Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., sollevata sul rilievo che il potere riservato al pubblico ministero di stabilire le modalità esecutive delle intercettazioni, senza essere tenuto ad informare l'indagato, il difensore e il g.i.p. sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, atteso che le intercettazioni costituiscono atti di indagine " a sorpresa" e la loro funzione probatoria perderebbe di significato se l'indagato o il suo difensore dovessero essere preavvertiti dell'attività captativa, mentre il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa potranno esplicarsi al termine delle operazioni di intercettazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2004, n. 29098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29098 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/05/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 2357
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 003117/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT GI N. IL 28/10/1960;
2) US EG N. IL 04.02.1969;
avverso ORDINANZA del 24/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Palombarini, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito l'avv. Raffaele Esposito per il ricorrente PO;
OSSERVA
Con ordinanza del 24.11.2003, il Tribunale di Napoli respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di PO RA e di US DI avverso il provvedimento in data 4.11.2003 con cui il GIP dello stesso tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis (il PO quale promotore di un'associazione di stampo camorristico preordinata al controllo dei traffici illeciti nel territorio di Cercola e di San Sebastiano al Vesuvio) e, inoltre, il US per il delitto continuato di estorsione aggravata. Preliminarmente il tribunale disattendeva le eccezioni difensive riguardanti l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, rilevando che, a norma dell'art. 268, comma 3^, c.p.p., era sufficiente che l'indisponibilità degli impianti fosse attestata nei decreti emessi all'inizio delle operazioni, e non anche nei provvedimenti di proroga, e che l'asserita inefficacia della misura cautelare non poteva essere dedotta con la richiesta di riesame, dovendo farsi valere con apposita istanza di scarcerazione al GIP. Nel merito il tribunale osservava che i risultati desunti dalle intercettazioni, valutati congiuntamente agli altri dati investigativi, integravano i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due indagati. Gli indagati proponevano distinti ricorsi per Cassazione eccependo, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3^, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2^, 27, comma 2^,
e 111, comma 2^, della Costituzione, sull'assunto che la disposizione riserva al P.M. il potere di dichiarare l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti, senza dovere informare ne' l'indagato, nè il difensore, ne' il GIP. I ricorrenti denunciavano, inoltre, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268, comma 3^, sul rilievo che l'obbligo di motivazione del P.M. non avrebbe dovuto essere limitato al momento dell'adozione del provvedimento, dovendo riguardare anche la persistenza dell'indisponibilità degli impianti della Procura all'atto della richiesta di proroga. Deducevano altresì l'inefficacia della misura cautelare per violazione del disposto dell'art. 297, comma 3^, c.p.p., erroneamente ritenuta non proponibile in sede di riesame,
nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei fatti, in ordine alla valutazione dei dati probatori in base ai quali era stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
I ricorsi mancano di fondamento.
Preliminarmente deve considerarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3^, c.p.p., sollevata dai ricorrenti sul presupposto che tale disposizione riserva al P.M. il potere di stabilire le modalità esecutive delle intercettazioni, senza essere tenuto ad informare l'indagato, il difensore e il GIP, e si pone, così, in contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.
La totale inconsistenza dell'eccezione di incostituzionalità, nel punto riguardante l'omesso avviso all'indagato e al suo difensore, risulta evidente quando si considera che le intercettazioni costituiscono, per intrinseca natura, atti di indagine "a sorpresa" e che la loro funzione probatoria perderebbe del tutto di senso se l'indagato o il suo difensore dovessero essere preavvertiti dell'attività captativa: di talché il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa non possono esplicarsi se non al termine delle operazioni di intercettazione.
