Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 3
In presenza di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione; all'esito di tale valutazione, qualora, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal cod. pen., mentre nel caso in cui le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47 ter, comma primo, lett. c), L. 26 luglio 1975 n. 354, può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter cit. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dagli artt. 146 e 147, comma primo, n. 2, cod. pen. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso d'umanità).
La disciplina relativa all'applicazione della detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto modalità esecutive della stessa, non ha carattere di norma penale sostanziale, sicché, in assenza di una specifica disciplina transitoria, è soggetta al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen. e dall'art. 25 Cost.; la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., è manifestamente infondata, in quanto l'assenza d'automatismo nella concessione del beneficio a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7, L. 5 dicembre 2005 n. 251 all'art. 47 "ter", L. 26 luglio 1975 n. 354 non comporta alcun contrasto con i principi di ragionevolezza e di rieducazione della pena.
La concessione del beneficio della detenzione domiciliare al detenuto ultrasettantenne è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a facilitarne il reinserimento sociale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che le modifiche apportate dall'art. 7, L. 5 dicembre 2005 n. 251 all'art. 47 ter, L. 26 luglio 1975 n. 354 non hanno determinato alcun automatismo nella concessione del beneficio della detenzione domiciliare al detenuto ultrasettantenne).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28555 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/06/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1829
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 000082/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA LI, N. IL 14/11/1932;
avverso ORDINANZA dal 03/07/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BUA Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3 luglio 2007 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, avanzata, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, Ord. Pen., da parte di IO IA, condannato ultrasettantenne, ostandovi l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. Dichiarava manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale del predetto art. 47 ter, comma 1, Ord. Pen. nella parte in cui preclude la detenzione domiciliare ai recidivi senza, peraltro, escludere coloro i quali sono stati condannati con sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2006. Rigettava, infine, l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p.. Concedeva al condannato un periodo di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter Ord. Pen. per la durata di mesi sei decorrente dalla notifica del provvedimento. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IA, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 47 ter Ord. Pen. non potendo le nuove e più restrittive disposizioni trovare applicazione con riguardo alle sentenze di condanna passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005; una diversa lettura porrebbe problemi di legittimità costituzionale per contrasto con il principio rieducativo della pena e con quello di ragionevolezza;
b) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle condizioni di salute che legittimano il differimento dell'esecuzione della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Con riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale e al primo motivo di doglianza il Collegio osserva quanto segue.
In tema di detenzione domiciliare, le modifiche apportate alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7 non determinano alcun automatismo nell'applicazione della misura nei confronti dei condannati ultrasettantenni, in quanto è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza la verifica della meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a facilitarne il suo reinserimento sociale (Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2007, n. 10308, rv. 236574; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2007, n. 42992, rv. 238121). Il ricorrente articola la sua doglianza sull'erroneo presupposto che le condizioni di applicabilità della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, disciplinate dall'art. 47 ter, comma 1, Ord. Pen. comporterebbero la applicabilità obbligatoria di tale istituto a tutti i soggetti di età superiore ai 70 anni, pur se, come nel caso in esame, recidivi ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4. Tale assunto interpretativo è, però, manifestamente infondato in quanto non trova alcun conforto nella lettera e nella ratio della modifica legislativa dell'art. 47-ter, contenuta nella L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7 che esplicitamente esclude dalla applicabilità
dell'istituto in esame, tra l'altro, i condannati cui sia stata applicata l'aggravante della recidiva. Di conseguenza non è condivisibile la prospettazione difensiva secondo la quale la modifica legislativa avrebbe introdotto una sorta di sostanziale incompatibilità con il regime carcerario per i condannati di età superiore agli anni settanta. Ad un'affermazione del genere osta l'art. 47 ter, comma 1 ("la pena può essere espiata..."), contenente un univoco riferimento, al pari di quanto previsto da tutte le altre disposizioni in materia di benefici penitenziari, ad un potere discrezionale della magistratura di sorveglianza, cui è riservato il potere di verifica, in ogni caso, della meritevolezza del condannato e della idoneità della misura invocata a facilitarne il reinserimento nella società. Non è, quindi, previsto in tale materia alcun automatismo proprio perché la ratio di tutte le misure alternative alla detenzione - anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse - è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di nuovi reati. Significativa, in tale senso, è la circostanza che il legislatore, anche con riguardo alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, non ha dato vita ad un istituto autonomamente e specificamente disciplinato, bensì ha introdotto alcune modifiche nell'art. 47-ter Ord. Pen., lasciando quindi sottoposta anche tale misura alla disciplina generale in tema di detenzione domiciliare, alle modalità, alle prescrizioni ed agli interventi del servizio sociale previsti dal comma 4 della medesima disposizione, ai controlli di cui al comma 4 bis ed alla revoca per il caso di evasione o di incompatibilità del comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, con la prosecuzione della misura (commi sesto e seguenti). Questa lettura delle nuove disposizioni, che, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 c.p.., e dall'art. 25 Cost. (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 24561, rv. 233976), rende irrilevante e infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, posto che l'assenza di automatismo nell'applicazione delle modifiche apportate alla L. n.354 del 1975, art. 47 ter non comporta alcun contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3) e di rieducazione (art. 27).
2. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Ai fini della concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 146 c.p., comma 1, n. 3, art. 147 c.p., n. 2, e L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1, lett. c) e comma 1 ter,
occorre avere riguardo a tre principi costituzionali: il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e, infine, quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo.
Ne consegue che: a) le pene legittimamente inflitte devono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate;
b) l'esecuzione della pena non è preclusa da eventuali stati morbosi del condannato, suscettibili di un generico miglioramento per effetto del ritorno in libertà; e) uno stato morboso del condannato in tanto legittima il rinvio dell'esecuzione, in quanto la prognosi sia infausta quoad vitam ovvero il soggetto possa giovarsi in libertà di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione, neanche mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, ovvero ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena si riveli in contrasto con il senso di umanità.
La malattia da cui è affetto il condannato deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. Ai fini del differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure e trattamenti tali da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi della L. 26 luglio 1975, n.354, art. 11. La detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dall'art. 146 c.p. e art. 147 c.p., comma 1, n. 2 mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità. Alla luce di tali principi, a fronte di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativi in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47 ter, comma 1, lett. c) Ord. Pen., può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi della citata disposizione (Cass., Sez. 1, 19 ottobre 1999, n. 5715).
3. Alla stregua di questi principi, nel caso in esame la ordinanza impugnata è esente dai vizi denunziati, in quanto con motivazione puntuale, argomentata ed esauriente, fondata su un complesso di elementi di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, tra loro logicamente correlati e fondati sugli accertamenti clinici e sanitari svolti ha ritenuto che la detenzione domiciliare per la durata di mesi sei decorrenti dalla notifica del provvedimento (di cui IA ha già in precedenza beneficiato senza dare luogo a rilievi di sorta) costituisce misura adeguata, alla luce della natura dei reati per i quale il ricorrente ha riportato condanna e agli esiti a garantire un'adeguata tutela delle sue condizioni fisiche e delle sue esigenze sanitarie. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008