di guida.
Avverso tale provvedimento il Sig. proponeva ricorso, che il gdp di Modena Pt_1 accoglieva, annullando il provvedimento opposto. (Sent n. 995/22) Tuttavia il giudice nella sua motivazione nulla osserva in merito alle sanzioni accessorie ex art. 126 bis CdS, nemmeno annulla esplicitamente il verbale di contestazione a cui queste sanzioni accessorie afferiscono, non essendoci alcun esplicito riferimento a tali sanzioni, la procedura di azzeramento punti della patente e proseguita nel suo iter. Tra l'altro emerge dalla documentazione in atti che il verbale prodromico alla sanzione accessoria di decurtazione punti e stato oblato con il pagamento, nell'immediatezza, della sanzione amministrativa, ciò fa ritenere che non vi fosse intenzione di opporlo, ne fosse più opponibile ai sensi dell'art. 203 e 204 bis CdS.
Nella lettura del ricorso proposto dal Sig. in occasione della sospensione Pt_1 della patente, non si ricava una esplicita volontà di impugnare il verbale di contestazione prodromico alla sanzione accessoria.
Conclusivamente il ricorrente non ha fornito altre prove a sostegno della sua tesi, mentre l'Amministrazione opposta ha adeguatamente provato le ragioni della violazione contestata e della pretesa di revisione della patente di guida>>.
4. L'appello si basa -così come l'opposizione svolta in primo grado e, prima ancora, il ricorso proposto dall'utente in sede amministrativa- sulla portata e l'interpretazione della sentenza n. 995/2022 (R.G. n. 2349/2022), con la quale il Giudice di Pace di
Modena aveva accolto il ricorso verso il provvedimento di sospensione della patente, disposto dalla a seguito di violazione dell'art. 148, 16° c., del Controparte_4
CdS, sanzionato con verbale n. 447106337 del 12/05/2022.
Secondo l'appellante l'accoglimento del ricorso in opposizione verso il provvedimento di sospensione della patente ha annullato anche la sanzione accessoria dell'azzeramento dei punti. Questo nucleo argomentativo dell'appellante è stato espressamente disatteso dal giudice di prime cure, con la riporta motivazione, richiamando tre elementi essenziali: 1) il fatto che “il giudice nella sua motivazione nulla osserva in merito alle sanzioni accessorie ex art. 126 bis CdS”; 2) il fatto che il giudice “nemmeno annulla esplicitamente il verbale di contestazione a cui queste sanzioni accessorie afferiscono, non essendoci alcun esplicito riferimento a tali sanzioni; il fatto che “il verbale prodromico alla sanzione accessoria di decurtazione
3 punti e stato oblato con il pagamento, nell'immediatezza, della sanzione amministrativa”.
Con i tre enunciati riportati il primo giudice ha inteso esprimere il concetto, che in questa sede va più direttamente esplicitato, che la menzionata sentenza n.
995/2022, con la quale il Giudice di Pace di Modena ha annullato il provvedimento di sospensione, ha effetto solo su quest'ultimo, e non assume alcuna portata in ordine al provvedimento di azzeramento dei punti della patente, che scaturisce da diverso procedimento, e anche da un diverso presupposto.
5. In primo luogo, infatti, va precisato che il procedimento che conduce al provvedimento di azzeramento dei punti scaturisce dal verbale n. 447106337 del
12/05/2022, a cui è associata la decurtazione che ha portato all'azzeramento del punteggio, che è diverso e distinto dal procedimento prefettizio di sospensione temporanea della patente di guida, oggetto del giudizio deciso con sentenza n.
995/2022; ciò emerge anzitutto da un'esegesi testuale: la sentenza in questione, infatti, dispone l'annullamento del provvedimento impugnato, ossia quello di sospensione della patente, ma non fa alcun riferimento, nel dispositivo, al verbale n.
447106337, il cui annullamento esplicito era il presupposto per l'annullamento dell'azzeramento dei punti;
viceversa, il giudice fa, invece, riferimento al procedimento di azzeramento dei punti, ma, come evidenziato dal convenuto appellato, nel senso opposto a quello allegato dall'appellante, in quanto nella medesima sentenza viene esplicitamente confermata la legittimità della contestazione della violazione, e ciò nel passaggio inerente alla motivazione della compensazione delle spese di lite;
infatti, a norma dell'art. 126 bis co. 1, CdS, la decurtazione del punteggio è strettamente connessa alla violazione che, afferma il giudice in motivazione (sent. n. 995/2022) “è stata legittimamente contestata”.
