Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, il "nuovo" art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge n. 67 del 2014, non è applicabile, per il principio "tempus regit actum" di cui all'art. 11 preleggi, nei confronti di imputati condannati con decreto penale notificato nella vigenza del pregresso regime normativo. (In motivazione, la Corte ha specificato che la novella non ha comunque mutato il sistema delle presunzioni e l'onere in capo al richiedente di provare rigorosamente il momento della conoscenza dell'atto giudiziario, ai fini del controllo sulla tempestività della richiesta di restituzione in termini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2014, n. 28942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28942 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente - del 12/06/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1339
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 34818/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AL nato il [...];
avverso l'ordinanza del 29/04/2013 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto.
FATTO
1. Con ricorso datato 03/06/2013, DE LV, a mezzo del proprio difensore, esponeva quanto segue:
"In data 16.02.2011, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lucca, emetteva decreto penale di condanna n. 444/11 D.P. nei confronti del Sig. NA LV, condannandolo alla pena di 30.000,00 Euro di multa, irrogata in sostituzione di mesi quattro di reclusione, per aver commesso il reato p. e p. dall'art. 81 c.p., art. 635 c.p., comma 1 e 2, n. 3 con riferimento all'art. 625 c.p., n. 7 e art. 674 c.p., avendo distrutto il lunotto posteriore dell'autovettura Ford KA tg. CK280JJ, di proprietà della Sig.ra LI DI, gettandovi contro dalla finestra della propria abitazione ed in modo pericoloso nonché atto ad offendere persone, un disco in ghisa del peso di Kg. 1,5. Con l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità a pubblica fede. Acc. in Viareggio il 17.1.10. Il suindicato decreto penale veniva notificato in data 18.02.2012, a mani della Sig.ra GA NA, madre del Sig. NA, che, considerati i gravi problemi di salute sofferti dal figlio in quel periodo - a causa dei quali la stessa era comprensibilmente molto turbata, tanto da sottovalutare l'importanza dell'atto giudiziario de qua - preferiva non avvertirlo. Tale circostanza veniva provata attraverso una dichiarazione allegata all'istanza ex art. 175 c.p.p., comma 2. In tale dichiarazione la donna precisava altresì che, solo successivamente, dopo aver ricevuto (anche questa volta a sue mani) la relativa cartella di pagamento, tenendo conto del lieve miglioramento delle condizioni di salute del Sig. NA, in data 25.03.2013 - ormai decorsi, pertanto, i termini per proporre opposizione - la stessa decideva di avvertire il figlio che, tempestivamente, si recava presso lo scrivente difensore e proponeva istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso tale decreto penale di condanna, ex art. 175 c.p.p., comma 2. Oltre alla dichiarazione sottoscritta dalla Sig.ra GA, relativa alla circostanza sopra riportata, all'istanza veniva allegata idonea certificazione medica, rilasciata dall'U.O.C. di Psichiatria dell'Ospedale Versilia, ritenuta dall'Organo Giudicante assolutamente generica, così come assai vaghe ed indimostrate" le dichiarazioni della madre (sebbene le circostanze sopradescritte risultassero con evidenza dalla relata di notifica). Ebbene, su tali basi, il Dott. Nerucci Riccardo, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lucca, respingeva la richiesta in quanto "non risulta dimostrata alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che non appare desumibile ne' dalla (assolutamente generica) certificazione medica ne' dalle dichiarazioni della madre (a loro volta assai vaghe e indimostrate anche con riferimento alla data in cui il NA avrebbe avuto effettiva conoscenza del provvedimento) e anche tenendo conto delle concrete modalità della notifica, avvenuta mediante diretta e materiale consegna del plico a mani di un soggetto che aveva stabile e qualificato rapporto di convivenza (oltre che di parentela) con l'imputato". Il ricorrente, dopo avere invocato e citato giurisprudenza di legittimità, ha, pertanto sostenuto che, il giudice per le indagini preliminari avrebbe male applicato l'art. 175 c.p.p., comma 2 a norma del quale non basta la ritualità della notifica se dalla stessa non si può desumere anche l'effettiva conoscenza.
