Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2007, n. 45758
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Sentenza 14 novembre 2007

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Ai fini della concessione del rinvio dell'esecuzione della pena detentiva per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano, o non, compatibili con le finalità rieducative della pena stessa e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione e disporre il differimento dell'esecuzione qualora, tenuto conto dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti o priva di significato rieducativo oppure, ove le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino tali caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, ma richiedano comunque i contatti con i presidi sanitari di cui all'art. 47-ter, comma primo, lett. c), della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ammettere il condannato alla detenzione domiciliare ai sensi di detta disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2007, n. 45758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45758
    Data del deposito : 14 novembre 2007

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