6. In secondo luogo, come pure evidenziato dal convenuto appellato, il procedimento sanzionatorio scaturito dal verbale n. 447106337, risulta definito -in data
14/05/2022, quindi due giorni dopo, ed ampiamente prima dei giudizi di cui si tratta- ai sensi dell'art. 126 bis, 2° c., CdS, per avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come allegato dall'Amministrazione appellata che lo ha riscontrato tramite sistema informatico della Motorizzazione e tramite contatto con la Sezione Amministrativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, organo che ha elevato il verbale;
a norma, quindi, degli artt. 203 e 204 bis del Codice
4 della Strada verso detto verbale non vi era più la possibilità di proporre ricorso, essendo stato eseguito il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Al riguardo questo ufficio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: <Nella ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione principale, la sanzione accessoria può essere opposta soltanto per vizi propri, sicché l'opposizione ad essa fondata sulla tardiva notifica del verbale deve essere dichiarata inammissibile. La relativa contestazione, infatti, investe la sanzione principale e quindi non è proponibile, producendo il pagamento in misura ridotta, con l'estinzione della stessa, anche una implicita rinunzia a far valere qualsiasi censura avverso la sanzione principale e la violazione contestata, nel cui ambito va ricompresa anche la doglianza relativa alla tardività della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione>> (Trib. Modena -Pagliani- 11/10/2023, n.
1651, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
In definitiva, l'analisi della sentenza n. 995/22 effettuata nella sentenza impugnata è esatta e va condivisa, con sostanziale correttezza delle motivazioni sopra riportate: il giudice di pace con la sentenza n. 995/22 non ha inciso sul provvedimento di azzeramento dei punti.
7. Invece, la decisione del Giudice di Pace civile n. 995/22 ha inciso, va ribadito, sul provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, provvedimento che ha natura di misura cautelare, diversificandosi -sul piano delle finalità e dei presupposti- dalla sospensione della patente stabilita quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal giudice penale o dal prefetto all'esito del relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo
(cfr.: Trib. Modena -Cividali- 18/4/2018, n. 692); ciò emerge indiscutibilmente dal testo della decisione, laddove sono riportate le conclusioni delle parti -con riferimento a: “l'ordinanza con cui il Prefetto di Modena ha sospeso cautelarmente la patente…”- dal che si ricava che oggetto del giudizio in questione non è stata l'intera ordinanza ingiunzione, ma solo il provvedimento di sospensione cautelare;
il riferimento, nelle conclusioni, anche alla decurtazione dei punti era improprio e, infatti, il giudice non ha nemmeno menzionato il tema;
lo stesso giudice, peraltro, si mostra consapevole che quello precedente non ha fatto alcun accenno “alle sanzioni accessorie ex art. 126 bis CdS”, così evidenziando che l'oggetto del giudizio - trattandosi appunto del giudice civile- era la sospensione cautelare, e non la sanzione accessoria alla fattispecie penale.
5 In proposito risulta, quindi, difficilmente comprensibile come il Difensore dell'appellante possa dichiarare, in sede di discussione -cfr. verbale di udienza
4/12/2024- che “nella specie non è stata impugnata alcuna sospensiva”.
D'altronde, anche il comportamento della parte è significativo: se l'appellante
-che sapeva di avere immediatamente definito la violazione di cui al verbale n.
447106337 mediante oblazione, avesse avuto dubbi sulla portata della decisione, avrebbe dovuto impugnare la stessa deducendo la mancata pronuncia sul punto.
Certamente non può, oggi, pretendere di attribuire alla pronuncia una portata che non trova riscontro nella motivazione.
8. Dopo di che, occorre ricordare che il provvedimento di revisione della patente di guida è un atto vincolato all'azzeramento dei punti (Trib. Modena -Cifarelli-
5/2/2021, n. 187) e, quindi, il relativo procedimento, scaturito, come già ricordato al par. 5, dal verbale prodromico alla sanzione accessoria di decurtazione punti, ha seguito il suo corso autonomo, nell'irrilevanza, a tal fine, della decisione di cui alla sentenza n. 995/22.
