Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2001, n. 17208
CASS
Sentenza 19 febbraio 2001

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In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis della Legge n. 354 del 1975 non è applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen., atteso che la applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettività (in relazione alla pericolosità del soggetto) e il rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata grave infermità fisica.

Commentario1

  • 1Detenzione domiciliare umanitaria per grave malattia psichicaAccesso limitato
    Elisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2001, n. 17208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17208
Data del deposito : 19 febbraio 2001

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