Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
La previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo.
Commentari • 3
- 1. Procedura Penale: regolarità della notifica.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Con l'emanazione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60 si è reso più incisivo lo strumento restitutorio, ed è stato previsto, specificatamente, che non spetta all'imputato l'onere di fornire la prova negativa, attraverso i corrispondenti fatti positivi, della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma costituisce onere del giudice della richiesta restitutoria di reperire agli atti l'eventuale prova positiva; da ciò consegue che la mera regolarità della notifica non può ormai essere considerata, di per sè sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2014, n. 23882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23882 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 27/05/2014
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1155
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 27247/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA RO IC N. IL 17/12/1988;
avverso l'ordinanza n. 3654/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. A. Di Popolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 12 dicembre 2012, la Corte di appello di Napoli respingeva la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione formulata nell'interesse di SA ER IC, sul rilievo che non aveva ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale in quanto notificato al difensore. Rilevava la Corte che la notifica doveva reputarsi regolare in quanto l'imputato aveva indicato un domicilio in forma inidonea perché privo della indicazione di civico, con la conseguenza che la notifica dell'estratto contumaciale era stato effettuato a mani dell'avv. Ponticello Maria Gianna, che era stata nominata difensore di fiducia in sede di fermo. Propone ricorso per cassazione l'avv. Ponticiello Salvatore, nominato difensore dall'imputato, il quale, dopo aver trascritto il contenuto della richiesta avanzata alla Corte territoriale, lamenta che la Corte stessa si sia limitata a motivare in ordine alla regolarità della notifica dell'estratto contumaciale senza pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nel termine fondata sul fatto che l'imputato non aveva avuto notizia della sentenza emessa nei suoi confronti. D'altra parte, la richiesta di cui all'art. 175, comma 2, presuppone proprio la regolarità della notifica, mentre la richiesta riguardava il diverso profilo della ignoranza del procedimento;
donde il vizio, non soltanto di violazione di legge, ma anche di carenza di motivazione.
Il ricorso è fondato. A fronte, infatti, della univoca richiesta avanzata nell'interesse dell'SA intesa a sollecitare l'applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, sul rilievo della dedotta incolpevole mancata conoscenza del procedimento celebratosi in sua contumacia e della sentenza di condanna pronunciata a suo carico ed il cui estratto contumaciale era stato notificato al difensore, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, senza aver mai rinunciato a comparire in giudizio o a formulare impugnazione, ne' essersi volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento, la Corte territoriale, investita della richiesta, si è limitata a motivare in ordine alla regolarità della notificazione dell'estratto contumaciale senza pronunciarsi in alcun modo sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione:
richiesta che, evidentemente, in sè presuppone la regolarità della notificazione dell'estratto e la conseguente intervenuta irrevocabilità della pronuncia cui la richiesta stessa si riferisce. D'altra parte, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in varie circostanze, che è illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie relativa alla notifica a mezzo del servizio postale). (Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011 - dep. 27/04/2011, Scialla, Rv. 250437).
Occorre peraltro rilevare che l'istituto della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, introdotto sotto l'art. 175 c.p.p., comma 2, dal D.L. n. 17 del 2005, convertito dalla L. n. 60 del 2005, in ottemperanza ai "moniti" ed alle note condanne pronunciate dalla CEDU nei confronti dell'Italia in rapporto al difetto di garanzie che regolavano, per l'appunto, il processo in absentia (v., in particolare, le note sentenze Sejdovic c. Italia e Somogyi c. Italia), è stato da ultimo radicalmente modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6, (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili), in quanto - nel quadro ed in rapporto alla intervenuta eliminazione dell'istituto della contumacia ed alla previsione di un apposito rimedio straordinario revocatorio del giudicato, previsto sotto il nuovo art. 625 ter c.p.p., e denominato "rescissione del giudicato" (attivabile nel caso in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del processo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, provando che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo) - l'ambito applicativo del "vecchio" art. 175, comma 2, del codice di rito è stato limitato alla ipotesi del decreto penale di condanna divenuto esecutivo senza che il condannato ne abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza, sempre che non vi sia stata rinuncia espressa alla opposizione.
Viene dunque a porsi il problema se tale novellazione, che corrisponde, nella sostanza, ad una intervenuta abrogazione, in parte qua, dell'istituto oggetto del presente ricorso, trovi applicazione nei procedimenti in corso, in ragione del noto brocardo tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle norme processuali, in mancanza - come davvero deprecabilmente è avvenuto nel caso di specie - di una specifica disciplina transitoria.
È infatti noto, al riguardo, che nel campo del diritto processuale, in ipotesi di successione nel tempo delle norme che regolano tale settore dell'ordinamento, ove difetti la previsione di un apposito diritto transitorio, il regime intertemporale degli atti processuali è assoggettato al principio generale enunciato nell'art. 11 preleggi, in base al quale è sancita la regola per la quale "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Da ciò il duplice e concorrente corollario per il quale, dalla irretroattività della nuova legge deriva la "conservazione" degli effetti degli atti compiuti nella vigenza della disciplina novellata, mentre, dalla immediata operatività delle nuove regole scaturisce che gli atti successivi alla novella soggiacciono alla relativa disciplina.