Sul punto, oltretutto, si è formato giudicato, rilevato anche nella motivazione della sentenza gravata, laddove il giudice di prime cure fa riferimento al fatto che
<Nella lettura del ricorso proposto dal Sig. in occasione della sospensione Pt_1 della patente, non si ricava una esplicita volontà di impugnare il verbale di contestazione prodromico alla sanzione accessoria>>; elemento di fatto, questo, che, come pure già ricordato, poteva essere contestato dall'odierno appellante, avente interesse.
9. Alla stregua delle esposte considerazioni l'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato indeterminato e bassa complessità, valori minimi- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da nei confronti della sentenza del Parte_1 Giudice di Pace di Modena 1098/2023 4; dichiara tenuto e condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
Controparte_5 0,35, di cui
€ 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
6 Così deciso in Modena, il 23/1/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 664/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Mattioli ed E. Rocchi
CONTRO
Ufficio Motorizzazione di Parma Sezione di Modena Controparte_1 CP_2
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 4/12/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con termine di sessanta giorni per il deposito del provvedimento, ai sensi degli artt. 421 e 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata e del provvedimento impugnato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere per tutti i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1098/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena, nell'ambito del giudizio R.G. n.3218/2023, pubblicata il 10/01/2024:
- Annullare il provvedimento n.37/23 RA del 18/05/2023 dell'Ufficio di Motorizzazione Civile di Modena di revisione della patente di guida dell'appellante in quanto illegittimo ed infondato disponendo la reintegrazione del punteggio della patente la cui decurtazione dei 20 punti risulta, comunque, già essere stata annullata dalla sentenza n.995/2022 del 7 novembre 2022, non impugnata;
- In ogni caso per tutti i motivi in fatto e in diritto indicati in atti annullare il provvedimento di revisione della patente n.37/23 RA del 18/05/2023 dell'Ufficio di Motorizzazione Civile di Modena in quanto illegittimo ed infondato disponendo conseguentemente la reintegrazione del punteggio della patente in favore dell'appellante. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e con riserva di ogni altro diritto, azione e ragione e di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, in relazione alle difese avversarie. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/02 si dichiara che il valore del presente giudizio è di valore indeterminato”;
per parte convenuta:
“si ritiene che il decreto di rigetto sia pienamente legittimo, e che il ricorso debba essere respinto, con vittoria di spese a favore di questa Amministrazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 150/2011 tempestivamente depositato il
10/07/23 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, l'odierno appellante proponeva opposizione avverso il provvedimento (n. 37/23 RA del 18.05.23) emesso dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Modena, di revisione tecnica della patente di guida, rilasciata al ricorrente, ai sensi dell'art. 126 bis CdS, in quanto a seguito di violazioni al Codice della strada risulta azzerato il punteggio di detta patente.
Il ricorrente adduceva, a sostegno del ricorso, di avere ottenuto l'annullamento del decreto Prefettizio emesso successivamente al verbale n.
447106337, con sentenza n. 995/2022 emessa dal Giudice di Pace di Modena, e delle conseguenti sanzioni accessorie.
Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento di revisione tecnica della patente di guida opposto.
L'Amministrazione resistente si costituiva con deposito di note difensive, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.11.23 il Giudice decideva dando lettura del dispositivo della sentenza in udienza.
2. Con atto di appello ritualmente notificato -a seguito di ordine giudiziale di rinnovazione- ha impugnato la sentenza pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Modena, con la quale è stata rigettata l'opposizione.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la convenuta riproponendo interamente quanto già sostenuto in Controparte_3 primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 4/12/2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La decisione di rigetto da parte del Giudice di prime cure è stata motivata con riferimento al fatto che: <In ordine al merito occorre chiarire che a seguito di
2 verbali di contestazione al Codice della Strada il. Sig. subiva il Pt_1 provvedimento del Prefetto di Modena di sospensione della patente di guida.
Avverso tale provvedimento il Sig. proponeva ricorso, che il gdp di Modena Pt_1 accoglieva, annullando il provvedimento opposto. (Sent n. 995/22) Tuttavia il giudice nella sua motivazione nulla osserva in merito alle sanzioni accessorie ex art. 126 bis CdS, nemmeno annulla esplicitamente il verbale di contestazione a cui queste sanzioni accessorie afferiscono, non essendoci alcun esplicito riferimento a tali sanzioni, la procedura di azzeramento punti della patente e proseguita nel suo iter. Tra l'altro emerge dalla documentazione in atti che il verbale prodromico alla sanzione accessoria di decurtazione punti e stato oblato con il pagamento, nell'immediatezza, della sanzione amministrativa, ciò fa ritenere che non vi fosse intenzione di opporlo, ne fosse più opponibile ai sensi dell'art. 203 e 204 bis CdS.
