Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
L'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, prevede che non si possa autorizzare la restituzione in termini qualora vi sia la prova della sussistenza, alternativamente, di una delle due condizioni, e cioè , la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento; pertanto qualora si sia raggiunta la prova della conoscenza del procedimento, l'imputato non può pretendere di essere effettivamente edotto anche dell'esito dello stesso, potendo con un minimo di diligenza acquisire tutte le informazioni del caso. (Fattispecie in cui la prova della effettiva conoscenza del procedimento emergeva dal verbale di tentativo di conciliazione esperito dai carabinieri della stazione di residenza, ai sensi degli artt. 370 e 564 cod. proc. pen., nel quale l'indagato veniva reso edotto della presentazione di una querela contro di lui).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2006, n. 9104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9104 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 21/02/2006
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 358
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 031412/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO ER, N. IL 06/05/1955;
avverso ORDINANZA del 13/05/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COSENTINO GIUSEPPE M.;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo.
OSSERVA
Con l'ordinanza indicata in epigrafe veniva rigettata la richiesta proposta da CO BE di essere restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 02.04.1999 del pretore di Aosta che lo aveva condannato, in contumacia, alla pena di anni uno di reclusione e L. 900.000 di multa per il reato di truffa. Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che l'inequivoco dettato dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nella novellata formulazione, impedisce che si possa accedere a siffatta richiesta, allorché risulti la effettiva conoscenza del procedimento ovvero, alternativamente, del provvedimento e che, nel caso di specie, è stata acquisita la prova della esistenza di almeno una delle condizioni ostative alla restituzione in termini, ossia della effettiva conoscenza del procedimento. Detta conoscenza, poi, si ricava dal verbale di tentativo di conciliazione esperito, ai sensi degli artt. 370 e 564 c.p.p., dai CC. della stazione di Cavagna, con il quale il CO venne edotto dell'esistenza a suo carico, a seguito della presentazione di querela proposta contro di lui da LL LA, del procedimento penale "de quo". Ricorre per Cassazione il CO e deduce la erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2. La nuova formulazione di tale articolo, siccome novellato dalla L. n. 60 del 1975, infatti, determina il superamento del principio della presunzione legale di conoscenza delle forme di notificazione indirette, non sussistendo più l'onere del richiedente di provare di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. Ha errato, pertanto, la Corte di appello allorché ha sostenuto che egli non ha assolto al detto onere.
Ancor più ha errato quel Giudice quando ha interpretato l'inciso della norma "effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento" nel senso che è sufficiente la sussistenza di uno dei due elementi per escludere la possibilità della restituzione in termini. Se, invero, si accedesse a una siffatta interpretazione, ne deriverebbe la sostanziale inapplicabilità della seconda ipotesi in quanto la effettiva conoscenza del procedimento farebbe scattare un inammissibile onere di attivazione, da parte dell'imputato, per conoscere l'esito del procedimento. Ciò, oltre tutto, in contrasto con il principio generale che regola il procedimento contumaciale che impone, tra l'altro, che l'imputato sia informato dell'esito del procedimento stesso. Del resto solo la mancata conoscenza del provvedimento può determinare la volontaria rinuncia a proporre impugnazione.
Sotto altro profilo la Corte Territoriale ha errato in quanto il dettato normativo impone che l'imputato abbia avuto non solo generica conoscenza dell'esistenza a suo carico di indagini preliminari, ma che abbia avuto, altresì, conoscenza del fatto che il P.M. abbia richiesto il suo rinvio a giudizio o abbia disposto la sua citazione a giudizio e che sia fissata una udienza davanti al Giudice. Risulta, allora, evidente che gli atti indicati dalla Corte di merito, essendo stati compiuti quando il P.M. non aveva ancora deciso se concludere le sue indagini con il rinvio a giudizio di esso ricorrente, non sono idonei ad integrare l'ipotesi di conoscenza del procedimento.
Il gravame risulta infondato e va, perciò, rigettato. Il dettato normativo (art. 175 c.p.p., comma 2) è, infatti, chiarissimo e non si presta ad interpretazioni di sorta che vadano oltre il suo significato letterale prevedendo, perché non si possa dar luogo alla richiesta di restituzione in termini, che sussista alternativamente una delle due condizioni: la conoscenza del procedimento ovvero la conoscenza del provvedimento. Orbene, contrariamente a quanto incautamente ha rilevato il ricorrente, che cioè il Giudice non ha assolto all'onere di provare che egli aveva avuto conoscenza del procedimento, risulta "per tabulas" proprio il contrario in quanto, nell'ordinanza impugnata, è fatto espresso riferimento al verbale del 25/02/1994 dei CC. della stazione di Cavaglia nel quale il CO venne inequivocabilmente edotto dell'esistenza a suo carico del procedimento penale di cui si discute.
Nè può accedersi all'assunto di costui secondo il quale occorreva, quanto meno, che egli avesse avuto conoscenza del suo rinvio a giudizio. Ciò, infatti, non è richiesto dalla norma come, egualmente, non sono richieste gli ulteriori incombenti che il ricorrente richiama.
Il legislatore, in realtà, si è preoccupato di fornire un rimedio all'imputato che, incolpevolmente, non abbia avuto conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico ed è evidente, invece, che, se egli ha avuto una siffatta conoscenza, non può pretendere di essere effettivamente edotto dell'esito del procedimento stesso. Infatti, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto facilmente provvedere ad acquisire tutte le informazioni del caso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006