Sul punto, infatti, il ricorrente conclude sostenendo che "Non rileva, infine, a parere di codesto difensore, la contestazione effettuata dal Giudice, per cui la persona che ha ricevuto la notifica si identifica con un soggetto che aveva stabile e qualificato rapporto d convivenza (oltre che di parentela) con l'imputato, ovvero la madre, dal momento che quest'ultima, per i motivi sopraesposti, ha comunque deciso di non comunicarlo al figlio:
circostanza, quest'ultima, che si evince inequivocabilmente dalla già menzionata dichiarazione sottoscritta dalla GA, che ha fatto riferimento alle motivazioni della propria condotta (allegando addirittura certificati medici in ordine alle condizioni del figlio) ed ha indicato la data precisa dell'avvenuta consegna al figlio, dimostrando dunque in maniera chiara che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento solo in data 25.03.2013".
2. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Angelo Di Popolo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. In punto di diritto, in ordine all'interpretazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, vanno ribaditi i principi di seguito indicati.
Il condannato, per avere diritto alla restituzione del termine per impugnare:
a) non deve avere avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento;
b) non deve avere volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.
La prova dei suddetti requisiti non è più a carico dell'imputato (come nel previgente testo), in quanto, ora, è l'autorità giudiziaria che è tenuta a compiere "ogni necessaria verifica". La nuova disciplina ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non spetta più all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è l'autorità giudiziaria che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire (Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2006, n. 10297, Halilovic, rv. 233515; Cass. Sez. 1, 2 febbraio 2006, n. 7403, Russo, rv. 233137; Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti, cit.).
Il novellato art. 175 c.p.p., non ha, però, inficiato la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, limitandosi, infatti, ad escluderne la valenza assoluta e imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire/impugnare (Cass., 14262/2006 rv. 233614 - Cass. 9104/2006, rv. 233611). In ordine al requisito della volontaria rinuncia a comparire, questa Corte, con giurisprudenza costante, ha statuito che la rinuncia può consistere in un comportamento concludente, purché inequivoco e rigorosamente accertato dal giudice con ogni necessaria diligenza (sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia;
sent. Corte eur. dir. uomo, 16 ottobre 2002, Einhorn c. Francia;
Cass., Sez. 1, 9 marzo 2006, n. 14272, Coppola, rv. 233516; Cass., Sez. 3, 1 febbraio 2006, n. 13215, Morgillo ed altri, rv. 233640; Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti, rv. 234003; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2005, n. 19363, Braidic, rv. 231698), come del resto desumibile anche dalla circostanza che l'accertamento dei presupposti per la restituzione nel termine non è più effettuata sulla base di ciò che "risulta dagli atti" (secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17), ma è affidato al giudice che, a tal fine, compie ogni "necessaria verifica". La giurisprudenza di legittimità, quindi, rifuggendo da astratte generalizzazioni e valorizzando, piuttosto, un "metodo casistico", ha individuato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo, la notifica degli atti nel domicilio eletto (ex plurimis Cass. 29482/2006 rv. 235237 - Cass. 25618/2006 rv. 234369 - Cass. 19907/2006 rv. 233868 - Cass. 33935/2006 rv. 235252 - Cass. 16704/2008 riv 240118 - Cass. 3746/2009 riv 242535 - Cass. 66/2009
riv 245343 - Cass. 22247/2011 riv 250054), la notifica presso il domicilio dichiarato (Cass. 2547/2003 riv 228069; Cass. 8414/2006 riv 233693) e, quindi, a fortiori, quando la notifica venga effettuata presso l'abitazione o luogo di residenza dell'imputato a mani di persona convivente (in terminis Cass. 7533/2013 riv Rv. 255149; Cass. 17965/2010 Rv. 247159).
