Sentenza 25 gennaio 2006
Massime • 2
È preclusiva della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, anche la sola effettiva conoscenza del procedimento, stante la formulazione disgiuntiva della norma. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di restituzione, che l'imputato non avesse avuto conoscenza della sentenza di condanna, risultando in atti la conoscenza effettiva del procedimento da parte dello stesso, desunta dal fatto che aveva ricevuto l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e aveva di seguito proceduto alla nomina del difensore di fiducia).
In tema di restituzione nel termine, ricorrono gli estremi della volontaria rinuncia a comparire che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, nel caso in cui quest'ultima sia stata notificata mediante consegna al difensore, per l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, dovuta alla omessa comunicazione da parte dell'imputato della variazione anagrafica.
Commentario • 1
- 1. Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2006, n. 8414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8414 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/01/2006
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Giuliano - Consigliere - N. 123
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 026456/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL TO, N. IL 26/09/1970;
avverso ORDINANZA del 03/05/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17/9/2003, divenuta irrevocabile il 27/3/2004, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, condannava RE AL alla pena di anni due di reclusione ed Euro 516,00 di multa per il delitto di ricettazione commesso in data 9/12/1994. Il 2/11/2004 il difensore di RE presentava istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., comma 2, per impugnare la sentenza del Tribunale di Latina.
Su tale istanza si pronunciava la Corte di Appello di Roma, prima sezione penale, con l'ordinanza del 3/5/2005, depositata il 9/5/2005, con la quale rigettava la richiesta, ritenendo acquisita la prova positiva della conoscenza effettiva del procedimento e della volontaria rinuncia a comparire e ad impugnare la sentenza di condanna.
Contro tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, depositato il 24/5/2005, il difensore di RE, che affermava la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 175 cod. proc. pen e dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Sostiene il ricorrente che il
Tribunale, nel rigettare l'istanza di remissione in termine, avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la nuova normativa di cui all'art. 175 cod. proc. pen.. Il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la circostanza che il RE non fosse venuto a conoscenza della sentenza di condanna, ritenendo sufficiente, alla luce della nuova normativa, la conoscenza del procedimento da parte dello stesso per precludergli la remissione. Una tale conclusione, basata sulla "o" disgiuntiva del testo normativo, secondo il ricorrente contrasterebbe con la ratio dei lavori preparatori alla nuova norma e risulterebbe non conforme ai principi costituzionali del "giusto processo", in base ai quali risulterebbe necessario garantire all'imputato che, pur a conoscenza del procedimento a suo carico, non abbia avuto cognizione dell'estratto contumaciale, la possibilità di impugnare. Questa soluzione risulterebbe anche dall'interpretazione sistematica dell'art. 175 cod. proc. pen., il cui primo comma consente alle parti costituite, che dunque conoscono il procedimento, di essere restituite nel termine. Tale possibilità, a maggior ragione, dovrebbe essere riconosciuta agli imputati contumaci. Il fatto che l'elemento centrale del secondo comma della norma sia la mancata conoscenza del provvedimento emergerebbe anche dal fatto che il comma 2 bis fissa il dies a quo, per il decorrere del termine di trenta giorni per presentare la richiesta, facendo riferimento al giorno della effettiva conoscenza del provvedimento. Secondo il ricorrente la nuova normativa riduce a due i casi in cui non può essere concessa le remissione in termini, da un lato, quando vi sia stata effettiva conoscenza del procedimento ed il soggetto abbia volontariamente rinunciato a comparire e, dall'altro lato, quando vi sia stata effettiva conoscenza del provvedimento ovvero il soggetto abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione o opposizione. Quindi, nel caso di RE, a conoscenza del procedimento, solo una sua volontaria rinuncia a comparire avrebbe potuto precludere la restituzione nel termine. Ma una tale volontaria rinuncia è mancata nel caso di specie, nonostante le affermazioni contraddittorie del Tribunale che, dopo aver affermato che comportamenti passivi e negligenti non integrano la volontaria rinuncia, deduce simile rinuncia implicitamente da una mancata modifica del domicilio eletto in precedenza. Sostiene il ricorrente che affinché una rinuncia al diritto di partecipare al processo sia volontaria, è necessario che sia esplicita e diretta, in modo non equivoco, e non desunta da una mancata rielezione di domicilio ex art. 162 cod. proc. pen., peraltro semplice omissione risalente al lontano 1997.
Sostiene inoltre il ricorrente che sia da imputare al colpevole inadempimento dell'avvocato di fiducia il mancato compimento di alcun atto difensivo e ritiene errata la conclusione del Tribunale secondo cui ne' l'avvocato di fiducia ne' quello d'ufficio furono messi in condizione d'informare RE del giudizio e della sentenza a causa della omessa variazione del domicilio. Affermazione discutibile dato che la nomina del difensore di fiducia risaliva al 2002, quando il cambio di domicilio era già avvenuto.
