Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 50/2023 R.G.L., vertente TRA
, con sede centrale in Roma, in Parte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato (C.F. , Ettore CodiceFiscale_1 Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, pec PT t Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino ( ) ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varapodio, piazza Calvario, 3, pec fax 0966/874081 Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Palmi il 29.11.2021, CP_1
esponeva di essere titolare della pensione Cat AS n. 04014247 con decorrenza
[...]
01/2012 e di pensione di vecchiaia Cat. VO n. 10061782 con decorrenza 01/2013 e di aver ricevuto, in data 31.07.2020, dall' il MOD. con il quale veniva informato che la PT CP_2 pensione Cat. AS n. 04014247 era stata ricalcolata dal 1° gennaio 2017, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2017 pervenuta a seguito di sollecito. Con la stessa missiva era stato informato che nel periodo ricompreso dal 01.01.2018 al 30.08.2020 era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo di € 11.884,17 e che l'importo della stessa pensione a decorrere dal settembre 2020 era stato determinato in € 13,82. Avverso il provvedimento aveva presentato, in data 07.05.2021, ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza esito.
Posta l'illegittimità del provvedimento di recupero, adiva il Tribunale di Palmi al fine di sentire dichiarare che nulla era dovuto all' in ragione della pretesa azionata e, per PT l'effetto, condannare l' alla restituzione della somma trattenuta. Controparte_3
Costituitosi, l affermava la legittimità del provvedimento di recupero e il PT superamento dei limiti reddituali in ragione dei redditi percepiti anche dal coniuge negli anni di riferimento Specificava che, ai fini della riliquidazione a debito, si era tenuto conto dei seguenti redditi: Redditi diversi del titolare, conseguiti nell'anno 2017 - Reddito complessivo € 4.814,00, di cui € 14,00 da terreni/fabbricati e € 4.800,00 da pensione diretta erogata da stato estero;
Redditi diversi del coniuge conseguiti nell'anno 2017 - Reddito complessivo € 54,00 da terreni/fabbricati. Reddito 2018 da pensione di vecchiaia cat. VO n. 10061782 pari ad € 6.693,00. In relazione al predetto reddito, non era stata applicata alcuna imposta Irpef. L'indebito era stato rideterminato in € 3.626,33, riferito unicamente all'anno 2018, a seguito di reincasso arretrati pari ad € 8.257,84, periodo di riferimento 01.01.2019 – 31.12.2020, calcolati con riliquidazione del 27.08.2021 sulla base della comunicazione dei redditi resa dal ricorrente per l'anno 2018. Infine, a decorrere dall'01.01.2021 l'importo di assegno sociale spettante al CP_1 era pari a zero in relazione al reddito complessivo familiare accertato per l'anno 2021: pensione di vecchiaia del titolare (importo annuo € 6.806,80), assegno sociale cat. AS n. 04017217 del coniuge (importo annuo € 5.295,81). Pertanto, il reddito complessivo pari ad
€ 12.102,61 risulta superiore ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti. Chiedeva il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 9/2023 pubblicata il 12.01.2023, il Tribunale di Palmi, così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda dichiara che il Sig. non Controparte_1 è tenuto alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione PT del 31.07.2020 e percepite sull'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 e, per l'effetto condanna l alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute sulla pensione PT di cui risulta titolare il ricorrente, e a quelle che saranno trattenute successivamente;
2) condanna l al ripristino dell'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 nell'importo di € PT 367,74, con decorrenza dal mese di settembre 2020; 3) condanna l alla rifusione delle PT spese di lite che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di € 1.865,00, esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali, CPA , IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari”. Preliminarmente, il Tribunale rilevava che esulava dall'oggetto del giudizio quanto comunicato in relazione all'anno 2021. Inoltre, da quanto emergeva dalla memoria di costituzione dell , l'originario PT indebito contestato nell'importo di € 11.884,17 per il periodo dal 01.01.2018 al 30.08.2020, era stato rideterminato in € 3.626,33, con riferimento unicamente all'anno 2018, a seguito di reincasso arretrati pari ad € 8.257,84, per il periodo di 01.01.2019 – 31.12.2020. Premesso quanto sopra, affermava che il ricorso era fondato. Il ricorrente aveva eccepito l'illegittimità dei provvedimenti dell' , per irripetibilità PT dell'indebito ex art. 52 L. 88/1989 e ex art. 13 L.412/1991, nonché l'infondatezza del provvedimento di recupero per insussistenza di dolo. Aveva, altresì, dedotto l'illegittimità della pretesa anche nel merito, rilevando che per il periodo oggetto del presunto indebito, il limite di reddito coniugale previsto dalla legge - l'anno 2018: € 11.778,00, l'anno 2019: € 11.907,74, l'anno 2020: € 11.955,58 - non era stato superato, essendo stato il reddito coniugale, per l'anno 2018 € 7.460,00, per l'anno 2019 € 7.540,00 e per l'anno 2020 € 7.567,00. 3
