Sentenza 19 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis della Legge n. 354 del 1975 non è applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen., atteso che la applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettività (in relazione alla pericolosità del soggetto) e il rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica.
Commentario • 1
- 1. Detenzione domiciliare umanitaria per grave malattia psichicaAccesso limitatoElisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2001, n. 17208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17208 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO - Presidente - del 19/02/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 1151
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 025458/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA SE N. IL 19/03/1963
avverso ORDINANZA del 24/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dr. C. Di Zenzo, che chiede il rigetto del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
1. NG IU ricorre contro l'ordinanza 4.5.2000 del Tribunale di Sorveglianza di Bari, che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter c. 1 lett. c), e ha rigettato la sua istanza di differimento dell'esecuzione della pena proposta ex art. 147 c, 1 n. 2 c.p.. Denunzia con il primo motivo violazione di legge, assumendo che la nuova disciplina dell'art. 47 ter consente l'applicazione della misura anche ai condannati per i reati indicati dall'art. 4 bis ord. pen, riferendosi l'esclusione stabilita nel comma 1 bis dell'art. 47 ter soltanto alla detenzione domiciliare concessa nei casi di pena residua non superiore ai due anni considerati nel comma stesso. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sul differimento dell'esecuzione della pena e sulla valutazione delle sue condizioni di salute.
2. Il- Il ricorso è fondato.
L'art. 4 bis, introdotto nell'Ordinamento penitenziario (l. 26.7.75 n. 354) dall'art. 1 del d.l. 13.5. 1991 n. 152, convertito nella legge n. 103 del 1991, prevede limiti alla concessione delle misure alternative alla detenzione previste dal capo 6^ dell'Ordinamento medesimo, tra le quali rientra la detenzione domiciliare, per in condannati per taluni delitti, tra i quali quello di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 addebitato al NG. L'art. 47 ter Ord. pen è
stato modificato dalla legge 27.5.98 n. 165, che ha sostituito l'originario primo comma con i nuovi commi da 1 a 1 quater. Il comma 1 bis, che prevede la possibilità di detenzione domiciliare per l'espiazione di pena detentiva in misura non superiore ai due anni indipendentemente dalle condizioni specifiche indicate dal conima 1 (donna incinta, genitori con figli in tenera età, persona in gravi condizioni di salute, ultrasessantenne inabile, infraventunenne), esclude espressamente l'applicabilità del beneficio ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis. Il successivo comma 1 ter, che consente l'applicabilità della detenzione domiciliare oltre i limiti di pena residua indicati dai commi precedenti, trova applicazione "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale"; e non prevede alcuna limitazione concernente i reati previsti dall'art. 4 bis Ord. Pen.. Motivi di interpretazione letterale e sistematica portano a ritenere che, con l'introduzione di una nuova ipotesi di detenzione domiciliare, volta a "colmare la lacuna della previgente normativa per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 c.p., s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli" (Cass. Sez. 1^, 14.2.2000, Saraco, RV. 215203), il legislatore, nel riformare il primo comma dell'art. 47 ter Ord. pen,, articolato ex novo in quattro commi successivi, abbia confermato il divieto degli arresti domiciliari solo quando tale istituto costituisca applicazione del comma 1 bis, che richiama appunto l'art. 4 bis introduttivo del limite in questione, non applicabile invece a quelle ipotesi in cui la gravità della infermità fisica accertata, tale da rendere abnormemente gravosa e contraria al senso di umanità la pena inflitta, integri i presupposti per l'astratta applicabilità dell'art. 147 c.p., peraltro inopportuna in considerazione del persistente elevato livello di pericolosità sociale del soggetto, che impone un bilanciamento tra i diritti fondamentali del condannato e la tutela della collettività.
Tale interpretazione trova conferma nel raffronto dell'ottica in cui si è posto il legislatore nel dettare da un lato l'art. 147 c.p., dall'altro l'art. 47 ter c. 1 ter Ord. pen.: se l'applicazione della prima norma non è esclusa a priori per i condannati a determinati delitti, a maggior ragione si è inteso consentire che nelle ipotesi circoscritte indicate dall'art. 47 ter c. 1 ter sia disposta nei loro confronti la detenzione domiciliare a tempo determinato, prevista dal comma medesimo, di contenuto meno ampio rispetto al differimento dell'esecuzione.
Sul secondo motivo, si osserva che il Tribunale di Sorveglianza ha escluso la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena con riferimento all'assenza di una "patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose", non eliminabili in regime carcerario. Secondo più recente giurisprudenza di questa Corte, peraltro, la ragione ispiratrice dell'art. 147 c. 1 n.2 c.p. è quella di evitare al condannato trattamenti inumani e la sua sottomissione ad una pena di fatto più grave di quella irrogatagli, in quanto espiata in uno stato di menomazione fisica di tale rilevanza da implicare un abnorme disagio prodotto dal regime carcerario a chi non è in grado di condurre una vita funzionalmente normale e di fruire delle opportunità riabilitative offertegli, con conseguente venir meno della finalità educativa della pena, e con il rischio che la sanzione divenga contraria al senso di umanità, in spregio dell'art. 27 della Costituzione (Cass. Sez. 1^, 4.2.97, Calzolaio, RV. 206753; Sez. 1^, 22.3.99, Nirta, RV. 212736; Sez. 1^ 15.11.99, Di Girolamo, RV. 214419). Nel caso di specie la motivazione del diniego della sospensione della pena, coinvolgente di riflesso anche la detenzione domiciliare, è incentrata sull'accertamento di patologie (bronchite cronica asmatiforme con sindrome ostruttiva-restrittiva, ipertrigliceridimia) per le quali si è sottolineato che "il NG nè versa in pericolo di vita ne' abbisogna di cure o accertamenti specialistici non praticabili in regime carcerario". Tali rilievi non sono sufficienti a valutare correttamente, nell'ottica anzidetta, la qualificabilità della patologie riscontrate quali "grave infermità fisica". L'ordinanza deve essere quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza che l'ha emessa, il quale giudicherà secondo i criteri indicati, con la piena libertà valutativa che compete al giudice di merito, in relazione alle patologie accertate il grado di aumento dell'afflittività della pena e l'eventuale incompatibilità di essa con il senso di umanità e le finalità rieducative che le sono proprie, con ogni deliberazione conseguente ai sensi degli artt. 147 c.p. e 47 ter Ord. pen.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001