Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2006, n. 9104
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Sentenza 21 febbraio 2006

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L'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, prevede che non si possa autorizzare la restituzione in termini qualora vi sia la prova della sussistenza, alternativamente, di una delle due condizioni, e cioè , la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento; pertanto qualora si sia raggiunta la prova della conoscenza del procedimento, l'imputato non può pretendere di essere effettivamente edotto anche dell'esito dello stesso, potendo con un minimo di diligenza acquisire tutte le informazioni del caso. (Fattispecie in cui la prova della effettiva conoscenza del procedimento emergeva dal verbale di tentativo di conciliazione esperito dai carabinieri della stazione di residenza, ai sensi degli artt. 370 e 564 cod. proc. pen., nel quale l'indagato veniva reso edotto della presentazione di una querela contro di lui).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2006, n. 9104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9104
    Data del deposito : 21 febbraio 2006

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