Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2014, n. 23882
CASS
Sentenza 27 maggio 2014

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La previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo.

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  • 1Procedura Penale: regolarità della notifica.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Con l'emanazione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60 si è reso più incisivo lo strumento restitutorio, ed è stato previsto, specificatamente, che non spetta all'imputato l'onere di fornire la prova negativa, attraverso i corrispondenti fatti positivi, della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma costituisce onere del giudice della richiesta restitutoria di reperire agli atti l'eventuale prova positiva; da ciò consegue che la mera regolarità della notifica non può ormai essere considerata, di per sè sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della …

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  • 3Remissione in termini per condanna in assenza? Inammissibile (Cass. 9358/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2014, n. 23882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23882
Data del deposito : 27 maggio 2014

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