Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2009, n. 22373
CASS
Sentenza 8 maggio 2009

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Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria. (Fattispecie in materia di depressione maggiore ricorrente, con rischio di suicidio, incapacità di reggere la stazione eretta, e condizioni generali scadute con ipotonia e ipertrofia muscolare).

Commentari7

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  • 1Art. 47-ter
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Suicidio di detenuto in carcere e responsabilità civile del
    Giandomenico Dodaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Segnaliamo ai lettori che la sentenza qui commentata è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza in data 11.12.2014., che su conforme richiesta del p.g. ha assolto da ogni addebito la prima imputata dott.ssa D.S.R., perché il fatto non costituisce reato. 1. Il signor CL, detenuto in esecuzione di misura cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Milano "San Vittore", è inviato alla Casa Circondariale di Pavia per allentare una situazione di tensione ambientale venutasi a creare all'interno della struttura penitenziaria. A causa dell'ingravescenza delle condizioni psichiche viene ritrasferito, il 30 luglio 2009, presso il carcere milanese per …

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  • 3Infermità mentale e carcere, conta la dignità (Cass. 39817/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2022

    Ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del …

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  • 4Detenuto malato e dignità della persona (Cass. 6300/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Al fine di verificare l'eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto ai fini dlla eventuale detenzione domiciliare, è necessario compiere un giudizio articolato in più fasi: - in primo luogo, è necessario verificare la compatibilità in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della sua obiettiva gravità; - in seconda battuta, occorre accertare se la patologia possa essere adeguatamente gestita in rapporto alle concrete caratteristiche dell'istituto in cui egli è ristretto (tenendo conto delle esigenze diagnostiche e delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto …

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  • 5Semicieco e in carrozzina: resta in carcere (Cass. 19594/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 luglio 2020

    Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è ravvisabile soltanto a fronte di patologia implicante un pericolo per la vita, ma include ogni stato morboso o scadimento fisico di tale gravità ed impatto sul soggetto che ne è affetto da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, valore insopprimibile da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria e che richiede, nella valutazione conclusiva, la considerazione congiunta dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2009, n. 22373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22373
Data del deposito : 8 maggio 2009

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