Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 4
Mentre l'art. 147 cod. pen. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l'art. 148 cod. pen. invece impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena". Tra le due norme esiste un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica - ossia quando quest'ultima sia di entità tale da rendere impossibile l'esecuzione della pena - al differimento o alla sospensione della pena consegue necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica; nel caso opposto, ai fini dell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice deve avere esclusivo riferimento alla infermità psichica.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui non prevede la liberazione del condannato in attesa dell'eventuale guarigione nel caso di infermità psichica, come invece dispone l'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen. per il condannato affetto da grave malattia fisica, in quanto si tratta di scelte discrezionali riservate al legislatore. (V. Corte cost., 12 aprile 1996 n. 111).
La detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dagli artt. 146 e 147, comma primo, n. 2, cod.pen. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità.
A seguito della sentenza costituzionale n. 148 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui prevedeva che il giudice, nel disporre il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ordinasse la sospensione della pena, la disciplina normativa dell'infermità psichica del condannato configura non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero - dovunque trascorso - essere computato nella stessa pena. Ne consegue che, quando ricorra l'ipotesi di infermità totale e di pena da espiare non inferiore a tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perché solamente nel caso di pena da espiare inferiore a tre anni di reclusione sono consentiti, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricovero in un ospedale civile o la detenzione domiciliare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 26806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26806 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 27/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1576
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 000058/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IN, N. IL 03/07/1955;
avverso ORDINANZA del 08/11/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 novembre 2007 il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 148 e 147 c.p. e rigettava l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da AR GI, detenuto in esecuzione della pena di trenta anni di reclusione, oggetto del provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto del 14 luglio 2006, concernente i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio volontario nella forma consumata e tentata, rapina aggravata, ricettazione ed altro.
Con riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale, il Tribunale osservava che, a fronte della possibilità di disporre il differimento della pena (ed eventualmente la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter Ord. Pen., comma 1 ter) solo in presenza di una situazione di infermità fisica e non anche psichica, l'ordinamento appresta altri strumenti idonei a garantire una cura psichiatrica specifica al soggetto che durante l'espiazione della pena presenti patologie di carattere psichiatrico. La predisposizione di alternative al circuito penitenziario ordinario per periodi circoscritti di osservazione ed, eventualmente, per periodi più lunghi ai sensi dell'art. 148 c.p. è finalizzata a salvaguardare le esigenze di cura specialistiche e, al contempo, quelle di sicurezza, soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, la sanzione irrogata, il lungo periodo di pena da espiare, nonché la natura dei delitti per i quali è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile creano una situazione di allarme sociale. Relativamente al merito dell'istanza il Tribunale sottolineava l'insussistenza dei presupposti per il differimento dell'esecuzione della pena o per la concessione della detenzione domiciliare alla luce degli accertamenti sanitari che hanno stabilito la compatibilità delle condizioni di salute del soggetto compatibili con il circuito penitenziario ordinario, nonché del periodo di pena da espiare e della gravità dei delitti per i quali AR si trova detenuto, espressione di particolare pericolosità sociale.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 148 c.p. e art. 47 ter Ord. Pen., comma 1 ter, alla luce delle patologie psichiche e fisiche, incompatibili con il regime carcerario;
b) disparità di trattamento riservata dalla legge alle persone affette da infermità psichica rispetto a quelle portatrici di patologie fisiche, con conseguenti profili di contrasto della normativa ordinaria (art. 148 c.p., art.147 c.p., comma 1, n. 2 in relazione all'art. 47 ter, comma 1 ter,
Ord. Pen.) con l'art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3, e art. 32 Cost., non essendo consentito ai soggetti affetti da infermità
psichica il differimento dell'esecuzione della pena. OSSERVA IN DIRITTO
1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 148 c.p. nella parte in cui prevedeva che il giudice, nel disporre il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ordinasse la sospensione della pena, la disciplina normativa dell'infermità psichica del condannato configura non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un Caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero - dovunque trascorso - essere computato nella stessa pena. Ne consegue che, qualora ricorra l'ipotesi di infermità totale o di pena da espiare non inferiore ai tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perché solamente nel caso di pena da espiare inferiore a tre anni di reclusione sono consentiti, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricovero in un ospedale civile o la detenzione domiciliare (Cass., Sez. 1, 20 aprile 1994, n. 1802). Mentre, quindi, l'art. 147 c.p.. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l'art. 148 c.p.. impone, invece, al giudice l'obbligo di disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena". Tra le due norme esiste un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica - ossia quando quest'ultima sia di entità tale da rendere impossibile l'esecuzione della pena - al differimento o alla sospensione della pena consegue necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica. Nel caso opposto, ai fini dell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice deve avere esclusivo riferimento alla infermità psichica (Cass., Sez. 1, 15 ottobre 1996, n. 5220 rv. 206328).