Richiamava che l'ordinario principio di distribuzione dell'onere probatorio che gravava sul pensionato che chiedeva l'accertamento negativo del diritto dell' di procedere alla PT ripetizione dell'indebito, trovava applicazione nel caso in cui il provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale richiamasse i tratti essenziali della richiesta di restituzione: estremi del pagamento e indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimavano la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza. In difetto di tali presupposti, non scattava l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito, salvo il caso in cui l , costituitosi in giudizio, avesse fornito argomenti idonei a consentire la PT ricostruzione delle ragioni che lo avevano indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta. Rilevava che, nelle comunicazioni inviate all'assistito, l aveva omesso di fornire PT indicazioni ed elementi utili a far comprendere le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato. Non era dato, infatti, evincere dal provvedimento le causali che avevano generato il pagamento asseritamente indebito e neppure costituendosi in giudizio l aveva fornito PT elementi chiari, utili per valutare la fondatezza della pretesa avviata in sede amministrativa. Anzi, laddove aveva affermato il ricalcolo con riliquidazione del 27.08.2021 aveva smentito il contenuto della comunicazione oggetto di giudizio, offrendo elementi riferiti a prestazioni erogate in un periodo successivo a quello per cui era stato contestato l'indebito. A ciò andava aggiunto che la richiesta restitutoria dell' rientrava nell'ipotesi di PT indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, cui non si applicava la disciplina dell'art.13 L. 412/1991 e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., bensì i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, in cui trovava applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che escludeva la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, salvo che il percipiente non versasse in dolo. Nel caso in esame, l aveva comunicato al ricorrente il ricalcolo dell'importo PT dell'assegno di invalidità soltanto con il modello TEO8 datato 31.07.2020, evidenziando la percezione di somme indebite nel periodo dal 01.01.2018 al 30.08.2020. Non vi era allegazione e prova che il ricorrente avesse posto in essere un comportamento doloso, come ad esempio allorquando “l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Anzi, sia pur su richiesta dell' , aveva inviato i dati reddituali richiesti, utilizzati PT dall' per la ricostituzione. PT Pertanto, la ripetizione, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, non poteva retroagire ai ratei già erogati, (antecedentemente al provvedimento) per cui la richiesta di restituzione era illegittima. Andava accolta anche la domanda di ripristino dell'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74, con decorrenza dal mese di settembre 2020, atteso che il reddito del coniuge, per quanto anche evidenziato dall' , negli anni precedenti al PT riconoscimento dell'assegno sociale in favore del coniuge sig.ra , con decorrenza dal Per_2
1° aprile 2021, era costituito unicamente da un reddito proveniente da immobili, per un importo di € 244,00, che sommato al reddito del marito, non determinava il superamento del limite di reddito. 4
La domanda proposta andava, pertanto, accolta.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , limitatamente alla parte in PT cui il Tribunale aveva condannato l anche alla corresponsione delle somme che PT sarebbero state trattenute successivamente ed aveva condannato l al ripristino PT dell'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74, con decorrenza dal mese di settembre 2020, laddove, invece, il ripristino era già avvenuto fino al dicembre 2020, e fermo restando che a decorrere dal 2021 il diritto all'assegno sociale era in ogni caso venuto meno. Il Tribunale, correttamente applicando il principio affermato da Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223 secondo cui l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilitava alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versasse in dolo, situazione