Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2008, n. 27313
CASS
Sentenza 24 giugno 2008

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Anche in presenza di una patologia sicuramente grave del condannato (nel caso di specie, affetto da esiti di interventi per adenocarcinoma), il giudice non è tenuto automaticamente a concedere il rinvio dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, ovvero la misura alternativa della detenzione domiciliare in casa di cura, dovendo invece verificare se la situazione patologica sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità e impedisca il normale regime trattamentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2008, n. 27313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27313
    Data del deposito : 24 giugno 2008

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