Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale nel caso in cui il condannato, a seguito di perquisizione personale disposta sulla sua persona per il recupero di refurtiva, abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in quanto l'elezione di domicilio é una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. (In motivazione la Corte ha osservato ulteriormente che, pur se da un punto di vista teorico l'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, anziché di fiducia, può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel caso di specie era da escludere la non effettiva conoscenza del procedimento, in quanto l'elezione avvenne all'esito della perquisizione personale grazie alla quale venne recuperata la refurtiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2006, n. 10297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10297 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 668
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 025987/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL BR, N. IL 30/05/1981;
avverso ORDINANZA del 20/05/2005 TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 20/05/2005 il Tribunale di Alessandria rigettava la richiesta di restituzione nei termini avanzata da LI RI (alias LI RA) per impugnare la sentenza contumaciale pronunciata in data 17/02/2004 dal Tribunale di Alessandria sul presupposto di non aver mai ricevuto personalmente alcuna notifica degli atti processuali. In particolare il Tribunale osservava che la richiedente aveva avuto conoscenza del procedimento instaurato nei suoi confronti, in quanto gli atti erano stati notificati al difensore presso il quale la stessa aveva eletto domicilio. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessata, la quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 175 c.p.p., comma 2 come modificato dalla L. n. 60 del 2005, deducendo che non vi era prova che la ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, in quanto tutte le notifiche erano state effettuate mediante consegna di copia al difensore nominato di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio.
Il ricorso non merita accoglimento.
Come è noto la modifica dell'art. 175 c.p.p., comma 2, introdotta con la L. n. 60 del 2005, è stata sollecitata dalle ultime decisioni della Corte di Giustizia di Strasburgo (vedi sentenza n. 56581/2000 del 10/11/2004, proc. Sejdovic) che in più occasioni ha rimarcato che in materia di sentenze contumaciali il nostro sistema processuale non è conforme all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tale modifica ha lo scopo di riconoscere all'imputato giudicato in contumacia la possibilità di impugnare la sentenza qualora non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento emesso a suo carico. Con tale modifica è stata introdotta una vera e propria inversione dell'onere probatorio nel senso che non è più l'imputato che deve dimostrare di aver ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice dell'esecuzione che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire.
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie la notifica degli atti è stata ritualmente eseguita presso il difensore dove l'imputata aveva eletto domicilio, di guisa che deve ritenersi che la stessa abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire. Infatti, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, l'elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nè può obiettarsi che l'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio, anziché di fiducia, non costituisca garanzia sufficiente ai fini della effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. Infatti, anche se in via strettamente teorica può convenirsi con tale tesi, nel caso di specie si deve escludere che l'imputata non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento instaurato a suo carico, in quanto l'elezione di domicilio presso il difensore fu da lei sottoscritta a seguito di perquisizione personale disposta nella immediatezza del fatto per il recupero della refurtiva.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2006