Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
La nuova disciplina della impugnazione delle sentenze contumaciali introdotta dalla l. 22 aprile 2005 n. 60, che valorizza la conoscenza effettiva dell'atto rispetto alla conoscenza legale, è soggetta nella fase transitoria al generale principio "tempus regit actum", nel senso che essa è applicabile solo qualora il procedimento di rimessione in termini, iniziato sotto il vigore della precedente disciplina, non sia ancora concluso con decisione irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 390
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 019191/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SO RT, N. IL 15/07/1968;
avverso ORDINANZA del 19/01/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste rigettava la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa dal tribunale di Trieste il 06/10/2003, avanzata dal SS, osservando che l'estratto era stato notificato nel domicilio eletto e mai variato;
colla conseguenza che, quand'anche effettivamente costui non ne avesse avuto notizia, il fatto era addebitabile a sua negligenza, sia per non avere rettificato l'elezione all'atto dell'allontanamento dal domicilio stesso, sia per non avere preso adeguate cautele al fine di essere informato di eventuali notificazioni, da parte della convivente ivi rimasta.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il SS, che denunciava: col primo motivo di ricorso, violazione di legge. Allontanandosi dal domicilio indicato, il SS aveva incaricato la convivente di avvertirlo circa la notificazione di atti giudiziari, ma costei non vi aveva ottemperato (pur rifiutandosi in seguito di ammettere la propria inadempienza) e quindi egli mai aveva avuto notizia della spedizione dell'estratto contumaciale;
col secondo motivo, vizio della motivazione. L'ordinanza impugnata non aveva adeguatamente argomentato sulla situazione di fatto come sopra prospettata, a riprova dell'evento fortuito che aveva impedito al ricorrente di avere nozione della notifica dell'atto processuale;
ed in effetti l'atto non era stato neppure notificato all'esatto indirizzo;
col terzo motivo, vizio della motivazione. Errava la corte territoriale nell'addebitare a negligenza del SS la situazione come sopra determinatasi, avendo anche omesso di valutare che il civico presso il quale risultava l'elezione domiciliare era stato soppresso per variante anagrafica, rendendo così impossibile la notifica al destinatario e determinando invece la necessità di notificare l'atto al difensore;
col quarto e quinto motivo, violazione di legge. Non era stata applicata correttamente, nella fattispecie, la disciplina del novellato art. 175 c.p.p.; era pacifico che dell'atto in questione, notificato a mezzo posta, il SS non aveva mai avuto nozione.
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che tanto la presentazione della richiesta di rimessione nel termine, da parte del SS, quanto l'ordinanza che l'ha decisa, erano regolate dall'art. 175 c.p.p., nel testo precedente la modifica legislativa attuata dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60; va detto che il giudice dell'esecuzione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, si è pronunciato attenendosi all'esegesi giurisprudenziale formatasi sul previgente testo normativo. In proposito, è chiaro che il preteso accordo di informazione, che il SS sostiene essere intervenuto colla sua ex convivente, all'atto della separazione e quindi della variazione del domicilio, sarebbe privo di rilevanza nel senso da lui voluto, stante la costante opinione dell'attribuibilità a colpa inescusabile (riguardo, cioè, alla sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore) del soggetto che non ha personalmente e accuratamente seguito le proprie vicende processuali, la mancata conoscenza di atti propedeutici alla impugnazione di una sentenza (si vedano, ad esempio, Sez. 2^, 11/11/2003, Sulli e 11/11/2003, La Spina, che escludono la rimessione nei termini non osservati per negligenza, addirittura, del difensore di fiducia). Nella specie, una volta accertato che l'estratto della sentenza contumaciale - unico atto sindacabile dal giudice dell'esecuzione dopo il formarsi (ancorché apparente) del giudicato - era stato notificato nel domicilio dichiarato dal destinatario, correttamente doveva escludersi l'applicabilità dell'art. 175 c.p.p.; il quale, evidentemente, nella sua originaria formulazione, valorizzava la conoscenza legale dell'atto, derivante dall'osservanza delle norme di rito. Il discorso cambia, però, col riformato testo di legge, che al comma 2 - riguardo alle sentenze contumaciali, quale è quella di specie - valorizza invece la conoscenza effettiva, escludendone le conseguenze solo nelle ipotesi di volontaria rinuncia a comparire o di proposta impugnazione.
Il problema che si pone, a questo punto - dovendosi dunque investigare sulla effettività della conoscenza dell'atto o del procedimento - è quello della applicabilità della nuova disciplina normativa, tenendo evidentemente conto che si tratta di disposizione avente carattere processuale e non implicante dunque il richiamo all'art. 2 c.p.. È opinione del Collegio che la risposta debba essere positiva;
il generale principio del tempus regit actum, che sarebbe sicuramente applicabile ove sulla richiesta del SS si fosse posata una decisione irrevocabile (per mancanza o rigetto di impugnazione), non lo è nel caso in esame, giacché la novella legislativa è intervenuta nelle more del procedimento di esecuzione e cioè prima che questa Corte si pronunciasse al riguardo del proposto ricorso. L'iter processuale non si è concluso nell'ambito del precedente disposto dell'art. 175 c.p.p., il rapporto di impugnazione non si è previamente esaurito e dunque le nuove norme processuali regolano la fattispecie de qua, giacché il principio sopra ricordato assiste la formazione del singolo atto processuale ma non spinge la sua efficacia a quelli successivi, che ben possono essere disciplinati da norme di rito nel frattempo sopravvenute, fintanto che la procedura non si esaurisca.
Va a tale riguardo tenuto conto che una recente decisione di questa Corte (Sez. 1^, 15/06/2005, D'Amico) ha negato che una richiesta presentata oltre il termine dei dieci giorni, a suo tempo previsto dall'art. 175 c.p.p. e quindi inammissibile, possa fruire del termine di presentazione allungato dal nuovo testo normativo a trenta;
si tratta di affermazione condivisibile, che correttamente richiama il broccardo ben noto sopra richiamato, in quanto non v'è dubbio che la ammissibilità della domanda - quale atto introduttivo - debba essere valutata alla stregua della disciplina vigente all'atto della sua presentazione;
ma nel caso qui esaminato il discorso è diverso, perché la normativa sopravvenuta non incide sulla ammissibilità, ma sull'iter percorso da una richiesta ritenuta in rito ammissibile. La conseguenza di quanto sopra è l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al medesimo giudice, il quale valuterà la fondatezza della richiesta di rimessione nei termini, alla luce della normativa vigente. In tal senso, debbono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori rilievi formulati dal ricorrente.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006