Nella lettura del ricorso proposto dal Sig. in occasione della sospensione Pt_1 della patente, non si ricava una esplicita volontà di impugnare il verbale di contestazione prodromico alla sanzione accessoria.
Conclusivamente il ricorrente non ha fornito altre prove a sostegno della sua tesi, mentre l'Amministrazione opposta ha adeguatamente provato le ragioni della violazione contestata e della pretesa di revisione della patente di guida>>.
4. L'appello si basa -così come l'opposizione svolta in primo grado e, prima ancora, il ricorso proposto dall'utente in sede amministrativa- sulla portata e l'interpretazione della sentenza n. 995/2022 (R.G. n. 2349/2022), con la quale il Giudice di Pace di
Modena aveva accolto il ricorso verso il provvedimento di sospensione della patente, disposto dalla a seguito di violazione dell'art. 148, 16° c., del Controparte_4
CdS, sanzionato con verbale n. 447106337 del 12/05/2022.
Secondo l'appellante l'accoglimento del ricorso in opposizione verso il provvedimento di sospensione della patente ha annullato anche la sanzione accessoria dell'azzeramento dei punti. Questo nucleo argomentativo dell'appellante è stato espressamente disatteso dal giudice di prime cure, con la riporta motivazione, richiamando tre elementi essenziali: 1) il fatto che “il giudice nella sua motivazione nulla osserva in merito alle sanzioni accessorie ex art. 126 bis CdS”; 2) il fatto che il giudice “nemmeno annulla esplicitamente il verbale di contestazione a cui queste sanzioni accessorie afferiscono, non essendoci alcun esplicito riferimento a tali sanzioni; il fatto che “il verbale prodromico alla sanzione accessoria di decurtazione
3 punti e stato oblato con il pagamento, nell'immediatezza, della sanzione amministrativa”.
Con i tre enunciati riportati il primo giudice ha inteso esprimere il concetto, che in questa sede va più direttamente esplicitato, che la menzionata sentenza n.
995/2022, con la quale il Giudice di Pace di Modena ha annullato il provvedimento di sospensione, ha effetto solo su quest'ultimo, e non assume alcuna portata in ordine al provvedimento di azzeramento dei punti della patente, che scaturisce da diverso procedimento, e anche da un diverso presupposto.
5. In primo luogo, infatti, va precisato che il procedimento che conduce al provvedimento di azzeramento dei punti scaturisce dal verbale n. 447106337 del
12/05/2022, a cui è associata la decurtazione che ha portato all'azzeramento del punteggio, che è diverso e distinto dal procedimento prefettizio di sospensione temporanea della patente di guida, oggetto del giudizio deciso con sentenza n.
995/2022; ciò emerge anzitutto da un'esegesi testuale: la sentenza in questione, infatti, dispone l'annullamento del provvedimento impugnato, ossia quello di sospensione della patente, ma non fa alcun riferimento, nel dispositivo, al verbale n.
447106337, il cui annullamento esplicito era il presupposto per l'annullamento dell'azzeramento dei punti;
viceversa, il giudice fa, invece, riferimento al procedimento di azzeramento dei punti, ma, come evidenziato dal convenuto appellato, nel senso opposto a quello allegato dall'appellante, in quanto nella medesima sentenza viene esplicitamente confermata la legittimità della contestazione della violazione, e ciò nel passaggio inerente alla motivazione della compensazione delle spese di lite;
infatti, a norma dell'art. 126 bis co. 1, CdS, la decurtazione del punteggio è strettamente connessa alla violazione che, afferma il giudice in motivazione (sent. n. 995/2022) “è stata legittimamente contestata”.
