Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
Anche in presenza di una patologia sicuramente grave del condannato (nel caso di specie, affetto da esiti di interventi per adenocarcinoma), il giudice non è tenuto automaticamente a concedere il rinvio dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, ovvero la misura alternativa della detenzione domiciliare in casa di cura, dovendo invece verificare se la situazione patologica sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità e impedisca il normale regime trattamentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2008, n. 27313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27313 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
273 13 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
13 PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 24/06/2008
SENTENZA
N. 1886108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SILVESTRI GIOVANNI PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott. GIORDANO UMBERTO
N. 005223/2008 2. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO 11
4.Dott.ZAMPETTI UMBERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 08/03/1954 1) COMMISSO COSIMO
avverso ORDINANZA del 12/09/2007
TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ZAMPETTI UMBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. T. BAGLIONE che ha chients it rigetto del ricorso-
1. Con ordinanza in data 12.09.2007 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli respingeva la richiesta di IS CO di detenzione domiciliare per motivi di salute da scontare presso il competente reparto dell'Ospedale Cardarelli del capoluogo campano.
Rilevava il Tribunale come l'anzidetto condannato, in espiazione dell'ergastolo, pur affetto da esiti di interventi per adenocarcinoma al retto, fosse attualmente in condizione di salute stabilizzata, bisognoso solo di cure farmacologiche che venivano adeguatamente fornite in ambiente carcerario per il quale, dunque, non vi era incompatibilità, anche in considerazione della sua pericolosità quale appartenente a cosca dedita a traffici internazionali di stupefacenti-
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni aveva errato il Tribunale a motivare sul solo presupposto della compatibilità dello stato di salute con il regime carcerario, avendo dovuto prendere in considerazione la possibilità di partecipazione consapevole al processo rieducativo.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso-
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.-
Deve rilevare, invero, questa Corte come sia già consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui anche a fronte di patologia sicuramente grave (quale quella che ha colpito l'odierno ricorrente) non si imponga né rinvio obbligato per ragioni di salute, né detenzione domiciliare, anche in casa di cura, ove la situazione patologica in atto sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario e ciò non contrasti con il basilare senso di umanità e consenta il normale regime trattamentale (cf. sul punto, in caso singolarmente analogo -asportazione di carcinoma renale-, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 37337 in data 26.09.2007, Rv. 237507, imp. B.). Tale complessivo parametro di valutazione è stato correttamente seguito dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli che ha rilevato da un lato come la terapia farmacologica che allo stato è necessaria per il Comisso ben può essere attuata -come in effetti è realmente attuata- in ambiente intramurario, dall'altro come risultasse compatibilità con il regime carcerario, in un quadro, peraltro, di permanente pericolosità del condannato (inserito in cosca dedita a traffici criminali). In definitiva il ricorso è infondato:
Al rigetto segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente IS CO al pagamento delle spese processuali.-
Così deciso in Roma il 24 Giugno 2008-
Il Presidente Il Consigliere estensore
Umberto Zampetti Giovanni Silvestri хороший
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
-4 LUG 2008
CANGELLIERE
Stefania Falella
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