Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
La restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Spetta, pertanto, a quest'ultimo allegare almeno le ragioni per le quali, pur essendo avvenute le notifiche presso il domicilio da lui eletto e a mani dei suoi difensori di fiducia, ciò nondimeno egli non ne abbia avuto notizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2006, n. 19907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19907 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/05/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 735
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 32741/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RI, n. in Romania il 13 novembre 1968;
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia depositata il 6 maggio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha respinto le richieste presentate da RI ER per la restituzione nel termine per impugnare due sentenza contumaciali di condanna notificategli presso i difensori di fiducia domiciliatari. Ricorre per Cassazione RI ER e deduce violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, lamentando che i giudici del merito abbiano fondato solo su congetture la decisione, argomentata in ragione di una presumibile sua diretta comunicazione con i difensori di fiducia. Il ricorso è infondato, perché l'art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo risultante dalla modifica apportatavi dalla L. n. 17 del 2005, prevede che solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento l'imputato è restituito nel termine per impugnare. Sicché spetta all'imputato allegare almeno le ragioni per le quali, pur essendo avvenute le notifiche presso il domicilio da lui eletto e a mani dei suoi difensori di fiducia, ciò nondimeno egli non ne ha avuto notizia. E in mancanza di tale allegazione correttamente i giudici del merito hanno rigettato la sua richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006