6. In secondo luogo, come pure evidenziato dal convenuto appellato, il procedimento sanzionatorio scaturito dal verbale n. 447106337, risulta definito -in data
14/05/2022, quindi due giorni dopo, ed ampiamente prima dei giudizi di cui si tratta- ai sensi dell'art. 126 bis, 2° c., CdS, per avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come allegato dall'Amministrazione appellata che lo ha riscontrato tramite sistema informatico della Motorizzazione e tramite contatto con la Sezione Amministrativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, organo che ha elevato il verbale;
a norma, quindi, degli artt. 203 e 204 bis del Codice
4 della Strada verso detto verbale non vi era più la possibilità di proporre ricorso, essendo stato eseguito il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Al riguardo questo ufficio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: <Nella ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione principale, la sanzione accessoria può essere opposta soltanto per vizi propri, sicché l'opposizione ad essa fondata sulla tardiva notifica del verbale deve essere dichiarata inammissibile. La relativa contestazione, infatti, investe la sanzione principale e quindi non è proponibile, producendo il pagamento in misura ridotta, con l'estinzione della stessa, anche una implicita rinunzia a far valere qualsiasi censura avverso la sanzione principale e la violazione contestata, nel cui ambito va ricompresa anche la doglianza relativa alla tardività della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione>> (Trib. Modena -Pagliani- 11/10/2023, n.
1651, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
In definitiva, l'analisi della sentenza n. 995/22 effettuata nella sentenza impugnata è esatta e va condivisa, con sostanziale correttezza delle motivazioni sopra riportate: il giudice di pace con la sentenza n. 995/22 non ha inciso sul provvedimento di azzeramento dei punti.
7. Invece, la decisione del Giudice di Pace civile n. 995/22 ha inciso, va ribadito, sul provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, provvedimento che ha natura di misura cautelare, diversificandosi -sul piano delle finalità e dei presupposti- dalla sospensione della patente stabilita quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal giudice penale o dal prefetto all'esito del relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo
(cfr.: Trib. Modena -Cividali- 18/4/2018, n. 692); ciò emerge indiscutibilmente dal testo della decisione, laddove sono riportate le conclusioni delle parti -con riferimento a: “l'ordinanza con cui il Prefetto di Modena ha sospeso cautelarmente la patente…”- dal che si ricava che oggetto del giudizio in questione non è stata l'intera ordinanza ingiunzione, ma solo il provvedimento di sospensione cautelare;
il riferimento, nelle conclusioni, anche alla decurtazione dei punti era improprio e, infatti, il giudice non ha nemmeno menzionato il tema;
lo stesso giudice, peraltro, si mostra consapevole che quello precedente non ha fatto alcun accenno “alle sanzioni accessorie ex art. 126 bis CdS”, così evidenziando che l'oggetto del giudizio - trattandosi appunto del giudice civile- era la sospensione cautelare, e non la sanzione accessoria alla fattispecie penale.
5 In proposito risulta, quindi, difficilmente comprensibile come il Difensore dell'appellante possa dichiarare, in sede di discussione -cfr. verbale di udienza
4/12/2024- che “nella specie non è stata impugnata alcuna sospensiva”.
D'altronde, anche il comportamento della parte è significativo: se l'appellante
-che sapeva di avere immediatamente definito la violazione di cui al verbale n.
447106337 mediante oblazione, avesse avuto dubbi sulla portata della decisione, avrebbe dovuto impugnare la stessa deducendo la mancata pronuncia sul punto.
Certamente non può, oggi, pretendere di attribuire alla pronuncia una portata che non trova riscontro nella motivazione.
8. Dopo di che, occorre ricordare che il provvedimento di revisione della patente di guida è un atto vincolato all'azzeramento dei punti (Trib. Modena -Cifarelli-
5/2/2021, n. 187) e, quindi, il relativo procedimento, scaturito, come già ricordato al par. 5, dal verbale prodromico alla sanzione accessoria di decurtazione punti, ha seguito il suo corso autonomo, nell'irrilevanza, a tal fine, della decisione di cui alla sentenza n. 995/22.
Sul punto, oltretutto, si è formato giudicato, rilevato anche nella motivazione della sentenza gravata, laddove il giudice di prime cure fa riferimento al fatto che
<Nella lettura del ricorso proposto dal Sig. in occasione della sospensione Pt_1 della patente, non si ricava una esplicita volontà di impugnare il verbale di contestazione prodromico alla sanzione accessoria>>; elemento di fatto, questo, che, come pure già ricordato, poteva essere contestato dall'odierno appellante, avente interesse.
9. Alla stregua delle esposte considerazioni l'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato indeterminato e bassa complessità, valori minimi- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da nei confronti della sentenza del Parte_1 Giudice di Pace di Modena 1098/2023 4; dichiara tenuto e condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
Controparte_5 0,35, di cui
€ 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
6 Così deciso in Modena, il 23/1/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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