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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 02/07/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1690/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato a [...] il [...](c.f. ) residente a Parte_1 C.F._1
Salerno in via CAVOLELLA CASALE N. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Grimaldi;
-OPPONENTE-
CONTRO
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_1
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._2
C.F._3 Email_1
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 3389/2017 RG 9525/2017 con il quale il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento della somma di € 6.873,85, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il credito azionato traeva origine, dal presunto andamento irregolare e dal protratto stato di morosità collegato al contratto di finanziamento così
contraddistinto: - offerta A e un contratto per l'apertura di linea di credito rotativa allo scopo di acquistare elettrodomestici presso il punto vendita VIDEO CLUB DI DE VITA
MASSIMO C. SNC sito in Via Guercio Luigi 195 - 84134 Salerno (SA). - offerta B
associato a carta di credito n. 20061650056201originariamente stipulato con la
Findomestic S.p.A.
Il credito azionato veniva ceduto prima, alla Banca Ifis S.p.A., successivamente era poi oggetto di cessione ad Parte opponente disconosceva le sottoscrizioni Controparte_1
apposte a suo nome sulla documentazione contrattuale e chiedeva in ogni caso che venisse ordinato all'opposta la produzione del contratto completo e in originale, anche perché prodotti in copie fotostatiche. Inoltre, chiedeva, di dichiarare illegittima la segnalazione in Crif. Ctc Experian – C.R. Banca D'Italia e pertanto di revocare il decreto ingiuntivo. In data 31.05.2018 si costituiva chiedendo: CP_1
“In via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione da parte dell'opponente. In via ulteriormente preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 3389/2017 del 21/11/2017 - RG n.
9525/2017 emesso dal Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dott. Corrado
d'Ambrosio, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3389/2017 del 21/11/2017 - RG n. 9525/2017
emesso dal Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dott. Corrado d'Ambrosio,
stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Pt_1
delle somme che verranno accertate in corso di causa. In via subordinata, nel merito,
condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c con vittoria di spese e competenze Pt_1 professionali ex D.M. 55/2014. In via istruttoria, si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
Instaurato il contradditorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice istruttore, con ordinanza del
25.01.2022, visto il disconoscimento delle sottoscrizioni e la richiesta di verificazione dell'opponente in accoglimento di specifica richiesta dell'opponente, ordinava all'opposta l'esibizione dei documenti contrattuali in originale. Nonostante i vari rinvii e solleciti da parte del CTU incaricato della consulenza grafologica, l'opposta non produceva la documentazione in originale disattendendo l'ordine di esibizione giudiziale. Ritenuta la causa matura per essere decisa veniva fissata la presente udienza per la decisione.
Acquisite le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa può essere decisa.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Invero l'opponente ha negato di aver intrattenuto i rapporti bancari dedotti in giudizio, disconoscendo formalmente le sottoscrizioni apposte a suo nume sui documenti prodotti in copia dall'opposta. L'accertamento della genuinità delle sottoscrizioni apposte sui contratti non serve solo a dimostrare che i rapporti contrattuali furono negozialmente voluti dall'opponente, ma anche a dare certezza che attraverso la sottoscrizione il consumatore avesse avuto accesso al credito ricevendo la conoscenza di tutte le informazioni che garantiscono una scelta consapevole e la trasparenza bancaria.
A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto e della tempestiva istanza di verificazione, veniva con provvedimento del 25.1.2022, onerata la parte opposta al deposito dell'originale del contratto.
Ebbene la produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché
ne è ammissibile il deposito anche in appello" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1366 del
26/02/2016, Rv. 638327). La presenza dell'originale agli atti del giudizio è necessaria per lo svolgimento degli accertamenti di natura tecnica. La perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario. Sotto questo profilo, peraltro,
entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica;
il deposito dell'originale, quindi, corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nel caso di specie, inoltre, la produzione dell'originale era stata espressamente autorizzata dal giudice proprio al fine di consentire al C.T.U. di svolgere correttamente la consulenza grafologica che gli era stata affidata. Tuttavia il deposito dell'originale non è avvenuto impedendo all'ausiliario di poter espletare le indagini allo stesso demandate.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, a fronte del disconoscimento, in capo alla parte convenuta che dichiari di volersi avvalere delle scritture disconosciute, vi è l'onere di produrre i documenti originali recanti le sottoscrizioni disconosciute.
Tale questione – oggetto di consolidato indirizzo di legittimità (da ultimo in Cass. Civ.
sez. III 19.12.2019 n. 33769 " In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilita?"), è stata recentemente oggetto anche di pronunce di merito, che hanno ribadito come "a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso."(Tribunale di Vicenza 11.02.2020 n.290).
Ancora sul tema, "In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica. Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima,
con il deposito della copia e la dichiarazione della disponibilità a produrre l'originale.
(Tribunale Napoli Sez. III 28.01.2013 n. 1230).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che la convenuta in opposizione -pur avendo formulato istanza di verificazione e "riservato" la produzione degli originali,
con ulteriore indicazione delle scritture di comparazione da utilizzare - non ha tuttavia ottemperato al predetto onere di depositare nei termini di rito l'originale del contratto,
di fatto mantenendo una condotta processuale inerte.
La circostanza che la convenuta in opposizione non abbia coltivato l'istanza di verificazione preclude al Giudice di utilizzare l'atto disconosciuto e quindi nel caso di specie il contratto di finanziamento apparentemente sottoscritto da , con Parte_1
conseguente revoca del decreto opposto nei confronti del medesimo, che pertanto va indenne da qualsiasi pretesa creditoria della convenuta opposta.
Non resta che regolamentare le spese. Quanto alle spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico di e sono liquidate in € 5.077 Controparte_1
conformità ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3389/2017 disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3389/2017.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1
che si liquidano in € 5.077 (Fase Studio €919; Fase Introduttiva €777; Parte_1
Fase Istruttoria € 1680; Fase Decisionale € 1.701) oltre € 118,50 per contributo unificato e spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 02/07/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1690/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato a [...] il [...](c.f. ) residente a Parte_1 C.F._1
Salerno in via CAVOLELLA CASALE N. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Grimaldi;
-OPPONENTE-
CONTRO
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_1
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._2
C.F._3 Email_1
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 3389/2017 RG 9525/2017 con il quale il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento della somma di € 6.873,85, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il credito azionato traeva origine, dal presunto andamento irregolare e dal protratto stato di morosità collegato al contratto di finanziamento così
contraddistinto: - offerta A e un contratto per l'apertura di linea di credito rotativa allo scopo di acquistare elettrodomestici presso il punto vendita VIDEO CLUB DI DE VITA
MASSIMO C. SNC sito in Via Guercio Luigi 195 - 84134 Salerno (SA). - offerta B
associato a carta di credito n. 20061650056201originariamente stipulato con la
Findomestic S.p.A.
Il credito azionato veniva ceduto prima, alla Banca Ifis S.p.A., successivamente era poi oggetto di cessione ad Parte opponente disconosceva le sottoscrizioni Controparte_1
apposte a suo nome sulla documentazione contrattuale e chiedeva in ogni caso che venisse ordinato all'opposta la produzione del contratto completo e in originale, anche perché prodotti in copie fotostatiche. Inoltre, chiedeva, di dichiarare illegittima la segnalazione in Crif. Ctc Experian – C.R. Banca D'Italia e pertanto di revocare il decreto ingiuntivo. In data 31.05.2018 si costituiva chiedendo: CP_1
“In via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato esperimento preventivo del tentativo di mediazione da parte dell'opponente. In via ulteriormente preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 3389/2017 del 21/11/2017 - RG n.
