Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28555
CASS
Sentenza 18 giugno 2008

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In presenza di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione; all'esito di tale valutazione, qualora, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal cod. pen., mentre nel caso in cui le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47 ter, comma primo, lett. c), L. 26 luglio 1975 n. 354, può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter cit. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dagli artt. 146 e 147, comma primo, n. 2, cod. pen. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso d'umanità).

La disciplina relativa all'applicazione della detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto modalità esecutive della stessa, non ha carattere di norma penale sostanziale, sicché, in assenza di una specifica disciplina transitoria, è soggetta al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen. e dall'art. 25 Cost.; la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., è manifestamente infondata, in quanto l'assenza d'automatismo nella concessione del beneficio a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7, L. 5 dicembre 2005 n. 251 all'art. 47 "ter", L. 26 luglio 1975 n. 354 non comporta alcun contrasto con i principi di ragionevolezza e di rieducazione della pena.

La concessione del beneficio della detenzione domiciliare al detenuto ultrasettantenne è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a facilitarne il reinserimento sociale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che le modifiche apportate dall'art. 7, L. 5 dicembre 2005 n. 251 all'art. 47 ter, L. 26 luglio 1975 n. 354 non hanno determinato alcun automatismo nella concessione del beneficio della detenzione domiciliare al detenuto ultrasettantenne).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28555
Data del deposito : 18 giugno 2008

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