Rispetto agli altri profili prospettati a sostegno dell'eccezione, deve osservarsi che la Corte costituzionale ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. per eccesso di delega nella parte in cui la norma subordina la possibilità di avvalersi di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria alla insufficienza degli impianti esistenti presso gli uffici di procura e dell'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza;
ed invero, avendo riferimento ad un criterio logico letterale nell'interpretazione del n. 41, lett. d) art. 2 l. 16 febbraio 1987 n. 81, tale norma si presenta incompatibile con una ampia discrezionalità del p.m. nella scelta della sede di svolgimento delle operazioni di intercettazione;
occorre, infatti, tenere presente che nel compito, conferito all'esecutivo dalla direttiva citata di individuare "gli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate" è chiaramente insita una regola di selezione, il cui termine di riferimento non può che essere rappresentato dalle esigenze di garanzia evocate nell'art. 15 cost. in tema di libertà e segretezza delle comunicazioni e ciò, anche avendo presente lo sviluppo normativo che è a monte del richiamato criterio di delega;
non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale, ove si tenga presente che, per come più volte ribadito dalla corte, la scelta di privilegiare gli apparecchi esistenti presso la procura è finalizzata a evitare che gli organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione, ed al relativo ascolto possano operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria (Corte cost., 17 luglio 2001, n. 259). Dalle considerazioni sviluppate dal Giudice delle leggi nel provvedimento citato emerge la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità anche sotto gli ulteriori profili delineati dal ricorrente, per la ragione che il potere attribuito al P.M. dal terzo comma dell'art. 268 è subordinato all'esistenza dei tassativi presupposti stabiliti dalla legge e che, nella prospettiva garantistica posta dall'art. 15 della Costituzione, il provvedimento del P.M. sulle modalità esecutive delle intercettazioni corrisponde, in tutto, all'atto motivato dell'autorità giudiziaria richiesto dal secondo comma dello stesso art. 15 per le limitazioni della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Sono destituite di fondamento anche le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni in dipendenza della mancanza di motivazione delle proroghe succedutesi nel tempo sulla indisponibilità degli impianti siti negli uffici della procura.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, qualora, a seguito dell'originario provvedimento autorizzativo di operazioni di intercettazione di conversazioni tra presenti, il p.m. abbia emesso decreto motivato ex art. 268, 3^ comma, c.p.p. con cui sia stato disposto l'uso di impianti diversi da quelli installati presso la procura della repubblica, e di seguito il giudice abbia disposto una proroga delle operazioni di intercettazione, non sussiste, per il p.m., l'obbligo di reiterare il provvedimento esecutivo in assenza di significativi mutamenti fattuali delle situazioni condizionanti l'utilizzo di impianti esterni alla procura della repubblica (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro). Ne segue l'insussistenza della denunciata causa di inutilizzabilità delle intercettazioni in assenza di una modificazione delle condizioni fattuali indicate nel primo decreto emesso dal P.M., tanto più che i ricorrenti non hanno neppure dedotto che si sia verificato un mutamento della iniziale situazione giustificativa del provvedimento ex art. 268, comma 3^. Inoltre, correttamente il tribunale ha ritenuto estranea all'oggetto del procedimento di riesame la questione relativa alla perdita di efficacia della misura a norma dell'art. 297, comma 3^, c.p.p., dato che tale deduzione non attiene alla legittimità del provvedimento genetico della misura, in sè considerato, ma alla persistenza di questa, sicché, poiché la disposizione indicata è diretta a regolare il termine di durata della misura stessa, l'eventuale violazione della disciplina deve essere fatta valere mediante istanza di scarcerazione e non con richiesta di riesame (Cass., Sez. 3^, 17 febbraio 2000, Demo). Mancano di pregio anche le doglianza dirette a denunciare mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza.
Invero, il tribunale ha interpretato i risultati delle intercettazioni traendone elementi precisi ed inequivoci, che, anche alla luce delle attività di osservazione svolte dalla polizia giudiziaria, legittimano il giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza sia nei confronti del PO, quale dirigente dell'associazione camorristica, sia rispetto al US in riferimento alle condotte di estorsione.
Orbene, premesso che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1^ -ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94, comma 1^-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004