Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
L'operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 cod. civ., se non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di avere notizia dell'atto a lui diretto, presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto. Ne consegue che, allorquando risulti che il destinatario dell'atto abbia cambiato indirizzo (come nel caso, nel quale l'atto sia stato comunicato a mezzo posta ed in sede di consegna sia risultato quel cambiamento ed il plico postale sia stato restituito al mittente, senza rilascio dell'avviso di giacenza, essendo risultate inapplicabili le norme postali che disciplinano la consegna di plichi al destinatario assente), deve escludersi la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'art. 1335 cod. civ. e della consequenziale presunzione legale di conoscenza, poiché la comunicazione non si può intendere giunta all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando, d'altro canto, che il destinatario abbia pattuito con il soggetto che gli invia la comunicazione l'obbligo di comunicare il cambiamento di indirizzo e non l'abbia adempiuto, potendo semmai tale inadempimento giustificare l'eventuale esonero del soggetto, che doveva provvedere alla comunicazione entro un certo termine, dal rispetto del termine pattuito (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla comunicazione di un recesso di una banca da un contratto di conto corrente).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso l'avvocato EMANUELE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MANISCALCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ROLO BANCA 1473 SpA già CREDITO ROMAGNOLO SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 14000/97 proposto da:
ROLO BANCA 1473 SpA, derivante dalla fusione del CREDITO ROMAGNOLO SpA e della CARIMONTE BANCA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ZANARDELLI 20, presso l'avvocato LUIGI ALBISINNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO BERGOMI, CAVAZZONI PEDERZINI G., giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AS RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 490/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata l'11/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ricci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Bergomi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.4.81 il Credito Romagnolo S.p.A., premesso di essere creditore della S.p.A. ASPA, Atomizzatori Semoventi di Prodotti dell'Agricoltura, della somma di lire 80.545.849 oltre interessi, per saldi passivi di due conti correnti e per accredito su detti conti di ricevute bancarie rimaste insolute e di aver comunicato alla società ed ai suoi fideiussori Felice CO, ND TT e Fabrizio AR, con raccomandata del 28.4.81, la chiusura di detti conti invitandoli, senza esito, a provvedere all'immediato pagamento di ogni sospeso, chiedeva al Presidente del Tribunale di Modena l'emissione di un decreto ingiuntivo dell'importo sopra indicato nei confronti della società debitrice e dei fideiussori.
Avverso il decreto, emesso lo stesso giorno, l'ASPA ed i fideiussori proponevano opposizione. Sostenevano che la banca non aveva comunicato di voler recedere dal contratto - ai sensi degli artt. 6 e 7 delle condizioni generali di contratto che imponevano un preavviso minimo di un giorno - perché le lettere raccomandate erano state inviate ad indirizzi diversi da quelli effettivi e ben noti all'azienda di credito, che, a causa dell'illecito comportamento della banca, avevano subito gravi danni. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni.
Il Credito Romagnolo resisteva deducendo che le raccomandate contenenti la comunicazione di recesso erano state inviate all'indirizzo indicato dalla società e dai fideiussori al momento della costituzione del rapporto e che l'eventuale cambiamento avrebbe dovuto essere comunicato alla banca per iscritto;
rilevava, ancora, che la società, inadempiente, era decaduta dal beneficio del termine, decadenza estensibile automaticamente ai fideiussori. Nel corso del giudizio il AR versava al Credito Romagnolo la somma richiesta "con riserva di ogni diritto e pretesa fatti valere nel giudizio di opposizione".
Con sentenza non definitiva Il Tribunale di Modena revocava il decreto ingiuntivo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio. La Corte d'Appello di Bologna, decidendo sull'impugnazione proposta dal Credito Romagnolo, osservava, per quanto ancora rileva, che la banca aveva dato il preavviso di un giorno con lettera raccomandata del 28 aprile 1981, inviata agli indirizzi indicati dalla società e dai fideiussori al momento della conclusione del contratto;
che, comunque, l'esigibilità dei crediti conseguiva alla decadenza del debitore dal beneficio del termine, automaticamente estensibile ai garanti.
Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione il AR e, con distinto ricorso, anche la Soc. ASPA, il CO e la TT.
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società e dai garanti CO e TT. In accoglimento del ricorso proposto dal AR, cassava la sentenza impugnata e rimetteva la causa avanti ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Rilevava che la corte bolognese (a) non aveva accertato se le lettere raccomandate di preavviso inoltrate dal Credito Romagnolo fossero pervenute a conoscenza dei destinatari ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. e (b) non aveva verificato se le parti avessero convenzionalmente derogato alla disciplina legale della decadenza dal beneficio del termine.
