Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 42276
CASS
Sentenza 27 ottobre 2010

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Massime1

Il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nei confronti del condannato affetto da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) conclamata o da grave deficienza immunitaria, presuppone che la malattia sia giunta ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative, e non richiede alcuna valutazione circa la compatibilità o meno della patologia con lo stato di detenzione.

Commentario1

  • 1Art. 47-ter
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 42276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42276
Data del deposito : 27 ottobre 2010

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