non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o aveva l'onere di conoscere. Tuttavia, proprio partendo da tale principio, il Tribunale non lo aveva correttamente applicato. Oggetto del ricorso di primo grado era anche il ripristino dell'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74 con decorrenza dal mese di settembre 2020, cioè dal mese successivo al periodo di riferimento dell'indebito. Statuita la illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell' con riferimento PT alla comunicazione di indebito del 31.7.2020 sul periodo dal 01.01.2018 al 31.08.2020, l'erronea condanna alla restituzione contenuta in sentenza anche delle somme che sarebbero trattenute successivamente era frutto di errore sia con riferimento al periodo da settembre a dicembre 2020 che con riferimento ai periodi successivi (2021), in cui il diritto all'assegno sociale era in ogni caso venuto meno. I due argomenti erano collegati, ma venivano trattati separatamente con riferimento ai periodi temporali. La condanna dell' al ripristino dell'assegno sociale nell'importo di € 367,74 con PT decorrenza dal settembre 2020 era errata perché le rate dal 09.2020 al 12.2020 erano state già ripristinate e ricomprese nel conguaglio a credito di € 8.257,84 (importo anno 2020 riliquidato da € 13,82 a € 338,10) elaborato in data 27.08.2021 e reincassato per la rideterminazione del debito effettivo (cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado). In particolare, nal documento indicato e con riferimento alla condanna dell'Istituto al ripristino dell'assegno sociale dal settembre 2020, veniva evidenziato: la riliquidazione del 27.08.2021 aveva comportato la rideterminazione dell'assegno sociale sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale resa da parte ricorrente per l'anno 2018, con conseguente conguaglio a credito dal 01.01.2019 al 31.12.2020, pari ad € 8.257,84. Nella definizione del conguaglio a credito, l'anno 2020 era stato trattato come segue: debito anno 2020 (ricostituzione del 31/07/2020), periodo di riferimento 01.01.2020 - 31.08.2020, pari ad € 2.831,36 (cfr. doc. n. 6 pag. 4 fascicolo di primo grado) credito anno 2020 (ricostituzione del 27/08/2021), periodo di riferimento 01.01.2020 - 13ma 2020, pari ad € 4.215,64 (cfr. doc. n. 5 pag. 1 fascicolo di primo grado) Dalla compensazione degli importi a credito e a debito dell'anno 2020, conseguiva una differenza a credito pari ad € 1.384,28 (€ 4.215,64 – € 2.831,36) che rappresentava il ripristino di assegno sociale dal 09.2020 alla 13ma 2020. La predetta differenza a credito di € 1.384,28 non era stata posta in pagamento, ma trattenuta a parziale scomputo del maggiore importo risultante a debito sull'assegno sociale a decorrere dal 01.01.2018. 5
Con riferimento alla condanna al ripristino dell'assegno socialeCat. AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74, con decorrenza dal mese di settembre 2020, atteso che il reddito del coniuge, per quanto anche evidenziato dall' , negli anni precedenti al PT riconoscimento dell'assegno sociale in favore del coniuge sig.ra , con decorrenza dal Per_2 1° aprile 2021, era costituito unicamente da un reddito proveniente da immobili, per un importo di € 244,00, che sommato al reddito del marito, non determina il superamento del limite di reddito” Quanto al periodo fino al dicembre 2020 si era già detto dell'avvenuto ripristino, mentre dal 01.01.2021 il sig. non aveva più diritto all'assegno sociale in relazione al CP_1 reddito complessivo familiare accertato per l'anno 2021, pari ad € 12.102,61, derivante dalla titolarità della pensione di vecchiaia del titolare (importo annuo € 6.806,80 come da CU 2022 per il 2021 – doc 2 primo grado) e dall'assegno sociale cat. AS n. 04017217 (importo annuo
€ 5.295,81 come da Stampa Cassetto cittadino 2021 coniuge – doc 7 primo grado) liquidato al coniuge con decorrenza 04.2021. Il limite reddituale per il “pensionato coniugato”eraè di 11.967,28, che era stato superato: redditi da pensione percepiti dal € 6.806,80 + Assegno sociale CP_1 percepito dal coniuge € 5.295,81 = € 12.106,61 a fronte del limite di € 11.967,28. Chiedeva: dichiarare illegittima la condanna dell' alla corresponsione delle PT somme trattenute sulla pensione di cui risulta titolare a decorrere dal settembre 2020 stante il ripristino già avvenuto fino a dicembre 2020. Conseguente dichiarare che il CP_1 non aveva diritto al ripristino dell'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74, con decorrenza dal mese di settembre 2020 perché già avvenuto. Dichiarare che il non ha diritto al ripristino dell'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 nell'importo CP_1 di € 367,74, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 perché non spettante.
