Sentenza 30 gennaio 2006
Massime • 1
Con riferimento alla previsione dell'art.2 della legge della Regione Puglia n.30 del 1998 (secondo cui il direttore generale di ogni azienda sanitaria locale ha il potere di organizzare il dipartimento di salute mentale istituendo centri di salute mentale con bacino di utenza non inferiore a settantacinquemila abitanti) e ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente medico di secondo livello dei centri di salute mentale, l'ampiezza minima del bacino è preordinata a porre un limite ai costi del servizio e al numero dei dipendenti, mentre il numero massimo serve ad assicurare il livello di assistenza ai pazienti, sicché la costituzione di centri con bacini di utenza di dimensioni irrisorie, e la connessa nomina di un rilevante numero di dirigenti, comporterebbero conseguenze finanziare vanificando il principio del buon andamento della P.A. (art.97, primo comma, Cost.). All'illegittima istituzione di centri con bacino di utenza inferiore consegue, pertanto, l'illegittima attribuzione della relativa carica dirigenziale, non potendo neppure valorizzarsi lo svolgimento, di fatto, delle medesime mansioni proprie del dirigente legittimamente nominato, giacché la qualità e il contenuto della mansione svolta da un lavoratore dipendente, pubblico o privato, varia anche in funzione del numero degli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito - che aveva definito irrilevante l'ampiezza del bacino ai fini dell'attribuzione della carica, ritenendo che il dirigente di un centro con bacino di utenza inferiore al limite di legge svolgesse comunque, di fatto, le medesime mansioni proprie del dirigente legittimamente nominato - invitando il giudice di rinvio ad eseguire il relativo accertamento in ordine all'ampiezza del bacino).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2006, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.U.S.L. LE/1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE c/o PE NI (studio UGHI e NUNZIANTE), rappresentata e difesa dall'avvocato SCANZANO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IO AF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio degli avvocati CASCIARO & ANGELETTI che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 953/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 26/06/2003 - R.G.N. 2227/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/2005 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato BALDASSARRE per delega SCANZANO;
udito l'Avvocato ANGELETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 ottobre 2002 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da FI De RG contro la Azienda unità sanitaria locale Le/1 di Lecce ed intesa ad ottenere differenze retributive spettanti per le mansioni e la qualifica di dirigente medico di secondo livello, invece che di primo livello. Il Tribunale osservava che al De RG spettava la qualifica di secondo livello perché preposto al Centro di salute mentale di Calimera, ossia ad una "struttura complessa" ai sensi della L.R. 16 dicembre 1998, n. 30, art. 3, non rilevando il numero di abitanti del bacino di utenza del Centro, inferiore a settantacinquemila abitanti. Proposto appello dalla AUSL, la Corte di Lecce con sentenza del 26 giugno 2003 confermava la prima decisione, osservando che la citata legge regionale prevedeva espressamente che alla direzione di ogni centro di salute mentale fosse preposto un medico psichiatra di secondo livello, senza che rilevasse il numero di abitanti del bacino di utenza.
Ad avviso della Corte la art. 2 della legge citata, connetteva bensì ogni centro ad un bacino da settantacinquemila a centomila abitasti, ma, una volta che il direttore generale dell'AUSL avesse trascurato questa connessione ed istituito un centro per un numero minore di abitanti, il medico preposto al centro doveva comunque essere qualificato come dirigente di secondo livello.
Ciò si era verificato nel caso di specie, in cui la dotazione organica del dipartimento di salute mentale della AUSL non risultava approvata dalla Giunta regionale, la quale aveva anzi chiesto chiarimenti sul numero dei centri di salute mentale, maggiore di quello previsto dalla legge.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la AUSL Le/1 mentre il De RG resiste con controricorso. Memorie utrinque. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, è a sua volta inammissibile per genericità ossia perché lo stesso controricorrente non dice quali "antecedenti fattuali utili" mancherebbero nella parte narrativa del ricorso. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 97, 103, 117 Cost., D.Lgs. n. 29 del 1993, 2 e 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 2, 5, 52, D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 3 e 15 bis e
15 quinquies, art. 112 cod. proc. civ.. Essa nega il potere del Giudice di sostituire all'amministrazione nella nomina dei dirigenti e nella qualificazione, dei dipendenti delle strutture amministrative sanitarie e denunzia la violazione della normativa regionale, la quale connette la costituzione dei centri di salute mentale, e quindi dei dirigenti, ad un'ampiezza minima dei bacini d'utenza, misurata attraverso il numero d'abitanti.
I punti toccati da questo mezzo di ricorso hanno formato oggetto, di controversia tanto in primo quanto in appello. Non è dunque vero che su alcuno di essi si sia formato il giudicato, come sostiene il controricorrente nella sua memoria.
La prima parte del motivo d'impugnazione non è fondata poiché la L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E, permette al Giudice ordinario di realizzare i diritti soggettivi delle parti attraverso l'eventuale disapplicazione di atti amministrativi illegittimi. Fondata è invece la seconda parte del motivo.
Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la L.R. Puglia n. 30 del 1998 attribuisce con l'art. 2 al direttore generale di ogni azienda sanitaria locale il potere di organizzare il dipartimento di salute mentale istituendo centri di salute mentale con bacino d'utenza non inferiore a settantacinquemila abitanti. Questa ampiezza minima del bacino serve per porre un limite ai costi del servizio, e in particolare al numero dei dipendenti, mentre il numero massimo serve ad assicurare il livello di assistenza ai pazienti. L'istituzione di centri con bacino d'utenza inferiore può portare alla moltiplicazione dei centri e quindi all'aumento dei costi ed è perciò illegittima, così come è illegittima l'attribuzione della relativa carica di dirigente. Erra perciò la sentenza impugnata, la quale interpreta l'art. 2 cit. nel senso che la detta attribuzione della carica possa prescindere dall'ampiezza del bacino d'utenza: si pensi - quale ipotesi limite,, necessaria a comprendere la volontà del legislatore - alla costituzione di centri con bacini d'utenza di dimensioni irrisorie ed alla connessa nomina di un di un grandissimo numero di dirigenti, con le relative conseguenze finanziarie e la vanificazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost., comma 1). Neppure è vero che, come affermato nella sentenza impugnata, il dirigente di un centro con bacino d'utenza inferiore al limite di legge svolga "di fatto" le medesime mansioni proprie del dirigente legittimamente nominato, giacché la qualità e il contenuto della mansione svolta da un lavoratore dipendente, pubblico privato, varia anche in funzione del numero degli utenti.
L'accoglimento della censura ora esaminata comporta l'assorbimento delle, successive e la cassazione della sentenza impugnata. La sentenza impugnata definisce erroneamente "irrilevante" (pag. 7) l'ampiezza del bacino, onde il Giudice di rinvio eseguirà il relativo accertamento, decidendo la controversia in base al principio di diritto sopra enunciato.
Esso, designato nella Corte d'Appello di Potenza, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006