Sentenza 2 maggio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ai sensi del combinato disposto degli artt. 462 e 175 cod. proc. pen., la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del legale rappresentante di una società, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, e della volontaria rinunzia a proporre impugnazione sono desumibili rispettivamente dalla rituale notificazione del provvedimento presso il domicilio indicato (uffici dell'amministratore delegato) e dall'avvenuto pagamento della somma dovuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2006, n. 33935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33935 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 02/05/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 500
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 036557/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA MO, N. IL 08/06/1954;
avverso ORDINANZA del 07/07/2005 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TARDINO VINCENZO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye che richiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In relazione al decreto penale di condanna (n. 717/05),emesso nei suoi confronti per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, e per la cui opposizione l'imputato aveva avuta rigettata dal Tribunale di Cagliari, con ordinanza (7.7.2005), l'istanza di restituzione in termini: ER SS ricorreva per Cassazione. Deduceva la violazione della normativa di cui all'art. 175 c.p.p., osservando come, alla stregua delle recenti modifiche (L. n. 17 del 2005), non vi fosse più alcun onere probatorio a suo carico in ordine alla mancata conoscenza dell'atto e alla mancata manifestazione della volontà di non opporre il decreto fatta salva la possibilità per il giudice di raccogliere elementi che dimostrassero il contrario.
Eccepiva, altresì, come fosse "illogica la congettura del giudice in ordine alla sottesa volontà di non opporre il decreto sulla base dell'avvenuto pagamento della pena pecuniaria"; e, come ancora, fosse mancata l'assunzione della decisione in contraddittorio con il rito camerale previsto dall'art. 127 c.p.p.. - Quanto al primo motivo, non c'è dubbio che la restituzione in termini, specialmente dopo le modifiche della L. n. 17 del 2005, costituisca un vero e proprio diritto delle parti e dei difensori:
ponendosi quale strumento di tutela della corretta amministrazione della giustizia e di garanzia per le stesse parti;
ma è anche importante sottolineare come di questo istituto - che coinvolge, tuttavia, esigenze correlate alla certezza e alla stabilità delle situazioni giuridiche tutelate dal legislatore con la fissazione di termini perentori - debba farsi, appunto, un'applicazione congrua e rigorosa. Il caso in specie riguarda l'opposizione ad un decreto penale di condanna sul punto bisogna per prima cosa annotare che l'art. 462 c.p.p., attribuisce all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria il diritto alla restituzione nei termini (...) a norma dell'art. 175 c.p.p.. Questo vuoi dire che il rinvio effettuato dall'art. 462 c.p.p., all'art. 175 c.p.p., deve essere inteso come richiamo all'ipotesi restitutoria più generale, prevista dal comma 1, nonché alla fattispecie di restituzione più specifica fatta salva dal rinnovellato comma 2; ma che entrambe le situazioni restitutorie presuppongono l'esistenza di un provvedimento notificato e divenuto irrevocabile. L'analisi esegetica ci dice, inoltre, come nel comma 1 sia stato fissato un preciso onere di prova per le parti private e i difensori (... che sono restituiti nel termine stabilito...se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore: ovvero per evenienze inevitabili, legate rispettivamente all'imprevedibilità o alla irresistibilità del fatto), a differenza del comma 2 nel quale l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine, salvo che ... ma demandando all'autorità giudiziaria di compiere ogni necessaria verifica). Questo, però, non significa che, in ogni caso, l'autorità giudiziaria debba effettuare quella verifica, ma semplicemente che l'impulso d'ufficio è doveroso quando, non altrimenti, risulti che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza..., e abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a proporre opposizione. In sostanza, le situazioni in presenza delle quali il giudice non è tenuto ad accogliere l'istanza (...) sono due: nel caso, cioè, in cui l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire;