Costituitosi, prendeva atto della riliquidazione recante la data del Controparte_1 27.08.2021, che aveva comportato la rideterminazione dell'assegno sociale con conseguente conguaglio a credito dal 01.01.2019 al 31.12.2020, pari a € 8.257,84. Dichiarava “di aderire a quanto esposto dall' con il deposito del ricorso in appello PT e limitatamente ai fatti sotto trattati”. Osservava, con riferimento alla compensazione degli importi a credito e a debito per l'anno 2020, che la somma a credito pari a € 1.384,28, che rappresentava il ripristino dell'assegno sociale dal 09.2020 alla 13ma 2020, doveva essere corrisposto. Era lo stesso che nel corpo dell'appello aveva sostenuto che il GL PT correttamente aveva applicato il principio di diritto affermato da Cass. sez. VI, 30.06.2020, n. 13223 secondo cui l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilitava alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versasse in dolo, situazione non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione dei dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o aveva l'onere di conoscere. Precisava che l'oggetto del giudizio era il provvedimento di indebito di cui alla lettera del 31.07.2020, il cui periodo di riferimento temporale andava dal 01.01.2018 al 31.08.2020 e per l'importo di € 11.884,17. In merito a tale oggetto il GL, in accoglimento della domanda, aveva dichiarato che il sig. non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste Controparte_1 dall' con la comunicazione del 31.07.2020 e percepite sull'assegno sociale cat. AS n. PT 04014247 per il periodo dal 01.01.2018 al 01.08.2020 per un importo complessivo di € 11.884,18, non sottoposto a gravame. Pertanto, che la somma a credito di € 1.384,28 e relativa all'anno 2020, non posta in pagamento ma trattenuta a parziale scomputo del maggiore importo risultante a debito 6
sull'assegno sociale a decorrere dal 01.01.2018, doveva essere corrisposta, avendo il GL annullato l'indebito di cui alla comunicazione del 31.07.2020. Concludeva chiedendo: 1) dichiarare, che all'appellato doveva essere corrisposta la somma di € 1.384,28 trattenuta a parziale scomputo del maggiore importo risultante a debito sull'assegno sociale a decorrere dal 01.01.2018, indebito annullato dal Giudice di prime cure e, aderendo a quanto richiesto dall' , chiedeva dichiarare che il non aveva PT CP_1 diritto al ripristino dell'assegno sociale cat. AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 perché non spettante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore, il quale dichiarava di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I motivi di appello sono fondati e vanno accolti ,seppur con la precisazione di cui infra, sollecitata dalle precisazioni rese dall'appellato. La sentenza ha, fra l'altro, condannato l al ripristino dell'assegno sociale PT nell'importo di € 367,74 con decorrenza dal settembre 2020. L' ha dedotto l'erroneità di siffatta statuizione evidenziando che le rate dal PT 09.2020 al 12.2020 erano state già ripristinate e ricomprese nel conguaglio a credito di € 8.257,84 (importo anno 2020 riliquidato da € 13,82 a € 338,10) elaborato in data 27.08.2021 e reincassato per la rideterminazione del debito effettivo. La riliquidazione del 27.08.2021 aveva comportato la rideterminazione dell'assegno sociale sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale resa da parte ricorrente per l'anno 2018, con conseguente conguaglio a credito dal 01.01.2019 al 31.12.2020, pari ad € 8.257,84. Nella definizione del conguaglio a credito, l'anno 2020 era stato così trattato:
• debito anno 2020 (ricostituzione del 31/07/2020), periodo di riferimento 01.01.2020 - 31.08.2020, pari ad € 2.831,36 (doc. n. 6 pag. 4 fascicolo di primo grado)
• credito anno 2020 (ricostituzione del 27/08/2021), periodo di riferimento 01.01.2020
- 13ma 2020, pari ad € 4.215,64 (doc. n. 5 pag. 1 fascicolo di primo grado). Dalla compensazione degli importi a credito e a debito dell'anno 2020, conseguiva una differenza a credito pari ad € 1.384,28 (€ 4.215,64 – € 2.831,36) che rappresentava il ripristino di assegno sociale dal 09.2020 alla 13ma 2020. Sul punto si è registrata l'espressa adesione dell'appellato, il quale ha dichiarato di prendere atto della riliquidazione del 27.08.2021, che aveva comportato la rideterminazione dell'assegno sociale. È, dunque, incontroversa l'avvenuta liquidazione dell'importo a credito del CP_1 per l'importo di € 1.384,28 a titolo di ripristino dell'assegno sociale dal 09.2020 alla 13ma 2020. La sentenza va, quindi, riformata nella parte in cui ha condannato l al ripristino PT dell'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74, con decorrenza dal mese di settembre 2020, posto che il ripristino di assegno sociale dal 09.2020 alla 13ma 2020 alla Contr 13ma 2020, € 1.384,28, è stato già riconosciuto e riliquidato dall' . Ciò posto, l ha precisato che l'importo di € 1.384,28, pur riconosciuto e liquidato, PT non era stato posto in pagamento, ma era stato trattenuto a parziale scomputo del maggiore importo risultante a debito sull'assegno sociale a decorrere dal 01.01.2018. Su ciò si è registrato il dissenso dell'appellato, il quale ha dedotto che tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto, e non trattenuto a parziale scomputo del maggiore importo risultante a debito sull'assegno sociale dal 01.01.2018, giacché esso era ricompreso 7
