Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, deve ritenersi che la prova dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato del procedimento e della rinuncia a comparire, nonché dell'effettiva conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare sia desumibile dal fatto che abbia partecipato all'udienza preliminare, nominando un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio, avendo egli predisposto tutti gli strumenti di conoscenza legale dell'attività processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 25618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25618 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/05/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 830
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 038568/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS NT N. IL 01/03/1949;
avverso ORDINANZA del 26/08/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, EL IO, avverso l'ordinanza in data 26 agosto 2005 con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 22 ottobre 2003. Deduce:
1) violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte fatto applicazione errata dei principi posti dal novellato art. 175 c.p.p.. Aveva sostenuto che il EL aveva avuto piena conoscenza del processo a suo carico, sicché era onerato di un dovere di diligenza sullo sviluppo dello stesso, tale da far perdere ogni rilievo al presunto infedele patrocinio dell'allora difensore di fiducia. Ad avviso del ricorrente, però, tale motivazione si conformava al vecchio testo dell'art. 175 c.p.p. che esigeva la prova della assenza di colpa, requisito invece non è più previsto nel nuovo testo della stessa norma.
Il solo elemento da questa preteso è che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico. Tale conoscenza non avrebbe potuto essere desunta dal fatto che il EL aveva partecipato alla udienza preliminare, posto che tale udienza dovrebbe essere destinata a concludersi senza ulteriore rinvio a giudizio, quando l'imputato produca elementi a discolpa. Altri elementi sarebbero poi dimostrativi della mancata conoscenza del processo:
la rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avvocato di fiducia Marchese che non comunicò al proprio assistito tale decisione, rimanendo, però, quale suo domiciliatario non revocato, il destinatario delle successive notifiche.
Il PG chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso, essendo la decisione della Corte d'appello conforme al testo del novellato art. 175 c.p.p.. Il ricorso è infondato.
Il testo dell'art. 175 c.p.p. è stato novellato dal legislatore del 2005 per innalzare il tasso di effettività del diritto alla difesa dell'imputato contumace che non abbia tempestivamente impugnato la sentenza di condanna.
Si è così abbandonato il precedente sistema che poneva a carico dell'imputato l'onere di dare la prova della mancata conoscenza della sentenza, sempre che tale lacuna non fosse stata determinata da colpa dell'interessato. Altra fattispecie nella quale non era data la restituzione era quella in cui la sentenza fosse stata notificata al difensore nei casi citati dalla legge: in tale evenienza l'imputato doveva dimostrare di non essersi sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
Come si legge nella relazione al D.L. n. 17 del 2005, "la Corte europea di Strasburgo, nel caso VI
contro
TA (sentenza del 10.11.2004), nel condannare l'TA, aveva osservato che l'art. 175 c.p.p. italiano violava l'art. 6 della CEDU in quanto non conferiva all'imputato, che non fosse stato informato in modo effettivo del procedimento a suo carico, il diritto incondizionato di ottenere la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione. La Corte, per la prima volta, aveva chiesto espressamente al nostro Paese di introdurre un meccanismo effettivo per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, in tutti i casi nei quali l'imputato non era stato effettivamente informato del procedimento a suo carico e non avesse rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire.
Le finalità dell'intervento normativo sono dunque quelle appena richiamate.
Ne deriva la soppressione - in conformità della giurisprudenza sui diritti dell'uomo - dell'onere di provare la mancata conoscenza effettiva del provvedimento e l'assenza di colpa che, in base al previgente art. 175 c.p.p., comma 2 gravavano sul richiedente e che la Corte europea ha individuato come ostacolo giuridico incompatibili con l'art. 6 CEDU.
Infine, vengono aggiunte due nuove disposizioni agli artt. 157 e 161 c.p.p., allo scopo di rendere più celeri e sicure le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia, senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161.
In questi casi, è previsto che le notificazioni siano eseguite presso i difensori".
Orbene, nella specie, la prova della effettiva conoscenza del procedimento e della conseguente volontaria rinuncia a comparire sono desumibili dal fatto che l'imputato partecipò alla udienza preliminare, secondo quanto dallo stesso riferito nel ricorso. Era a conoscenza dunque della esistenza e della consistenza della accusa e del prevedibile sviluppo della fase, e nessun principio giuridico o processuale poteva ragionevolmente indurlo a ritenere verosimile il suo proscioglimento sol perché aveva prodotto documentazione a sua discolpa.
Da una simile premessa discende anche la prova della volontaria rinuncia a comparire e a impugnare, che rappresenta la seconda condizione di cui si è detto.
Non si tratta, qui, di evocare profili di colpa a carico del richiedente, ma di desumere la volontarietà della anzidetta rinuncia dal fatto che egli aveva la conoscenza effettiva del procedimento e vantava strumenti di conoscenza legale della attività processuale da lui stesso predisposti nella forma della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.
E la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario non inficia la validità della notificazione all'imputato, effettuata a mani del difensore stesso.
Nel caso descritto, poi, ragionare diversamente e pretendere che alla conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell'"assente" debba accompagnarsi la prova della sua volontaria rinuncia a comparire, significherebbe porre nel nulla la disposizione dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis che fa discendere, tout court, il termine per presentare la richiesta di restituzione nel termine dalla conoscenza effettiva del provvedimento.
Ciò posto, v'è poi da considerare che il testo del ricorso in esame rimanda ad un precedente di questa Corte (Sez 5^ 5 novembre 2004, sentenza di rigetto del ricorso) la cui ricerca ha evidenziato trattarsi di pronuncia relativa a domanda di restituzione in termini proposta dallo stesso EL, in relazione alla stessa sentenza del Tribunale di Milano del 22 ottobre 2003. Orbene, tale procedura sembra dimostrare che il EL ha avuto effettiva conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale, in data anteriore al luglio 2004, allorché avanzò la precedente istanza di restituzione nel termine per impugnare, a suo tempo rigettata.
Posto che la nuova disciplina della restituzione nel termine ha carattere sicuramente processuale e non opera quindi retroattivamente con riferimento alle situazioni già esaurite, deve ritenersi che il per il EL non si sia prodotta alcuna riapertura dei termini previsti, a pena di decadenza, per la presentazione della richiesta, sia pure al fine di far valere i nuovi principi.
Si trattava, al 2004, del termine di 10 giorni, ormai decorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2006