Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nei confronti del condannato affetto da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) conclamata o da grave deficienza immunitaria, presuppone che la malattia sia giunta ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative, e non richiede alcuna valutazione circa la compatibilità o meno della patologia con lo stato di detenzione.
Commentario • 1
- 1. Art. 47-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 42276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42276 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
O S C U R AT A
42 2 7 6 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/10/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA SEVERO CHIEFFI Dott. Consigliere -N. 2419/10
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UMBERTO ZAMPETTI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MASSIMO VECCHIO N. 12902/2010
- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO
Dott. FRANCESCO MARIA VI ON - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
N. IL (omissis) 1) G.P.
avverso l'ordinanza n. 4506/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 20/01/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA lette/sonite le conclusioni del PG Bat, che ha chiesto il rigetto del ricorse VI ON;
Udit i difensor Avv.;
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La Corte osserva in fatto ed in diritto:
Con ordinanza del 20.01.2010 il Tribunale di Sorveglianza di
Milano rigettava l'istanza proposta da volta alla G.P. sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p. ed all'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter co. 1 O.P., sul rilievo che gli accertamenti medici eseguiti in istituto, pur confermando le gravi patologie dalle quali l'internato risulta affetto, HIV-HCV ingravescente, confermavano le costanti ed opportune cure in atto e le sue buone condizioni generali, definite "discrete e stazionarie". Osservava altresì il giudice a quo che l'istante era da ritenersi socialmente pericoloso, come dimostrato dal fatto che avrebbe egli continuato a delinquere gravemente anche successivamente alla concessione di misure alternative.
Propone ricorso per cassazione il G. assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza perché viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge (artt. 145 e 147 c.p.) e difetto di motivazione. Deduce, in particolare la difesa ricorrente, che le conclusioni degli accertamenti peritali convergono nella infausta diagnosi di cui in premessa e che, pertanto, risuterebbe provato uno stato patologico direttamente e certamente incidente sull'aspettativa di vita, che può prolungarsi se curato con maggiore cura e con l'assistenza psicologica sempre necessaria in fattispecie in cui si è di fronte ad un esito esiziale certo.
Ha altresì invocato la difesa ricorrente l'applicazione dell'art. 146 c.p., stante l'impossibilità innanzi sottolineata di una guarigione.
Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, insisteva per il rigetto del ricorso.
La doglianza è infondata.
L'ordinanza impugnata risulta infatti motivata in termini giuridicamente corretti e logicamente coerenti ed è stata assunta in coerenza dell'art. 146 co. 3 c.p..
Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti.
е O S C U R A T A
Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l'istanza del ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze diagnostiche peritali non avevano accertato uno stato di incompatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con lo stato di detenzione e sul rilievo della sua pericolosità sociale. Ciò posto osserva la Corte che l'art. 146 co. 1 n. 3 c.p. stabilisce l'obbligatorio rinvio dell'esecuzione della pena nella ipotesi in cui essa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertata ai sensi dell'art. 286-bis, co. 2 c.p.p..
Tale regola è stata interpretata costantemente da questa Corte nel senso che, ai fini del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 146, comma primo n. 3, c.p., non basta che il condannato sia affetto da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) conclamata o da grave deficienza immunitaria, ma occorre che sussista anche l'ulteriore condizione che la malattia sia giunta a una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative (Cass., Sez. I, 01/10/2009, n. 41580).
In tale ipotesi non è richiesto affatto dalla legge una valutazione di compatibilità o meno della patologia descritta con lo stato di detenzione, come si evince dal prosieguo della norma evocata che, nell'altra ipotesi tipizzata nel medesimo contesto normativo, là dove contempla "altra malattia particolarmente grave", esige, diversamente, si ribadisce, dalla prima ipotesi, la necessità di valutarne la compatibilità carceraria intramuraria. Non solo. Nei casi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena non viene mai in considerazione la pericolosità sociale del detenuto come requisito negativo per l'applicazione della disciplina di favore, tutelando quest'ultima beni non comprimibili in assoluto per disposto costituzionale, come il diritto alla salute, il diritto alla vita, il divieto di trattamenti detentivi contrari al senso di umanità.
Passando dai principi alla fattispecie in esame, osserva la Corte che di essi ha fatto il Tribunale corretta applicazione, per un verso richiamando il requisito decisivo per l'applicazione della norma invocata, lo stato cioè di conclamata affezione da AIDS, accertata a mente dell'art. 286-bis co. 2 c.p.p. nei termini di cui alla lezione ermeneutica di questa Corte innanzi evocata e, per altro verso, proprio perché accertata l'insussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 146 co. 1
е O S C U R A TA
n. 3 c.p., utilizzando l'argomento, al di fuori di questo caso consentito dalla legge, della pericolosità sociale dell'istante, non ricorrendo, come detto, una ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena.
Il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla spese processuali.
P. Q. M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, addì 27 ottobre 2010
Il cons. estens. Il Presidente
1 Chiefli
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
30 NOV. 2010
CELLIERE