nella statuizione di condanna alla restituzione pronunciata dal Tribunale (e non oggetto di gravame). Invero, il Tribunale ha dichiarato che il “Sig. non è tenuto alla Controparte_1 restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione del 31.07.2020 PT e percepite sull'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 e, per l'effetto condanna l alla PT corresponsione delle somme indebitamente trattenute sulla pensione di cui risulta titolare il ricorrente”. A fondamento dl tale decisione, il Tribunale aveva osservato che, nelle comunicazioni inviate all'assistito, l aveva omesso di fornire indicazioni ed elementi utili a far PT comprendere le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato e, anzi, laddove aveva affermato il ricalcolo con riliquidazione del 27.08.2021, aveva smentito il contenuto della comunicazione oggetto di giudizio, offrendo elementi riferiti a prestazioni erogate in un periodo successivo a quello per cui era stato contestato l'indebito. Aveva, altresì affermato che, poiché la richiesta restitutoria dell' rientrava PT nell'ipotesi di indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, si applicavano i principi propri dell'indebito assistenziale, che escludevano la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, salvo che il percipiente non versasse in dolo, evenienza non ricorrente nel caso in esame.. Orbene, poiché l ha dichiarato di non aver corrisposto l'importo di € 1.384,28 per PT averlo trattenuto a parziale scomputo del maggiore importo risultante a debito sull'assegno sociale a decorrere dal 01.01.2018, non può revocarsi in dubbio che tale trattenuta a parziale scomputo rientri nell'accertamento negativo operato dal Tribunale in favore del
, essendo stato accertato e dichiarato che questi non era tenuto a restituire le CP_1 somme per come richieste dall' e percepite sull'assegno sociale Cat. AS n. 04014247, PT condannando l alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute sulla PT pensione di cui risulta titolare il ricorrente”. Ed allora se il era titolare del diritto all'assegno sociale da settembre a CP_1 dicembre 2020, e tanto l ha riconosciuto, liquidando l'importo in € 1.384,28, e se l PT PT è stato condannato al pagamento delle somme indebitamente trattenute, l'importo di € 1.384,28 rientra nella condanna al pagamento già pronunciata dal Tribunale, con la conseguenza che tale somma non può esser trattenuta dall' a parziale scomputo del PT maggiore importo risultante a debito sull'assegno sociale a decorrere dal 01.01.2018, poiché tale trattenuta è stata dichiarata illegittima e la somma rientra nella condanna pronunciata a carico dell' . PT Pertanto, deve essere dichiarato che la somma di € 1.384,28 è ricompresa nelle somme indebitamente trattenute dall' ed alla cui corresponsione l medesimo è PT PT stato condannato. Sul motivo di appello, avente ad oggetto l'insussistenza del diritto al ripristino dell'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 per superamento dei limiti reddituali, superamento documentato, si è registrata l'adesione del resistente, tale che il motivo va accolto. La sentenza impugnata va confermata nelle restanti statuizioni. Le spese di questo grado di giudizio vanno dichiarate compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti, avuto riguardo all'accoglimento dei motivi di appello - non contestati dall'appellato, con un corretto comportamento processuale - ed al contestuale accertamento del diritto dell'appellato a ricevere la corresponsione della somma di € 1.384,28 riconosciuta dall' , ma indebitamente trattenuta. PT
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 9/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Palmi, pubblicata in data 12.01.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che l aveva già ripristinato l'assegno sociale Cat. AS n. 04014247 dal mese di PT settembre 2020 alla 13.ma 2020, liquidando l'importo a tale titolo dovuto in complessivi € 1.384,28.
2. Dichiara che la somma di € 1.384,28 deve intendersi ricompresa nelle somme indebitamente trattenute dall' ed alla cui corresponsione, in favore del PT
, l medesimo è stato condannato. CP_1 PT 3. Dichiara che non ha diritto al ripristino dell'assegno sociale Cat. Controparte_1
AS n. 04014247 nell'importo di € 367,74, con decorrenza dal mese di gennaio 2021.
4. Conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
5. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti