Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 26806
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Sentenza 27 maggio 2008

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Mentre l'art. 147 cod. pen. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l'art. 148 cod. pen. invece impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena". Tra le due norme esiste un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica - ossia quando quest'ultima sia di entità tale da rendere impossibile l'esecuzione della pena - al differimento o alla sospensione della pena consegue necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica; nel caso opposto, ai fini dell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice deve avere esclusivo riferimento alla infermità psichica.

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui non prevede la liberazione del condannato in attesa dell'eventuale guarigione nel caso di infermità psichica, come invece dispone l'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen. per il condannato affetto da grave malattia fisica, in quanto si tratta di scelte discrezionali riservate al legislatore. (V. Corte cost., 12 aprile 1996 n. 111).

La detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dagli artt. 146 e 147, comma primo, n. 2, cod.pen. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità.

A seguito della sentenza costituzionale n. 148 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui prevedeva che il giudice, nel disporre il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ordinasse la sospensione della pena, la disciplina normativa dell'infermità psichica del condannato configura non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero - dovunque trascorso - essere computato nella stessa pena. Ne consegue che, quando ricorra l'ipotesi di infermità totale e di pena da espiare non inferiore a tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perché solamente nel caso di pena da espiare inferiore a tre anni di reclusione sono consentiti, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricovero in un ospedale civile o la detenzione domiciliare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 26806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26806
    Data del deposito : 27 maggio 2008

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