Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2006, n. 8414
CASS
Sentenza 25 gennaio 2006

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È preclusiva della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, anche la sola effettiva conoscenza del procedimento, stante la formulazione disgiuntiva della norma. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di restituzione, che l'imputato non avesse avuto conoscenza della sentenza di condanna, risultando in atti la conoscenza effettiva del procedimento da parte dello stesso, desunta dal fatto che aveva ricevuto l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e aveva di seguito proceduto alla nomina del difensore di fiducia).

In tema di restituzione nel termine, ricorrono gli estremi della volontaria rinuncia a comparire che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, nel caso in cui quest'ultima sia stata notificata mediante consegna al difensore, per l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, dovuta alla omessa comunicazione da parte dell'imputato della variazione anagrafica.

Commentario1

  • 1Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019

    Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2006, n. 8414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8414
Data del deposito : 25 gennaio 2006

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