Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 972
CASS
Sentenza 14 ottobre 2011

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Massime1

In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147 cod. pen., comma primo, n. 2), è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

Commentario1

  • 1No al carcere per chi soffre di depressione?
    Prof. Dott. Giovanni Moscagiuro · https://www.studiocataldi.it/ · 14 settembre 2004

    "Ai fini del differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2) cod. pen., o della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord.pen., la malattia da cui il detenuto è affetto deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, o comunque deve esigere un trattamento sanitario non attuabile in regime di carcerazione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011)". E' quanto affermato dalla prima sezione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 972
Data del deposito : 14 ottobre 2011

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