Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2011, n. 4750
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Sentenza 14 gennaio 2011

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La detenzione domiciliare può essere applicata, in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, in tutti i casi in cui, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente al processo rieducativo attuato attraverso gli interventi del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che faccia ritenere ancora necessario un controllo da parte dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2011, n. 4750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4750
    Data del deposito : 14 gennaio 2011

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