Non è, di conseguenza, ammesso il rinvio dell'esecuzione della pena di carattere facoltativo e, conseguentemente, la concessione della detenzione domiciliare ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art.47 ter (cosiddetto ordinamento penitenziario) nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica che non determini altresì una grave infermità fisica. (Cass., Sez. 1, 15 aprile 2004, n. 25674, rv. 228132).
In aderenza all'orientamento già espresso in materia dalla Consulta (Corte Cost., 12 aprile 1996, n. 111) il Collegio ritiene inammissibile, in quanto investe scelte discrezionali riservate al legislatore, la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 c.p. sollevata con riferimento agli artt. 3, 27, 32 Cost. nella parte in cui non prevede la liberazione del condannato,
in attesa dell'eventuale guarigione, come dispone, invece, l'art. 147 c.p., comma 1, n. 2 per il condannato affetto da grave malattia fisica. Per completezza è da osservare che la questione, oltre ad essere manifestamente infondata, è anche irrilevante nel caso di specie, attese le risultanze degli accertamenti medici menzionati nel provvedimento impugnato, dai quali emerge la piena compatibilità delle condizioni psichiche di AR con il regime detentivo ordinario.
2. Il provvedimento impugnato ha fatto, perciò, corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte in merito ai diversi ambiti di applicabilità degli artt. 148, 146 e 147 c.p. in relazione all'art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen.. A proposito di queste ultime disposizioni la Corte osserva che, ai fini della concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 146 c.p., comma 1, n. 3, art. 147 c.p., n. 2, e L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1, lett. c) e comma 1 ter,
occorre avere riguardo a tre principi costituzionali: il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e, infine, quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo.
Ne consegue che: a) le pene legittimamente inflitte devono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate;
b) l'esecuzione della pena non è preclusa da eventuali stati morbosi del condannato, suscettibili di un generico miglioramento per effetto del ritorno in libertà; c) uno stato morboso del condannato in tanto legittima il rinvio dell'esecuzione, in quanto la prognosi sia infausta quoad vitam ovvero il soggetto possa giovarsi in libertà di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione, neanche mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, ovvero ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena si riveli in contrasto con il senso di umanità.
La malattia da cui è affetto il condannato deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. Ai fini del differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure e trattamenti tali da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi della L. 26 luglio 1975, n.354, art. 11. La detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dall'art. 146 c.p. e art. 147 c.p., comma 1, n. 2 mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità. Alla luce di tali principi, a fronte di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativi in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47 ter, comma 1, lett. c) Ord. Pen., può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi della citata disposizione (Cass., Sez. 1, 19 ottobre 1999, n. 5715). Alla stregua di questi principi, nel caso in esame la ordinanza impugnata è esente dai vizi denunziati, in quanto con motivazione puntuale, argomentata ed esauriente, fondata su un complesso di elementi di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, tra loro logicamente correlati e fondati sugli accertamenti cimici e sanitari svolti, ha evidenziato la compatibilità dello stato detentivo con le condizioni di salute fisica di AR GI, ha illustrato le ragioni per le quali le patologie da cui è affetto il ricorrente possono essere adeguatamente curate in costanza di regime detentivo carcerario, ha, infine, sottolineato la gravita dei reati (associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio volontario, rapina aggravata, ricettazione) per i quali il ricorrente ha riportato le condanne oggetto del cumulo.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008