e nel caso in cui l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero del decreto penale di condanna, abbia, però, volontariamente rinunciato a proporre opposizione. Vale la pena di ricordare come la locuzione "effettiva conoscenza" non s'identifichi con una conoscenza vaga e, soprattutto, non ufficiale, ma con la conoscenza del valore di quell'atto giuridico, del quale si debba rispondere a certe condizioni di forma e di sostanza. È vero, a questo proposito ,che non sempre al regolare perfezionamento della procedura di notificazione corrisponde il raggiungimento dello scopo perseguito;
ma, quando si tratta di notificazioni ufficiali ad enti o a persone giuridiche - che devono avere un legale rappresentante - è ragionevole presumere, anche in via di buon senso, come certe notiziazioni che responsabilizzano seriamente l'ente impegnino doverosamente, e fino a prova contraria, l'effettiva conoscenza del legale rappresentante, ovvero del responsabile ufficiale (...). Nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti risulta che il ricorrente era stato posto in condizioni di avere una conoscenza effettiva del valore dell'atto notificato: e questo, non tanto perché il decreto era stato notificato al suo domicilio, negli uffici di cui era amministratore delegato, ma perché certe decisioni rilevanti - come quella di effettuare il pagamento ingiunto con un atto giudiziario - non può che essere presa da chi, per legge, rappresenta l'ente: presupponendo l'adempimento la consapevolezza della natura del provvedimento, delle facoltà concesse, del termine per il loro esercizio, e di tutte le altre opzioni dalla legge rimesse all'esclusiva volontà del notificatario imputato. Ma che dall'avvenuto pagamento della somma (...) il giudice, piuttosto che fare una semplice congettura, abbia tratto elementi per argomentare la volontaria rinuncia all'opposizione, deriva dall'univocità della stessa condotta dell'imputato: che, pur sapendo (per tabulas) che l'esercizio della facoltà di opporsi doveva obiettivarsi nel rispetto di termini perentori, che una volta decorsi non gli avrebbero più consentito l'opposizione,aveva, per sua scelta, optato a non avvalersi di quelle condizioni: con il che ponendo in essere un deliberato disinteresse a difendersi, e quindi, una volontaria rinuncia al gravame (la ratio legis è chiaramente nel segno che si sia voluto escludere che il soggetto che volontariamente si disinteressa delle possibilità delle sua difesa, non possa, poi, avanzare richiesta di restituzione nel termine...). E questo, perché la rinuncia di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2, può consistere in un comportamento concludente, purché inequivoco, ed eventualmente rigorosamente accertato dal giudice che può compiere ogni necessaria vendica. Bisogna anche dire che ritenere che la rinuncia possa avvenire anche per facta concludentia non significa introdurre presunzioni basate su una conoscenza indiretta (...): la rinuncia tacita deve risultare da un comportamento incompatibile con la determinazione di fare opposizione che, nel caso di specie, s'identifica nella deliberata scelta di lasciar decorrere i termini perentori previsti dalla legge.
- Il motivo residuo riguarda la prospettazione che la decisione circa la richiesta di restituzione (...) debba essere emanata con l'adozione delle forme camerali. La giurisprudenza di legittimità è nel senso che quella decisione possa essere presa de plano: essendo stato dal legislatore omesso (ubi lex voluti, dixit) il rinvio alle forme tipiche previste dall'art. 127 c.p.p.. Del resto le SS.UU., con sentenza 11.4.2006 n. 14991, De Pascalis rv. 233418, hanno recentemente stabilito che, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice provvede con ordinanza adottata inaudita altera parte, in assenza di qualsiasi richiamo alla procedura camerale, il legislatore deve dirsi sovrano nel dettare le regole di diritto che intende siano applicate ai diversi procedimenti (...e che un'attenta analisi del sistema induce a ritenere che, quando vuole che si proceda nel contraddittorio delle parti, lo dice, prevedendo espressamente "il procedimento in Camera di consiglio"). Per la delibazione delle richieste di restituzione in termini, infatti, l'art. 175 c.p.p., comma 4, non prevede che si proceda in Camera di consiglio, ne fa espresso riferimento alle forme di cui all'art. 127 c.p.p., così che è legittimo che su di esse si provveda de plano, a meno che il relativo procedimento incidentale s'inserisca in un procedimento principale in corso di volgimento con rito camerale, a contraddittorio orale o cartolare, come avviene quando l'istanza è presentata in sede d'indicente di esecuzione ...Tanto argomentato, il ricorso deve dirsi infondato e, per l'effetto, da respingere, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2006