Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 12 lett. a) L. n. 287 del 1951 - che prevede l'incompatibilità, con l'ufficio di giudice popolare, dei funzionari in servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario - non concerne la capacità del giudice, sicchè la sua inosservanza non comporta alcuna nullità ma costituisce motivo di ricusazione, che, tuttavia, non può essere dedotto "a posteriori" con riguardo a rapporti processuali esauriti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2006, n. 39474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39474 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 06/11/2006
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1854
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 041779/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA BA, N. IL 27/03/1948;
avverso SENTENZA del 24/06/2005 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;
udite le conclusioni di rigetto del sost. proc. gen. Dott. VIGLIETTA G.;
udito il difensore, Avv. G. Rizza.
RITENUTO
1 - AR TI ricorre avverso sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania che, in sede di rinvio per annullamento di precedente sentenza per inosservanza di norme processuali, ha confermato la condanna all'ergastolo con m. 9 di isolamento, infettagli dalla Corte di Assise di Siracusa, per concorso nell'omicidio di LI SA e detenzione porto illegale di armi, commessi in Pachino il 20.6.92, con l'aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa, capeggiata da LA NI.
La motivazione di responsabilità si fonda su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenute intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente confortate da perizia balistica, dalla generica dell'accaduto e dal contesto in genere, nonché da deposizioni testimoniali. Queste emergenze rapportano l'omicidio al "cartello", esistente nella zona di Siracusa, tra i gruppi mafiosi AR-Aparo-LA. LA è stato intanto condannato definitivamente per l'omicidio di LI e aveva legame personale con AR, che fu arrestato in una villetta a Noto, messa a sua disposizione dall'altro, e che appoggiava i membri del gruppo dei "catanesi" di AN, mentre LI assisteva i membri del gruppo in guerra con loro. Tanto ha fatto confluire nell'eliminazione di LI l'interesse di AR, che comprometteva quello economico di LA in zona, impedendogli di estendere il suo controllo, ed ha dato fondamento alla sua sostenuta partecipazione alle riunioni in cui si è deliberato l'omicidio. Oltre la motivazione respinge la richiesta di rinnovazione del dibattimento, sostenuta per alcune imprecisioni nella narrazione di talun pentito.
Il ricorso denuncia: - 1^ - violazione artt. 33 e 178 c.p.p., perché il ricorrente, successivamente alla sentenza ha appreso che ha fatto parte del Collegio, quale Giudice Popolare, il sig. IV SP, Cancelliere presso la Corte di appello di Catania, come si riserva di documentare (motivo 4^), e tanto è
tassativamente escluso dall'Ordinamento Giudiziario;
2^ - violazione art. 192 c.p.p., per omessa motivazione sul punto che AR fosse mandante dell'omicidio, laddove la sentenza formula esclusivamente un'ipotesi sul suo movente, giungendo ad una inversione dell'onere della prova, nell'affermare che la difesa non ha dimostrato l'assenza di rapporti tra AR e AN;
3^ - idem, in particolare circa il mancato approfondimento in 1^ grado della pista interna a Pachino, costellata di omicidi di persone vicine a LI, prima e dopo la sua morte, nonostante l'abbondanza di prove di esistenza di un gruppo malavitoso che faceva capo allo stesso LI e che ebbe diverse faide interne. In questa udienza la difesa ha depositato l'attestazione che il sig. IV S. SP è in effetti contabile B3 (ex ragioniere) presso la Corte di merito dal 2.11.00.
2 - Il ricorso è infondato.
Il 1^ motivo si richiama alla L. n. 287 del 1951, art. 12, lett. a, che afferma "incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare" in generale dei funzionari "in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario".
La norma, all'evidenza (a differenza di quelle precedenti della stessa legge), non concerne la capacità del giudice (art. 33 c.p.p.), ma integra la disciplina dell'incompatibilità. Dalla sua inosservanza pertanto deriva non una nullità, ma gli estremi di una causa di ricusazione (Cass. S.U. n. 5/96 e 23/00) che, per giurisprudenza consolidata, non può essere fatta valere a posteriori con riferimento ai rapporti processuali esauriti. Quanto al 2^ motivo, la motivazione, a stregua di quanto riferito circa il suo tenore non fa riferimento esclusivo al movente cui dedica, oltre che alle modalità del delitto che avallano la verifica di attendibilità dei dichiaranti, attenzione al fine di riscontro estrinseco ai loro riferimenti all'imputato. L'analisi di tale movente serve soprattutto all'inquadramento del fatto nel contesto, circa il quale la sentenza analizza risolutivamente i riferimenti specifici al ricorrente, in particolare da parte di IN e US, spiegando il perché dell'irrilevanza di alcune incertezze narrative, incontestata la partecipazione dell'imputato ai momenti decisionali precedenti il delitto. Oltre, sul punto, il ricorso richiede valutazione alternativa di merito, non verifica della motivazione.
Il 3^ motivo costituisce corollario del precedente, e trova risposta nell'economia motivazionale. Il movente costituisce riscontro alle ragioni storiche dell'omicidio che si rapportano a AR.
Gli argomenti proposti offrono appunto una possibilità alternativa, all'evidenza superata nell'economia della motivazione dalla concordanza degli elementi su cui si incardina il ragionamento dei Giudici di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006