9525/2017 emesso dal Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dott. Corrado
d'Ambrosio, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3389/2017 del 21/11/2017 - RG n. 9525/2017
emesso dal Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dott. Corrado d'Ambrosio,
stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Pt_1
delle somme che verranno accertate in corso di causa. In via subordinata, nel merito,
condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c con vittoria di spese e competenze Pt_1 professionali ex D.M. 55/2014. In via istruttoria, si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
Instaurato il contradditorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice istruttore, con ordinanza del
25.01.2022, visto il disconoscimento delle sottoscrizioni e la richiesta di verificazione dell'opponente in accoglimento di specifica richiesta dell'opponente, ordinava all'opposta l'esibizione dei documenti contrattuali in originale. Nonostante i vari rinvii e solleciti da parte del CTU incaricato della consulenza grafologica, l'opposta non produceva la documentazione in originale disattendendo l'ordine di esibizione giudiziale. Ritenuta la causa matura per essere decisa veniva fissata la presente udienza per la decisione.
Acquisite le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa può essere decisa.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Invero l'opponente ha negato di aver intrattenuto i rapporti bancari dedotti in giudizio, disconoscendo formalmente le sottoscrizioni apposte a suo nume sui documenti prodotti in copia dall'opposta. L'accertamento della genuinità delle sottoscrizioni apposte sui contratti non serve solo a dimostrare che i rapporti contrattuali furono negozialmente voluti dall'opponente, ma anche a dare certezza che attraverso la sottoscrizione il consumatore avesse avuto accesso al credito ricevendo la conoscenza di tutte le informazioni che garantiscono una scelta consapevole e la trasparenza bancaria.
A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto e della tempestiva istanza di verificazione, veniva con provvedimento del 25.1.2022, onerata la parte opposta al deposito dell'originale del contratto.
Ebbene la produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché
ne è ammissibile il deposito anche in appello" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1366 del
26/02/2016, Rv. 638327). La presenza dell'originale agli atti del giudizio è necessaria per lo svolgimento degli accertamenti di natura tecnica. La perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario. Sotto questo profilo, peraltro,
entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica;
il deposito dell'originale, quindi, corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nel caso di specie, inoltre, la produzione dell'originale era stata espressamente autorizzata dal giudice proprio al fine di consentire al C.T.U. di svolgere correttamente la consulenza grafologica che gli era stata affidata. Tuttavia il deposito dell'originale non è avvenuto impedendo all'ausiliario di poter espletare le indagini allo stesso demandate.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, a fronte del disconoscimento, in capo alla parte convenuta che dichiari di volersi avvalere delle scritture disconosciute, vi è l'onere di produrre i documenti originali recanti le sottoscrizioni disconosciute.
Tale questione – oggetto di consolidato indirizzo di legittimità (da ultimo in Cass. Civ.
sez. III 19.12.2019 n. 33769 " In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilita?"), è stata recentemente oggetto anche di pronunce di merito, che hanno ribadito come "a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso."(Tribunale di Vicenza 11.02.2020 n.290).
Ancora sul tema, "In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica. Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima,
con il deposito della copia e la dichiarazione della disponibilità a produrre l'originale.
(Tribunale Napoli Sez. III 28.01.2013 n. 1230).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che la convenuta in opposizione -pur avendo formulato istanza di verificazione e "riservato" la produzione degli originali,
con ulteriore indicazione delle scritture di comparazione da utilizzare - non ha tuttavia ottemperato al predetto onere di depositare nei termini di rito l'originale del contratto,
di fatto mantenendo una condotta processuale inerte.
La circostanza che la convenuta in opposizione non abbia coltivato l'istanza di verificazione preclude al Giudice di utilizzare l'atto disconosciuto e quindi nel caso di specie il contratto di finanziamento apparentemente sottoscritto da , con Parte_1
conseguente revoca del decreto opposto nei confronti del medesimo, che pertanto va indenne da qualsiasi pretesa creditoria della convenuta opposta.
Non resta che regolamentare le spese. Quanto alle spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico di e sono liquidate in € 5.077 Controparte_1
conformità ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3389/2017 disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3389/2017.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1
che si liquidano in € 5.077 (Fase Studio €919; Fase Introduttiva €777; Parte_1
Fase Istruttoria € 1680; Fase Decisionale € 1.701) oltre € 118,50 per contributo unificato e spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara