Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147 cod. pen., comma primo, n. 2), è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Commentario • 1
- 1. No al carcere per chi soffre di depressione?Prof. Dott. Giovanni Moscagiuro · https://www.studiocataldi.it/ · 14 settembre 2004
"Ai fini del differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2) cod. pen., o della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord.pen., la malattia da cui il detenuto è affetto deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, o comunque deve esigere un trattamento sanitario non attuabile in regime di carcerazione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011)". E' quanto affermato dalla prima sezione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/10/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3218
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 13325/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA EP N. IL 24/12/1925;
avverso l'ordinanza n. 4059/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 18/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele che ha demandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18 febbraio 2011 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava le istanze avanzate da LL US, volte ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. Pen., ovvero il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, ai sensi dell'art. 147 cod. pen.. Premesso che il LL è detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo a seguito di condanna per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione ed altro e che il predetto è affetto da plurime patologie conseguenti all'età avanzata (cl. 1925), il tribunale rilevava che dalla relazione sanitaria non emergevano, allo stato, elementi di allarme, tali da ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 147 cod. pen., tenuto conto della elevata pericolosità manifestata dal LL, capo indiscusso del sodalizio di Gangì-San Mauro Castelverde, legato al gruppo dei corleonesi, e della mancata revisione critica delle condotte criminali, come desunta dalle relazioni in atti e dal decreto di proroga dello speciale regime di detenzione di cui all'art. 41 bis Ord. Pen..
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il LL, denunciando la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 147 cod. pen.. In particolare, contesta la valutazione solo generica operata nella impugnata ordinanza in ordine alle condizioni di salute del ricorrente, fortemente ridimensionate e ritenute esclusivamente riconducibili all'età avanzata. Di contro, la motivazione del tribunale è riferita essenzialmente alla pericolosità dell'istante. Pertanto, ad avviso del ricorrente, il tribunale ha omesso di valutare concretamente se le condizioni di salute dell'istante siano tali da rendere la carcerazione incompatibile con il diritto alla salute e ad un trattamento non contrario al senso di umanità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Va ricordato che la concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, art. 147 cod. pen., n. 2 e la misura di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ed, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo. Ne consegue che: a) le pene legittimamente inflitte devono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate;
b) l'esecuzione della pena non è preclusa da eventuali stati morbosi del condannato, suscettibili di un generico miglioramento per effetto del ritorno in libertà; c) uno stato morboso del condannato in tanto legittima il rinvio dell'esecuzione, in quanto la prognosi sia infausta quoad vitam ovvero il soggetto possa giovarsi in libertà di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione, neanche mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, ovvero ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena si riveli in contrasto con il senso di umanità. La malattia da cui è affetto il condannato deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione;
tale valutazione impone, altresì, il bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 17947, 30/03/2004, Vastante, rv. 228289).
2. Ad avviso del Collegio, il tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi ed ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con un percorso argomentativo immune dai dedotti vizi di illogicità e contraddizione.
Il tribunale, infatti, pur In maniera sintetica, ha fatto richiamo al contenuto della relazione sanitaria acquisita, dando atto delle patologie dalle quali risulta affetto il ricorrente e della circostanza che dalla predetta relazione non risultano indicazioni in ordine al pericolo la vita, ovvero al rischio di conseguenze dannose o dell'esigenza di trattamenti non attuabili nello stato di detenzione in carcere.
Ha, quindi, sviluppato con argomentazioni coerenti le ragioni per le quali ha ritenuto che attualmente non vi sono condizioni di salute di gravità tale da giustificare il regime di detenzione domiciliare, a fronte, peraltro, della elevata pericolosità manifestata dal ricorrente, ritenuta attuale sulla base di quanto in atti. Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012