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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/11/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione prima civile, nella persona del Giudice Dott. Emanuela
Marti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.1867/2019 promossa da:
e soci Parte_1 Parte_2
e (c.f. in pers. del
[...] Parte_3 P.IVA_1 curatore Dott. con il patrocinio dell' Avv. Marco Ripa del Foro di Padova, Parte_4 elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Padova, Galleria Trieste n.5
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell' Avv. Emanuela Controparte_1 CodiceFiscale_1
Gentile del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Vittorio
Veneto (TV), Via Fucini n.2
CONVENUTO
e contro
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7
[...] Controparte_8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE
Causa trattenuta a decisione all'udienza del 20.11.2025 sulle conclusioni così come depositate e da cui:
Conclusioni di parte attrice:
- Disporsi lo scioglimento della comunione degli immobili di cui in citazione, e, per l'effetto, disporsi la vendita all'incanto della piena proprietà degli immobili di cui è causa con formazione successiva di separate masse liquide da ripartirsi tra i singoli condividenti. - Ordinarsi al competente conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni/annotazioni. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, istanza istruttoria e produzione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni delle convenuta
In via pregiudiziale :
- Sospendere lo scioglimento della comunione per cinque anni, o quell'altro termine che sarà ritenuto di Giustizia, ex art. 1111, c.c.;
In rito :
a) Autorizzare la produzione dei seguenti atti e documenti, pure a mente dell'art. 153, secondo comma, c.p.c.: i. Avviso di vendita della curatela a t t r i c e, datato 21/9/2025; ii. C.T. o ffe r t a dalla curatela a t t r i c e, datata 1/6/2025, a firma;
come da separato ricorso;
Pt_5
b) Disporre la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, ex art. 189, c.p.c., e la concessione dei termini, ex art. 190, c.p.c., se, del caso, abbreviati nella misura che sarà ritenuta di
Giustizia, per il secondo comma di quest'ultima disposizione;
c) Con ogni provvedimento necessario e opportuno, anche di revoca e/o modificativo, in riferimento all'ordinanza, emessa alla decorsa udienza del 11/7/2025;
In via istruttoria :
a. Disporsi integrazione alla C.T.U., riportando l'esatta condizione e stima dei beni oggetto della divisione, e segnatamente in ordine alla quota del fallimento attore, alla luce della parziale implicita rinuncia, nonché ai corrispondenti rilievi e valori, espressi nella C.T. di parte, datata 1/6/2025, firmata
; Pt_5
b. Specificando l'eventuale esistenza di trascrizioni, iscrizioni, privilegi, limitativi della piena proprietà e del libero possesso, anche a tutela di ogni eventuale terzo acquirente e/o assegnatario;
c. Chiarendo la presenza di beni allibrati al fallimento attore, che invadono le parti comuni, oggetto del presente processo, come evidenziato nella C.T. di parte, datata 1/6/2025, firmata , Pt_5 nonché nelle dipendenti conseguenze, in punto di stima e di danno, in particolare quanto alla sottrazione di edificabilità degli enti comuni;
d. Formando il progetto divisorio tra i comunisti, fatto salvo l'eventuale conguaglio;
Nel merito e in principalità : 1) Accertare e dichiarare la rinuncia della curatela attrice, alla domanda di scioglimento della comunione, quanto al mappale 28 sub 12, con la cessazione della materia del contendere;
2) Disporsi la divisione in natura, in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, fatto salvo l'eventuale conguaglio;
3) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% dell'importo dei diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A., da distrarre in favore dell'Avv. Emanuele Gentile, difensore di Parte Convenuta, che si dichiara antistatario;
In subordine: − Porre le suestese spese, nel caso scioglimento mediante la vendita, a carico del ricavato della stessa, in prededuzione.
Riservata ogni ulteriore deduzione e conclusione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 09.11.2018, ritualmente notificato, il Controparte_9
ed altri adisce codesto Tribunale riferendo che socio
[...] Parte_2 illimitatamente responsabile della società , risulta proprietario pro quota di una Parte_1 serie di unità immobiliari, precisamente: un terreno agricolo, un'abitazione in appartamento al piano terra e primo all'interno di un fabbricato a prevalente destinazione residenziale, un'unità immobiliare ad uso annesso agricolo autonoma, siti nel Comune di Vigodarzere insieme ad altri soggetti. La presente azione è volta ad ottenere lo scioglimento della comunione su dette unità ex art.1111 c.c., per poter liquidare i creditori mediante vendita all'incanto con ripartizione del ricavato. Oltre ai contitolari degli immobili vengono citati anche due creditori iscritti in quanto litisconsorti necessari ex art.102 e 1113 c.c. Da ciò le indicate conclusioni.
Con comparsa del 27.06.2019 si costituisce , proprietario pro quota di una parte dei Controparte_1 beni oggetto di giudizio, eccependo in primis il mancato esperimento della mediazione condizione di procedibilità ex lege e rilevando che la vendita del compendio immobiliare al posto della divisione in natura sia pregiudizievole per il convenuto che utilizza direttamente parte dei beni citati. Si chiede la divisione in natura mediante il frazionamento delle quote autonome ovvero la sospensione della divisione affinchè si possa concedere al convenuto di affrontare il mutamento della condizione. Si indicano le rassegnate conclusioni.