Lo schematismo del principio deve però fare i conti, come la più avveduta dottrina ha puntualmente messo in luce, con l'esigenza che i concetti di actus e tempus vadano analizzati nel contesto, non soltanto strutturale, ma anche "dinamico" della specifica disciplina in cui si trovano ad essere inseriti, posto che è insito nello stesso concetto di "processo" la evocazione di specifiche serie concatenate di atti, ciascuno dei quali non necessariamente vive "di luce propria", ma ne può presupporre altri dai quali trae la propria ratio essendi e, viceversa, condizionare a sua volta ulteriori atti, rispetto ad esso consecutivi, fungendo da relativo presupposto. Non è un caso, d'altra parte, che è proprio a tale fenomenologia di "sistema" che si ispira la più che tradizionale regola delle nullità conseguenziali, sancita, per il processo penale, dall'art. 185 c.p.p.. Se, dunque, la correlazione che viene a stabilirsi tra il "tempo" e "l'atto" è agevolmente percepibile laddove la fattispecie processuale cui la norma si riferisce si circoscrive, quanto ad effetti e natura, al compimento di uno specifico atto in un medesimo "tempo", il problema si complica ove in discorso vengano atti o attività che si iscrivono in un contesto strutturalmente e funzionalmente articolato e che ammette, dunque, uno sviluppo diacronico e articolato per fasi o segmenti procedurali concatenati fra loro (v. al riguardo Cass., Sez. un., n. 10086 del 13 luglio 1998, Citaristi). Più di recente, le Sezioni unite di questa Corte non hanno infatti mancato di rimarcare come i problemi che vengono a porsi in sede di disamina del regime intertemporale in materia di norme processuali tendono ad acuirsi proprio "quando il compimento dell'atto o lo spatium deliberandi o ancora gli effetti si protraggono, si estendono nel tempo: un tempo durante il quale la norma regolatrice muta". Vengono dunque a porsi "problemi diversi l'uno dall'altro, ben presenti nell'esperienza giuridica, rispetto ai quali la logica atomistica (un atto, una norma) può in alcuni casi risultare di difficile applicazione o apparire insufficiente, inappagante", dal momento che "alle tradizionali logiche di carattere tecnico-formale si sovrappongono tematiche valoriali, assiologiche". "Dunque - hanno sottolineato le Sezioni unite - piuttosto che cercare soluzioni di carattere generale, conviene considerare che il superamento di alcuni problemi può essere favorito da una attenta disamina della complessiva disciplina legale della materia di cui ci si interessa e dall'individuazione del concreto, reale ruolo che la nuova norma è chiamata a svolgervi alla luce delle diverse possibili soluzioni dei problemi di diritto intertemporale" (Cass., Sez. un., n. 27919 del 31 marzo 2011, P.M. in proc. Ambrogio). Per altro verso, la soppressione dell'istituto della contumacia e la correlativa modifica dell'art. 175 c.p.p., comma 2, - come si è accennato, sostanzialmente abrogatrice del rimedio della restituzione nel termine per la impugnazione della sentenza contumaciale - risolvendosi - per quanti siano stati dichiarati già contumaci in virtù del pregresso regime - in una sorta di reformatio in peius che priverebbe, ove "immediatamente" applicato, gli interessati di una garanzia fondamentale, che ha posto l'Italia in linea con le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (v. al riguardo la sentenza della CEDU Cat Berro c. Italia), deve necessariamente fare i conti con il principio generale della irretroattività della legge, derogabile solo in presenza di adeguate "giustificazioni normative", in linea con il canone della ragionevolezza e uguaglianza. La Corte costituzionale ha infatti, come è noto, ripetutamente avuto modo di sottolineare che il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che "il legislatore - nel rispetto di tale previsione - può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Da ciò, la Corte ha tratto spunto per affermare, ad esempio, che anche la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può dirsi, in sè, costituzionalmente illegittima, qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo", in ragione di "un dibattito giurisprudenziale irrisolto" (sentenza n. 311 del 2009), o di "ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore" (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.
Accanto a tale caratteristica, il Giudice delle leggi ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatali della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto;
la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;
il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto) (v. fra le tante e da ultimo, la sentenza n. 103 del 2013). Il canone della irretroattività, dunque, e con esso il valore paradigmatico da assegnare alla regola dettata dall'art. 11 preleggi, lungi dal rappresentare - come pure si è in passato sostenuto - un parametro meramente declamatorio, ampiamente derogabile da parte del legislatore ordinario, finisce per atteggiarsi a sicuro principio generale dell'ordinamento, sulla cui falsariga deve essere necessariamente declinata la disamina delle problematiche, non di ratio acute, che possono presentarsi nel campo della successione nel tempo delle disposizioni processuali. Ebbene, se si ha riguardo al contenuto della disciplina che la L. n. 67 del 2014, ha dettato nel capo terzo, ove - negli artt. da 9 a 15 -
sono state introdotte disposizioni profondamente innovative in tema di procedimento in assenza, attraverso una rimodulazione delle sequenze e degli istituti tesi ad assicurare la partecipazione dell'imputato al processo, e se si considera la intima correlazione che lega fra loro l'intera gamma delle previsioni che scandiscono la nuova "dinamica" ed i relativi presupposti, non potrà che concludersi nel senso che tra la "vecchia" disciplina del procedimento in contumacia e degli istituti ad essa coesi - tra cui la notifica dell'estratto contumaciale e la restituzione nel termine per proporre impugnazione - non possano ammettere "contaminazioni" parziali ad opera delle nuove previsioni, pena, altrimenti, l'innesto di un tetium genus processuale, privo di qualsiasi coerenza, giustificazione sistematica e base normativa.
Da ciò la conclusione per la quale la modifica subita dall'art. 175 c.p.p., comma 2, ad opera della L. n. 67 del 2014, non può ritenersi produttiva di conseguenze agli effetti dell'odierno scrutinio e del successivo giudizio di rinvio.
Alla stregua dei rilievi svolti il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio in relazione al contenuto della richiesta formulata nell'interesse del condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2014