2. Ora, passando all'esame del ricorso, va rilevato che il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per non avere avuto conoscenza del decreto penale di condanna, pur essendo stato il medesimo notificato presso la propria residenza e consegnato a mani della propria madre con lui convivente.
In ordine alla mancata conoscenza del provvedimento (e cioè l'ipotesi che il ricorrente invoca), va osservato che "pur dandosi atto dello scopo della modifica legislativa e del rigore cui deve essere improntata la interpretazione della formula "effettiva conoscenza" non si può pretendere che la effettiva conoscenza sia garantita esclusivamente dalla consegna a mani proprie, che può avvenire soltanto con la collaborazione dell'interessato, il quale, proprio qualora al corrente che è interessato da un atto a lui pregiudizievole, potrebbe sottrarsi alla conoscenza personale non aprendo la porta ovvero non attivandosi per ritirare l'atto. Anche la CEDU in numerose sentenze ha ammesso la possibilità di utilizzazione, proprio in tema di notifiche, delle presunzioni, qualora si tratti di presunzioni serie ed improntate a criteri di rigore" (in terminis Cass. 7339/2008 riv 239137; Cass. 17965/2010 Rv. 247159).
3. Nel caso di specie, i suddetti principi di diritto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono stati affatto violati dal giudice per le indagini preliminari il quale, con il provvedimento impugnato, dopo avere valutato l'istanza e la documentazione allegata, ha rilevato che, sotto il profilo della mancata conoscenza del procedimento, l'istanza non poteva trovare accoglimento perché:
a) la prova addotta in ordine al motivo per cui il NA non aveva avuto conoscenza della notifica era assolutamente generica sia quanto alla certificazione medica che quanto alle dichiarazioni della madre sign.ra GA;
b) la notifica era avvenuta presso la residenza dell'istante a mani di un soggetto che aveva stabile e qualificato rapporto di convivenza;
c) l'istante non aveva comunque provato la data in cui la madre lo aveva messo a conoscenza della notifica dell'atto in questione.
4. Alla stregua dei suddetti principi di diritto, e dei pacifici elementi fattuali in atti, il ricorso dev'essere, quindi, rigettato in quanto:
- il procedimento notificatorio fu eseguito regolarmente;
- nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari non sono ravvisabili violazioni di alcun genere avendo il medesimo correttamente applicato i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità;
- nella motivazione con la quale il giudice per le indagini preliminari, in punto di fatto, ha disatteso l'istanza, non è ravvisabile alcun vizio motivazionale tant'è che lo stesso ricorrente nulla ha dedotto in proposito se non una generica doglianza essendosi limitato a ribadire tralaticiamente la propria tesi;
- non risulta alcuna prova rigorosa sul momento in cui il ricorrente ebbe conoscenza dell'atto giudiziario ai fini del controllo sulla tempestività della richiesta: Cass. 35770/2013.
4. Infine, questa Corte osserva che il novellato art. 175 cod. proc. pen., comma 2 - modificato dalla L. n. 67 del 2014, art. 11, comma 6
- non è applicabile al caso di specie, stante il principio tempus regit actum di cui all'art. 11 preleggi: in terminis Cass. 23882/2014 secondo la quale "la previgente formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla L. n. 67 del 2014, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo".
Peraltro, poiché nel caso in esame, viene in rilievo l'ipotesi dell'imputato condannato con decreto penale, va anche osservato che il novellato art. 175 cod. proc. pen., comma 2 - che prevede ormai la sola ipotesi dell'imputato condannato con decreto penale - quanto alla distribuzione dell'onere probatorio non ha affatto modificato i principi di diritto supra illustrati, in specie, per quanto riguarda il sistema delle presunzioni e l'onere a carico dell'istante di provare rigorosamente il momento in cui ebbe conoscenza dell'atto giudiziario ai fini del controllo sulla tempestività della richiesta ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, rimasto invariato.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014