Sentenza 16 giugno 1987
Massime • 2
In tema di prelazione agraria, la comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo solo l'adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente dal proprietario alienante il fondo, soggetto diverso dall'eventuale acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall'Onere della prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'Esercizio di tale diritto (tra i quali la stessa qualità di affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono e compartecipe), che resta a suo carico secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.. ( V 1614/86, mass n 444983; ( V 1130/86, mass n 444633; ( V 475/83, mass n 425272; ( V 898/82, mass n 418748).*
In tema di prelazione e riscatto nei rapporti agrari, ove con pronuncia giudiziale venga riconosciuto che la scrittura privata, dedotta come preliminare e con tale qualifica comunicata all'affittuario ai fini della prelazione, abbia natura di contratto definitivo di compravendita del fondo, il trasferimento deve ritenersi perfezionato tra le parti con la stipulazione della vendita ed opponibile ai terzi solo dalla data della trascrizione della sentenza stessa, con la conseguenza che l'affittuario del fondo non può più esercitare il diritto di prelazione nei confronti del proprietario del fondo bensì solo il riscatto secondo la previsione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, in relazione alla legge n. 2 del 1979, con decorrenza da tale data del termine annuale decadenziale senza che possa diversamente rilevare l'eventuale trascrizione della domanda introduttiva del giudizio tendente all'accertamento dell'avvenuto trasferimento dell'immobile mediante scrittura privata, trattandosi di atto non equiparabile alle domande previste dall'art. 2652, n. 3, cod. civ., e che, quindi, non può giovarsi della trascrizione e dei relativi effetti. ( V 5802/82, mass n 423551; ( V 4482/76, mass n 383205).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/06/1987, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1987 |
Testo completo
In tema di prelazione agraria, la comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo solo l'adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente dal proprietario alienante il fondo, soggetto diverso dall'eventuale acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall'Onere della prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'Esercizio di tale diritto (tra i quali la stessa qualità di affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono e compartecipe), che resta a suo carico secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.. ( V 1614/86, mass n 444983; ( V 1130/86, mass n 444633; ( V 475/83, mass n 425272; ( V 898/82, mass n 418748).*