Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
Ai fini del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 146, comma primo n. 3, cod .pen., non basta che il condannato sia affetto da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) conclamata o da grave deficienza immunitaria, ma occorre che sussista anche l'ulteriore condizione che la malattia sia giunta a una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative (nella specie esclusa dall'autorità sanitaria, secondo la quale la malattia rispondeva bene alla terapia farmacologica e si trovava in fase di compenso clinico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 41580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41580 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
O S C U R A T A
4 15 80 /09 Sentenza n.2516/09- Registro generale n. 17500/2009
Camera di consiglio del 1°10.2009 (n. 15 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione prima penale
Composta dai Signori: dott. Umberto Giordano Presidente dott. Grazia Corradini Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere dott. Raffaele Capozzi Consigliere dott. Renato Bricchetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di C.P. nato il giorno
"omissis"
avverso la ordinanza in data 1°.
4.2009 del Tribunale di sorveglianza di
Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di differimento della pena, il cui fine è fissato al
14.4.2028, avanzata dal detenuto dal "omissis"C.P.
A ragione il Tribunale osservava che analoga istanza era stata già respinta con provvedimento del 5.11.2008, con il quale si dava atto della situazione di salute del C. (definita di «condizione generale mediocre, caratterizzata da Aids ed epatopatia, patologie a carattere infettivo correlate all'Aids e problemi minori di carattere ortopedico») e si rilevava come l'Aids, seppure conclamata, rispondeva bene alla terapia farmacologica e si trovava in fase di compenso clinico e come lo stesso valesse per la epatopatia, soggiungendo che le più recenti relazione sanitarie riportavano ancora esattamente la stessa situazione, senza riferire di alcuno scompenso clinico né di una ingravescenza della malattia o di altre situazioni rilevanti ai fini del differimento della pena.
Ricorre l'interessato a mezzo del suo difensore, avvocato AR AT
IE, che chiede l'annullamento del provvedimento.
Denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 146 c.p., nonché vizi di motivazione assumendo che la norma prescrive il differimento obbligatorio della pena in situazione di Aids conclamata o di altra deficienza immunitaria accertata ai sensi dell'art. 286-bis comma 2 c.p.p. (secondo quanto affermato da Cass. sez. 1, 30.5.1994, n. 1504) e che, contrariamente a quanto assume il Tribunale, l'ulteriore condizione di «malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili o alle terapie curative», si riferirebbe esclusivamente alla previsione, alternativa, della sussistenza di «altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione». Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, non avrebbe preso nella necessaria considerazione il giudizio d'incompatibilità espresso dall'autorità sanitaria, tanto più a fronte della conclamata affezione da Aids e del pregiudizio per la popolazione carceraria che ne poteva discendere (cita Cass., sez. 1, 24.5.1996, n. 2683).
Diritto
1. Osserva il Collegio che la denunzia di violazione di legge appare infondata.
Ai fini del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 146, comma primo, n. 3, c.p., non basta che il condannato sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ma occorre che sussista anche l'ulteriore condizione, riferibile a tutte le ipotesi O S C U R A T A
precedentemente indicate nella norma, che la malattia sia giunta ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative (Sez. 1, n. 33967 del 17/06/2004, Mulè). E il principio, consolidato, è stato di recente riaffermato da questa Corte anche con riferimento ai ricorsi avverso il rigetto di analoghe istanze avanzate proprio dal C. (sez. 1, n. 12893 del 7.3.2008; sez. 5 n. 31189 del
14.6.2007; sez. 1, n. 23131 del 22.6.2006).
Del tutto impertinente è d'altro canto il riferimento a pronunzie di questa Corte rese con riferimento al previgente testo della norma censurata, dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio perché collegava il rinvio obbligatorio della pena alla sola esistenza di una situazione di infezione da
HIV rispondente a certi astratti parametri.
Al solo fine di chiarire l'evoluzione normativa che il ricorrente sembra non considerare, va dunque brevemente ricordato che il testo originario dell'art. 146 c.p. recava una previsione («se è presentata domanda di grazia e si tratta di condannato alla pena della morte») superata per effetto della soppressione della pena di morte;
gli articoli 4 del d.l. n. 335 del 1992, del d.l.
n. 374 del 1992, del d.l. n. 431 del 1992, l'art. 12 del d.l. n. 3 del 1993 e l'art. 2 del d.l. n. 60 del 1993, nessuno dei quali convertititi in legge, infine l'art. 2 del d.l. 14.5.1993 n. 139, conv. in legge n. 222 del 1993, reintrodussero quindi il n. 3 nella versione «se deve avere luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articola 286-bis, comma 1, del c.p.p.».
Chiamata più volte a pronunciarsi sul tema del rinvio obbligatorio della pena nei confronti dei malati di AIDS, così rigidamente disciplinato, la Corte costituzionale dopo avere esplicitamente con la sentenza n. 70 del 1994 RILL
B
rivolto al legislatore l'invito ad adeguatamente salvaguardare, anche, «le fondamentali esigenze di tutela della collettività», e dopo avere ribadito i medesimi rilievi nella sentenza n. 308 del 1994 si risolveva infine a dichiarare, con la sentenza n. 438 del 1995, «l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti». A ragione osservava che a fronte dell'esigenza di un effettivo bilanciamento dei valori coinvolti la tutela della salute del singolo condannato e della collettività da un lato;
la funzione, non solo rieducativa e di prevenzione sociale, della pena, dall'altro
- era O S C U R A T A censurabile il rigido automatismo che connotava l'operatività della disposizione denunciata, perché esso non lasciava alcuno spazio alla possibilità di verificare, in concreto, la compatibilità delle condizioni di salute del condannato con la esecuzione della pena.
Interveniva dunque il legislatore che con l'art. 6 della legge n. 231 del
12.7.1999 modificava il testo della previsione nella formulazione attualmente vigente: la cui lettera e storia rendono evidente la esattezza (meglio, la necessità) della linea interpretativa all'inizio indicata.
2. Manifestamente infondata è quindi la doglianza con la quale si sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato le relazioni sanitarie che parlavano di incompatibilità con il regime carcerario. Richiamando le precedenti osservazioni, l'ordinanza impugnata rileva che tale conclusione era tratta solo dal dato formale della rispondenza della malattia ai parametri fissati con il decreto ministeriale di cui all'art. 286-bis c.p.p., ma che nella stessa relazione si dava atto della «buona risposta del paziente» alla terapia. E correttamente tale circostanza è stata ritenuta ostativa all'accoglimento dell'istanza.
3. Conclusivamente, il ricorso va nel suo complesso rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
R ain M indens
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 OTT 2009
IL CANCELLIERE OS OL
SE