Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
La mera deduzione della mancata conoscenza di un provvedimento contumaciale ritualmente notificato, non accompagnata dall'indicazione delle ragioni di tale mancata conoscenza, è insufficiente a vincere la presunzione, sebbene non assoluta, di conoscenza del provvedimento al fine di ottenere la restituzione nel termine per l'impugnazione. (Nella specie trattavasi di decreto penale di condanna notificato a mezzo posta e ritirato dal domestico, delegato dall'imputata al ritiro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 17965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17965 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 556
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38773/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES PA EN AN nata il [...];
avverso l'ordinanza dell'8.7.2009 del GIP Tribunale di Torre Annunziata;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Anna Maria De Sandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con istanza presentata in data 8.5.2009 il difensore di ES PA EN AN chiedeva, nell'interesse della sua assistita, la declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 8.1.2007 ed in subordine la rimessione nel termine per proporre opposizione ex art. 175 c.p.p.. Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza in data 8.7.2009, rigettava l'istanza. Assumeva che la notifica del decreto penale era stata effettuata presso il luogo di residenza della ES in Milano via Corneggio n. 21 e che la consegna del plico, depositato presso l'ufficio postale non essendo stato rinvenuto alcuno in detto domicilio, era stata effettuata a mani di tale "Terlingo" qualificatosi "domestico".
Tale notifica doveva, quindi, considerarsi assolutamente regolare, essendo stato indicato il nominativo e la qualifica del soggetto ricevente.
In ordine alla richiesta di restituzione nel termine, rilevava il GIP, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione a seguito della modifica all'art. 175 con la L. n. 60 del 2005, che, essendo stata effettuata regolarmente la notifica, sussisteva una presunzione (non assoluta) di conoscenza;
ma per vincere tale presunzione non erano stati neppure dedotti i motivi della mancata effettiva conoscenza.
2) Propone ricorso per Cassazione ES PA EN AN, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e la inosservanza di norme processuali. A seguito della riforma dell'art. 111 Cost. il diritto al contraddicono deve essere inteso in senso ampio.
Con l'istanza era stata richiesta la restituzione in termini per l'opposizione a decreto penale, stante l'omessa conoscenza del decreto medesimo (notificato a soggetto qualificatosi come domestico).
L'art. 175 c.p.p., come modificato, prevede una sostanziale presunzione di mancata conoscenza ed attribuisce l'onere della prova contraria al giudice. Compete quindi al Giudice accertare la effettiva conoscenza da parte dell'imputato e la sua volontaria rinunzia.
Il GIP, pur muovendo da premesse esatte, perviene ad una conclusione errata;
adempie infatti solo formalmente all'obbligo motivazionale, non avendo effettuato alcun accertamento in ordine all'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna.
Peraltro l'interpretazione dell'art. 175 c.p.p. (sussisterebbe secondo il GIP un preciso obbligo di allegazione) svuota di contenuto la norma. Proprio per liberare l'imputato da una prova per certi versi diabolica, il legislatore ha previsto una vera e propria inversione dell'onere della prova. Il Giudice deve, cioè, indicare la prova positiva della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato.
Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3) Con requisitoria scritta del 16.12.2009 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo che l'art. 175 c.p.p. modificato, ferma restando la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ne esclude soltanto il valore assoluto. Il giudice deve verificare, alla luce delle allegazioni difensive, che, nonostante la regolarità della notifica, il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto. Il GIP ha effettuato tale verifica ed ha escluso che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini.
4) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4.1) Non è in discussione la regolarità della notifica del decreto penale. La stessa ricorrente riconosce che il plico venne ritirato dal domestico Terlingo, tanto che non ha impugnato l'ordinanza del GIP nella parte in cui ha rigettato la richiesta di declaratoria, a norma dell'art. 670 c.p.p., di non esecutività del decreto penale. Il titolo esecutivo è quindi esistente. Con il ricorso si insiste, però, sulla mancata conoscenza del decreto penale e si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rimessione in termini.
4.1.1) A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 21 febbraio 2005, n.17, art. 1 conv. con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60,
che ha sostituito l'art. 175 c.p.p., comma 2 ("se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione") si è andato affermando un indirizzo giurisprudenziale ispirato ai principi del giusto processo. Si è quindi ritenuto che "è illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani del condannato, non può, di per sè sola, essere considerata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego" (Cfr. cass. pen. sez. 3, 5.6.2007 n. 35866). Anche tale indirizzo giurisprudenziale "garantista" richiede, però, che l'istante deduca la mancata conoscenza del provvedimento ed alleghi le ragioni di tale mancata conoscenza.
Come, correttamente sostenuto anche dal GIP, l'art. 175 c.p.p. modificato esclude soltanto valore assoluto alla presunzione di conoscenza derivante dalla ritualità della notifica. L'interpretazione data dalla ricorrente, secondo cui vi sarebbe una inversione dell'onere della prova (il giudice cioè dovrebbe accertare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del prevenuto), non è sostenibile. In tutti i casi in cui la notifica non è avvenuta a mani proprie, il giudice dovrebbe, infatti, di fronte alla mera deduzione difensiva, accertare che tale conoscenza vi è, invece, stata.
4.1.2) Con la richiesta di rimessione in termine la ES, oltre a contestare la regolarità della notifica, si limitava ad affermare di non essere venuta a conoscenza del decreto penale, senza, quindi, neppure indicare le ragioni di tale mancata conoscenza. Soltanto in questa sede (tardivamente) assume che tale mancata conoscenza derivava dal fatto che essa si trovava temporaneamente assente dal proprio domicilio e che il plico venne ritirato dal domestico che poi omise di consegnarglielo. Il GIP, comunque, si è fatto carico non solo di accertare la regolarità della notifica del decreto penale, ma di evidenziare (a prescindere dalle mancate allegazioni dell'istante) che dagli atti emergeva, piuttosto, che la ES era venuta a conoscenza del decreto penale. Ha accertato, infatti, che, non essendo stato possibile consegnarlo nel luogo di residenza per la temporanea assenza della destinataria, il plico venne depositato presso l'ufficio postale. Per effettuare il ritiro era quindi necessaria una delega ("....dimostra che se la domestica ha potuto ritirare presso l'ufficio postale il plico diretto alla ES, ciò ha potuto fare in quanto munito di apposita delega al ritiro, evidentemente conferitale personalmente dalla ES"). Il che induce fondatamente a ritenere che il delegato al ritiro abbia provveduto poi a consegnare il plico medesimo alla delegante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010