Dal momento che nel caso di specie la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta a norma degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., mentre la restituzione in termini deve essere decisa ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nuova formula (successiva alla modifica di cui al D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. in L. 22 aprile 2005, n. 60), che non prevede più la distinzione tra notifica diretta all'imputato contumace e notifica al difensore, la soluzione più aderente ai principi costituzionali per il caso di RE - che si è visto notificare tutti gli atti secondo una disciplina oggi non più applicabile in concreto - sarebbe quella di riconoscergli la restituzione nel termine per poter impugnare la sentenza del Tribunale di Latina. Conclude, pertanto, il ricorrente per l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e per la remissione in termini o, in subordine, per l'annullamento con rinvio. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Vincenzo Geraci, con la requisitoria in data 23.9.2005, si è pronunciato per l'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine.
Questa Corte condivide, quantomeno in parte, i rilievi svolti dal Procuratore Generale della Repubblica, Dott. Geraci, ritenendo di dover pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso anziché di inammissibilità, stante la novità della formulazione legislativa in discussione e le possibili incertezze di interpretazione. In particolare deve essere condiviso il rilievo secondo cui risulta impropria una impugnazione motivata con riferimento a ragioni di nullità procedimentali (quale l'asserita nullità della notificazione della sentenza contumaciale), che sono estranee all'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen.. Il ricorrente ha fondato la sua richiesta sulla base della disposizione di cui all'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modifiche in L. 22 aprile 2005, n. 60. Tale norma dispone che "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica". Come è noto, la riforma dell'art. 175 c.p.p. è stata causata dalla necessità di adeguamento della legislazione vigente nel nostro codice di rito in tema di contumacia dell'imputato, o comunque di mancata informazione e partecipazione al procedimento penale, a quelle Europee, più incisive nel disciplinare le forme degli atti processuali ed in particolare nel garantire la sicura conoscenza dello svolgimento del procedimento penale da parte dell'imputato, situazione che costituisce la migliore garanzia di un'efficiente difesa. Anche le numerose condanne degli organi di giustizia Europei hanno indotto l'innovazione legislativa, che costituisce un sistema di armonizzazione dell'evidente obbligo di procedere contro gli autori dei reati in modo celere con il contemporaneo rispetto delle garanzie difensive.
Nel caso di specie deve tuttavia rilevarsi che alla disamina della sussistenza o meno del diritto al rimessione nel termine in capo al RE si oppone quel principio consolidato, elaborato dalla giurisprudenza nel vigore del precedente testo normativo, ma che si deve comunque ritenere valido tuttora, secondo cui l'istituto della restituzione in termini presuppone l'intervento di una regolare notifica che in questa sede viene contestata.
La restituzione in termini attiene, infatti, alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza, che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore. Ne consegue che tale rimedio non è ammesso allorché venga dedotta una nullità procedimentale (nella specie la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio), non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza del termine (sent. sez. 6^, n. 15230 del 31/01 - 1/04/2003, imp. Rossi, rv. 225430; sez. 3, sent. n. 2933 del 21/12/2004 - 31/01/2005, imp. Baladi, rv. 230819; conformi: sentt. N. 1631 del 1993 Rv. 196902, N. 3360 del 1996 Rv. 206280, N. 4918 del 1997 Rv. 208508). In ogni caso, deve essere comunque condivisa l'interpretazione data dalla Corte d'appello di Roma del rinnovato testo dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, ove la "o" che separa la "conoscenza del procedimento o del provvedimento" va intesa come disgiuntiva alternativa, posto che all'accezione intesa dal ricorrente e all'interpretazione dallo stesso suggerita, si oppone il semplice dato testuale ed il facile rilievo che la diversa ratio rappresentata avrebbe senz'altro indotto il legislatore della riforma ad inserire nel testo una "e" anziché una "o".
Ora, è pacifico che nel caso di specie RE abbia avuto conoscenza del procedimento avendo egli stesso dichiarato di aver ricevuto l'avviso della conclusione delle indagini preliminari per il tramite del fratello, al quale fu notificato il 18.6.2002. Tale conoscenza risulta confermata validamente dall'intervenuta nomina del difensore di fiducia, nomina sottoscritta dal RE, con riferimento espresso al numero del procedimento in questione. Correttamente quindi la Corte territoriale, sulla base della ritenuta conoscenza del procedimento, è passata a considerare la volontarietà della rinuncia a comparire o ad impugnare. Questa Corte ritiene che anche la valutazione espressa sul punto dalla Corte d'appello sia supportata da coerente e logica motivazione e sia pienamente condivisibile. È vero infatti che l'impossibilità della notifica al domicilio dichiarato sia derivata non già da una situazione oggettiva, estranea alla volontà dell'imputato, bensì quale conseguenza diretta ed esclusiva della condotta volontaria dell'imputato medesimo, il quale, pur sapendo della pendenza del procedimento a suo carico, e del mutamento del domicilio dichiarato, non ha adempiuto all'onere di comunicare la variazione del domicilio anagrafico, manifestando in tal modo la volontà di sottrarsi deliberatamente alla conoscenza degli atti del processo. Ora appare logico e coerente con l'impianto del processo contumaciale, nonché rispettoso delle garanzie rimesse all'imputato, interpretare tale comportamento quale volontaria rinuncia a comparire ed a proporre impugnazione.
Da tali considerazioni il rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare va esente da censure di violazione di legge o di vizio di motivazione, rilevabili in questa sede.
Il ricorso non merita pertanto accoglimento e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006