Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
La possibilità di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato e prorogabile quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, prevista dalla legge n. 165 del 1998 come alternativa alla pura e semplice sospensione dell'esecuzione della pena, mira a soddisfare l'esigenza che, in determinati casi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, l'esecuzione della pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzione domiciliare. Pertanto il tribunale di sorveglianza è chiamato a fare una duplice valutazione, e cioè deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per disporre il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari. In assenza dell'indicazione di un parametro legislativo al quale riferirsi, la valutazione del giudice deve avere riguardo a una qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute, esistenza o non di garanzie di affidabilità, pericolosità sociale, compatibilità degli interventi terapeutici con il regime carcerario e così via) o sul piano della gravità e durata della pena da scontare. (V. Sez. I, 17 novembre 1999 n. 6297, Brunello, in corso di Massimazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2000, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 28/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO N.656
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO N.35741/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ER GO n. il 21.04.1940
avverso ordinanza del 18.06.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO MURA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 18.6.1999 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di differimento della esecuzione della pena, proposta da ER GO per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 22, C.P., ammettendo il richiedente alla detenzione domiciliare per il periodo di nove mesi, a norma dell'art.47 - ter, comma 1 - ter, della Legge 26.7.1975 n. 354.
Osservava il predetto tribunale:
- che il AN risultava affetto da cardiopatia ischemica cronica con pregresso infarto miocardico e successiva evoluzione aneurismatica;
- che era indifferibile un intervento di rivascolarizzazione aorto - coronarica e, probabilmente, di aneurismectomia, e che l'importanza dell'intervento rendeva necessario il trattamento e la successiva convalescenza in luogo esterno di cura
- che, nel giudizio di bilanciamento tra l'esigenza della indefettibilità della pena, con riguardo allo spessore criminale del condannato e alla gravità della sanzione inflittagli (che non consentivano di ritenere del tutto escluso il pericolo di fuga), e quella di garantire che la pena non consista in un trattamento contrario al senso di umanità, appariva opportuno privilegiare la soluzione della detenzione domiciliare come la più idonea a contemperare le opposte esigenze di cui sopra.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, il AN, deducendo violazione di legge e carenza motivazionale, sul rilievi che la riconosciuta presenza dei presupposti per la concessione della sospensione della pena, l'accoglimento della domanda era da considerare quasi un diritto del condannato;
che le limitazioni connesse alla ammissione al regime della detenzione domiciliare non potevano essere giustificate con il mero riferimento alla entità della pena e ad un presunto pericolo di fuga;
e che gli unici criteri che dovevano essere seguiti erano quello della compatibilità tra il regime della detenzione, sia pure domiciliare, e le condizioni di salute del condannato, e quello della idoneità del suddetto reame a raggiungere il fine cui la domanda di sospensione era diretto.
Ciò premesso, osserva la Corte che il gravame appare, per un verso, manifestamente infondato e, per l'altro, così come rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, si basa su censure di merito, per cui va dichiarato inammissibile.
Va innanzitutto osservato che la possibilità di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato e prorogabile "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale" è stata introdotta dalla legge n. 165/98 come alternativa alla pura e- semplice sospensione della esecuzione della pena, prevista dal codice penale come obbligatoria in determinati casi e facoltativa in altri. Tale nuovo istituto intende soddisfare l'esigenza che, in determinati casi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, la esecuzione della pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza è chiamato quindi a fare una duplice valutazione: deve, cioè, prima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per disporre il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione della esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari. La legge non indica alcun parametro al quale riferirsi, per modo che il potere discrezionale del giudice appare in proposito eccezionalmente ampio. Si potrà avere riguardo a una qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute, esistenza o meno di garanzie di affidabilità, pericolosità sociale, compatibilità degli interventi terapeutici con il regime Carcerario, ecc.) o sul piano della gravità e durata della pena da scontare.
Spetta quindi al giudice di merito individuare e spiegare le ragioni per le quali si ritenga opportuna l'applicazione di tale nuovo istituto.
Nella specie il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi come sopra delineati, avendo ritenuto, avuto riguardo alle gravi condizioni di salute del condannato, puntualmente evidenziate, che vi fossero le condizioni per la sospensione facoltativa della esecuzione della pena, e ravvisando nel contempo l'opportunità, in considerazione di ragioni rientranti nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che la legge gli consentiva, di disporre, in luogo della sospensione, la detenzione domiciliare.
La doglianza del ricorrente, secondo cui, una volta accertata la gravità delle infermità che affliggevano il condannato, la sospensione della esecuzione della pena gli sarebbe spettata quasi di diritto è manifestamente infondata perché palesemente contraria alle finalità che la legge intende perseguire, mentre la tesi difensiva secondo cui si sarebbe dovuto comunque procedere ad una verifica della compatibilità della detenzione domiciliare con la malattia presentata dal RI si risolve in pratica in censura di merito, dal momento che tale valutazione è stata regolarmente fatta dal tribunale, il quale ha osservato, dopo avere ampiamente rappresentato il quadro entro cui la situazione del RI andava inserita, come la detenzione domiciliare presso l'abitazione del fratello e, successivamente, presso idoneo centro terapeutico e riabilitativo appariva idonea, per un verso, a contenere la pericolosità sociale del AN e, per l'altro, ad assicurargli, dopo gli opportuni interventi terapeutici, una convalescenza in riposante ambiente familiare.
Si tratta di valutazioni che non collidono ne' con principi giuridici nè con canoni di logica, e che sfuggono, quindi, a qualsiasi controllo in sede di legittimità.
È poi manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico l'affermazione che il giudizio circa la suddetta compatibilità dovesse essere necessariamente espresso sulla base di una consulenza tecnica.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso, conformemente al parere espresso dal P.G. presso questa Corte, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2000