Stante la regolarità delle notifiche è stata dichiarata la contumacia delle altre parti convenute.
In data 28.01.2020 si è svolta la mediazione, condizione di procedibilità ex lege con esito negativo.
La causa veniva istruita mediante disposizione di una C.T.U. sul seguente quesito: “Il C.T.U. esaminati gli atti ed i documenti disponibili, ispezionati i beni immobili in comunione, effettuate le visure presso il Catasto e la Conservatoria dei RRII, assunta ogni necessaria informazione anche presso i pubblici uffici : -descriva anche fotograficamente i beni di causa;
- accerti la sussistenza di eventuali dritti reali di terzi esistenti sui beni;
- accerti la regolarità urbanistica ed edilizia dei beni e la sussistenza delle condizioni di libera commerciabilità, indicando, laddove risultassero irregolarità
o problematiche, il quantum necessario per la sanatoria;
-accerti inoltre se vi siano creditori iscritti, acquisendo visure di iscrizioni e trascrizioni, e in caso positivo comunichi immediatamente al G.I. per la necessaria integrazione del contraddittorio;
-stimi il valore commerciale dei beni;
- valuti la divisibilità del bene secondo le quote dei comproprietari;
- rediga il corrispondente progetto di riparto anche articolato in diverse ipotesi tenendo conto della situazione di fatto e delle preferenze eventualmente espresse dalle parti, indicando eventuali conguagli in denaro;
tenti la conciliazione delle parti.” Con integrazioni del quesito relativamente ai frazionamenti da eseguirsi dopo redazione dei progetti divisionali e relativamente ai conguagli da determinarsi. C.T.U. nominato geom.
[...]
, deposito elaborato peritale in data 22.04.2022, integrazione depositata in data 08.02.2023 Per_1 ed in data 19.05.2023.
L'espletata istruttoria ha confermato in primis la titolarità in capo a di una quota Parte_2 di proprietà di taluni immobili siti in Vigodarzere (PD) che sono un'abitazione in appartamento al piano terra e primo piano all'interno di un fabbricato a prevalente destinazione residenziale;
un' unità immobiliare ad uso annesso agricolo autonoma di cui è proprietario per una quota pari a 250/1000 ed un terreno di cui risulta titolare di diritto di proprietà pari ad ¼. Parte attrice agisce nella posizione di fallimento relativo alla società di cui è socio illimitatamente Parte_1 Parte_2 responsabile.
L'espletata C.T.U., che si intende qui riportata e di cui si accolgono le risultanze, ha permesso di accertare la non divisibilità in natura degli immobili oggetto di divisione ed ha altresì rilevato la presenza di abusi oggetto di possibile sanatoria. Ciò è stato confermato e ribadito anche nelle integrazioni all'elaborato depositate laddove si afferma che :”…la divisione in natura della massa non sia possibile in quanto … la massa dei beni è divisibile in 3 parti non in 4 quanti sono i comproprietari.” (Integrazione CTU in atti del 19.05.2023 pag.3). La presenza di tali difformità rende impossibile una divisione ed una conseguente assegnazione, ciò in conformità di quanto disposto dalla normativa ed incontestatamente affermato dalla Suprema Corte (Cass.Civ. 25021.2019 S.U.) che vieta lo scioglimento della comunione di un immobile che presenta abusi edilizi non sanati. La stessa Corte precisa però che la divisione endoesecutiva ed endoconcorsule possano sottrarsi alla comminatoria di nullità di cui al D.P.R. 380/2001 art.46 e L.n.47 del 1985 art.40. Parte attrice agisce in qualità di fallimento relativo alla società di cui Parte_1 Parte_2
è socio illimitatamente responsabile, pertanto nel caso di specie, non potendosi addivenire
[...] ad una divisione in natura ed essendo nel caso possibile lo scioglimento della comunione anche in presenza di accertati abusi, non essendo raggiunto alcun accordo né essendo stata richiesta l'attribuzione degli immobili a ciascuna delle parti, è possibile disporre la vendita del compendio mediante fissazione delle aste. Parte attrice all'udienza del 20.11.2025 ha precisato di aver abbandonato ai sensi dell'art.104 L.F. il sub n.12 come da istanza autorizzata dal Giudice Delegato in data 04.11.2025, rinunciando all'azione sullo stesso, da ciò non potrà ritenersi tale unità facente parte del compendio oggetto di scioglimento. Il valore del compendio è stato stimato in €190.500,00=
(€123.500= immobile €63.000= terreno) (pag.11 elaborato depositato in data 22.04.2022).
Considerata la non divisibilità dell'immobile de quo viene richiesta la vendita all'incanto del bene che sarà disposta con successiva ordinanza.
Trattandosi di sentenza non definitiva le spese andranno liquidate al termine del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara sciolta la comunione relativa al compendio immobiliare:
- immobile sito in Vigodarzere (PD) Via Don Giulio Rettore n.18 così catastalmente censito al Catasto Fabbricati:
. foglio 16, particella 28, subalterno 10, piano T-1, categoria A/3, classe 2;
. foglio 16, particella 11 Bene comune non censibile
- CT Fg.16 Part.30 EU Are 36 Ca 36
2) dichiara l'indivisibilità del compendio immobiliare viste le risultanze della C.T.U.;
3) provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
4) spese al definitivo.
Padova, 20.11.2025
Il Giudice
Dott. Emanuela Marti