Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
Ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per impugnare una sentenza contumaciale, il giudice dell'esecuzione ha l'onere di compiere ogni necessaria verifica allo scopo di stabilire se dagli atti emerga la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato contumace. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini, in quanto aveva ritenuto prova dell'effettiva conoscenza mediante la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza tramite affissione alla casa comunale e invio di avviso per lettera raccomandata all'esito del mancato rinvenimento dell'imputato presso il domicilio eletto e del mancato reperimento presso lo stesso di persona legittimata alla ricezione dell'atto. La Corte ha osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma settimo, cod. proc. pen. e 59 disp. att., l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto ripetere l'accesso al domicilio eletto prima di procedere all'affissione alla casa comunale).
Commentari • 2
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Il contributo in narrativa, prendendo le mosse dal superamento del modello contumaciale e dall'avvento del processo c.d. in assenza come introdotto dalla Legge n. 67 del 2014, in attuazione delle indicazioni provenienti dalla Giurisprudenza della C.E.D.U., passando attraverso la recente riforma introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, art. 1 comma 24, sul punto dell'elezione di domicilio ex art. 162 comma 4 bis c.p.p., si propone di spendere talune riflessioni su delle vicissitudini patologiche riscontrabili nella prassi giudiziaria contemporanea, capaci d'influenzare le sorti dell'intero procedimento penale, che se incardinato in violazione delle norme poste a presidio della conoscenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 14272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14272 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 929
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 039849/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO DO, N. IL 23/03/1969;
avverso ORDINANZA del 06/06/2005 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott.. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. - Il ricorso nell'interesse di DO PO avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'esecuzione, emessa il 6 giugno 2005, deduce con il primo motivo la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 157 c.p.p., comma 7, e art. 59 disp. att. c.p.p., nonché art. 156 c.p.p., perché l'ufficiale giudiziario, dopo avere tentato una prima volta la notifica dell'estratto contumaciale di una sentenza al domicilio eletto, senza rinvenire alcuna persona legittimata alla ricezione dell'atto, ha fatto ricorso alla notifica a mezzo di affissione alla casa comunale, con invio di avviso per lettera raccomandata, senza prima ripetere, come sarebbe stato obbligato a fare, l'accesso al domicilio eletto. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 175 c.p.p., della sua nuova formulazione. 2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Ed infatti, premesso che la mancata osservanza delle norme di cui all'art. 157 c.p.p., comma 7, e art. 59 disp. att. c.p.p., costituisce causa di nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 171 c.p.p., solo quando impedisce all'interessato il conseguimento dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale (Sez. 6^, Sentenza n. 7482 del 02/03/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 211241 Caracappa), va rilevato che nel caso che ci occupa il Tribunale non sembra aver tenuto conto della nuova formulazione dell'articolo 175 c.p.p., introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, successivamente convertito nella L. n. 60 del 2005, che gli avrebbe imposto la suddetta verifica, fatta eventualmente salva, ricorrendone gli accertandi presupposti, la restituzione in termini dalla stessa norma previsti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006