Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 1
La previsione di cui all'art.47 ter, comma 1 ter, dell'ordinamento penitenziario, introdotta dall'art.4, comma 1, lett.a), della legge 27 maggio 1998 n.165, secondo cui, "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt.146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare", ha la chiara finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt.146 e 147 cod.pen., s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli. L'innovazione viene quindi a configurare la polifunzionalità del regime detentivo che è mirato, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi; per altro verso ad una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare a a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall'applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt.146 e 147 cod. pen. È pertanto da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione, che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dar luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/1999, n. 6952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6952 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 07/12/1999
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere N. 6952
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO Consigliere N. 19422/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AF n. il 09.10.1936
avverso ordinanza del 23.02.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dott. Antonio MURA, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 23 febbraio 1999 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di RA AF diretta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena e la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Il tribunale rilevava, rispetto alla prima richiesta, che le condizioni di salute del condannato (non autonomamente deambulante e affetto da broncopneumopatia cronica, ipertensione, rene policistico, ulcera, distacco parziale del vitreo, steatosi epatica, ipotonia e ipotrofia degli arti inferiori e sindrome depressiva) non assumevano lo stato di gravità tale e di creazione di rischio imminente quoad vitam da imporre il differimento dell'esecuzione della pena, essendo curabili anche in presenza dello stato di detenzione. Inoltre affermava, relativamente alla seconda richiesta, che il presupposto per la concessione della misura alternativa degli arresti domiciliari ex art. 47-ter co. 1^-ter dell'ordinamento penitenziario era il medesimo di quello indicato dalla legge per il differimento falcoltativo dell'esecuzione della pena, sicché in mancanza di esso non era applicabile nemmeno la suddetta misura alternativa.
2. Ricorre per cassazione il RA, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 47-ter co. 1^-ter ordinamento penitenziario così come modificato dall'art. 4 legge 27.5.1998 n. 165), assumendo che l'ambito di operatività della misura alternativa della detenzione domiciliare, ampliato dall'art. 4 della legge 165/1998, sarebbe quello di creazione di uno "..strumento di giustizia sostanziale.." applicabile "..a persone in condizioni di salute tali da rendere estremamente afflittiva la prosecuzione della carcerazione inframuraria e che, atteso il limite di pena previsto dall'art. 47-ter co. 1^ ord. pen., non potrebbe beneficiare della detta misura..", sicché la medesima "..non sarebbe agganciata ai medesimi presupposti.." indicati dal legislatore per il differimento dell'esecuzione della pena, come affermatosi nel provvedimento gravato.
Detta tesi veniva ulteriormente illustrata e argomentata con memoria difensiva deposita nelle more dell'odierna udienza.
3. Il ricorso è infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 47-ter co. 1^-ter della legge 26.7.1975 n. 354, così come innovato dall'art. 4 co. 1^ lett. a) della legge 27.5.1998 n. 165, la misura della detenzione domiciliare a termine può essere applicata, anche in casi di pena da espiare superiore al limite di quattro anni di cui al primo comma di detto articolo, "..quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale..", di tal che la chiara lettera della legge non consente la interpretazione ampliativa dell'istituto proposta dall'odierno ricorrente e mirante a supportare la concessione del beneficio penitenziario in questione al di fuori dei casi in cui potrebbe disporsi il menzionato rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.
L'innovazione, chiaramente mirata a colmare una lacuna legislativa esistente nella previgente normativa, per la quale si imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli in presenza dei presupposti di fatto indicati dagli artt. 146 e 147 cod. pen., configura la polifunzionalità del regime detentivo mirato, per un verso, dall'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una sua esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale quella della detenzione domiciliare a termine, in presenza di negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consente la piena liberazione derivante dall'applicazione dell'istituto della sospensione, obbligatoria o facoltativa, dell'esecuzione della pena.
Nè detta regolamentazione legislativa contrasta, come opinato dal ricorrente, con i principi di cui agli artt. 3 e 27 Costituzione, atteso che il legislatore con autonoma scelta - esente da vizi di ragionevolezza perché congruamente mirata a contemperare il principio dell'indefettibilità della preminenza dell'effettività del potere punitivo dello Stato con quello del rispetto del senso di umanità che deve presiedere all'esecuzione della pena - ha subordinato l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare a termine alla presenza dei medesimi presupposti previsti dagli artt. 146 e 147 cod. pen. Correttamente, pertanto, il tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di applicazione, della detenzione domiciliare a termine, sicché il gravame in esame deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge, come specificato in dispositivo, a carico del ricorrente.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000