Con sentenza 11.4.1997 la corte di rinvio, dopo aver rilevato che la sentenza d'appello era passata in giudicato nei confronti della società ASPA. e dei fideiussori CO e TT perché il ricorso per cassazione da loro proposto era stato dichiarato inammissibile, rigettava l'opposizione proposta dal AR. Osservava:
-che i giudici di legittimità avevano solo rilevato che la corte di merito aveva trascurato di accertare se la raccomandata fosse effettivamente pervenuta a conoscenza dei destinatari;
-che la circostanza che la raccomandata fosse giunta all'indirizzo indicato - come si desumeva dalla dicitura "partito dal recapito" apposta dall'incaricato alla consegna sull'avviso di ricevimento - realizzava gli effetti previsti dall'art. 1335 c.c. perché la mancata effettiva conoscenza della lettera era imputabile a colpa del destinatario che aveva abbandonato il recapito senza darne comunicazione scritta alla banca;
-che non era possibile stabilire se era stato osservato il termine di preavviso di "almeno un giorno" - e quindi di ventiquattro ore tra la data di arrivo della raccomandata (29 aprile) e quello di emissione del decreto ingiuntivo (30 aprile) - convenzionalmente stabilito;
-che le parti non avevano derogato alla disciplina legale dalla decadenza dal termine con la conseguenza che con la raccomandata, spedita il 28 aprile e da presumersi pervenuta al destinatario il 29 aprile, la banca aveva osservato l'onere di richiedere per iscritto il pagamento al fideiussore come stabilito nella clausola g) del contratto di fideiussione.
Propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, il AR.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato la Rolo Banca 1473 S.p.A. che ha incorporato il Credito Romagnolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Il ricorso principale non è fondato.
Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione, giudicando sul ricorso proposto dal AR, ha ritenuto definitivamente accertata l'insolvenza della società, desunta dalla Corte d'Appello dalla emissione di molteplici assegni "allo scoperto" ha poi rilevato che la corte di merito (a) si era limitata ad accertare che la missiva raccomandata contenente la comunicazione del recesso fosse stata spedita e non anche che fosse pervenuta a conoscenza dei destinatari e (b) aveva ritenuto applicabile la disciplina prevista dall'art. 1186 c.c. senza stabilire preventivamente se la regolamentazione convenzionale pattuita costituisse deroga sia alla norma sul recesso (art. 1845 c.c.) che a quella sulla decadenza dal termine (art. 1186 c.c.), con conseguente preclusione, in tutto o in parte, della disciplina legale.
La corte di rinvio ha giudicato valida la comunicazione contenente la dichiarazione di recesso, inviata dalla Banca al AR il 28 aprile e pervenuta il giorno successivo, ma non provata la circostanza che dalla data di arrivo (29 aprile) alla data di emissione del decreto ingiuntivo (30 aprile) fosse trascorso il termine di preavviso convenzionalmente stabilito di "almeno un giorno"; ha ritenuto che le parti, con la regolamentazione convenzionale, non avessero inteso derogare alla disciplina legale della decadenza dal termine non ravvisandosi alcuna incompatibilità nè sul piano logico ne' su quello dell'attuazione pratica tra l'art. 6 lett.c) del contratto ("la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla") e l'art. 1186 c.c. In base a tali premesse - e avendo stabilito che il creditore aveva fondato la sua pretesa non soltanto sulla comunicazione del recesso e sulla richiesta di pagamento inoltrata in base al contratto ma anche sullo stato di insolvenza della S.p.A. ASPA che legittimava, a suo dire, la richiesta di immediato pagamento - la corte di rinvio ha ritenuto efficace la richiesta formulata per iscritto con la raccomandata. Ha conclusivamente affermato che, a causa dell'insolvenza della società debitrice, definitivamente accertata, non era necessario il termine di preavviso;
che la tesi della banca - secondo cui la richiesta scritta prevista dal contratto poteva anche identificarsi nel ricorso per decreto ingiuntivo - era superata dalla circostanza che l'avviso per iscritto, pur senza il rispetto del termine di almeno un giorno convenuto, doveva ritenersi ritualmente effettuato;
che, pertanto, la banca, prima di agire in via monitoria, aveva assolto ogni suo onere.
La corte di rinvio è pervenuta alla decisione oggi impugnata rilevando (a) che a causa dell'insolvenza della società - accertata con statuizione definitiva - la banca creditrice aveva diritto di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c.;
(b) che la comunicazione di recesso inviata dalla banca doveva ritenersi pervenuta a conoscenza del destinatario il giorno dell'arrivo all'indirizzo indicato;
(c) che, pur se tale comunicazione scritta non soddisfaceva l'obbligo convenzionalmente assunto di un preavviso di "almeno un giorno", il decreto ingiuntivo era egualmente legittimo per l'accertata decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. Si è ritenuto opportuno riassumere l'iter processuale perché entrambi i motivi di ricorso - con i quali il AR, con argomentazioni condivisibili, contesta unicamente la ritualità della comunicazione di recesso - non possono determinare l'annullamento della sentenza impugnata, solo in parte fondata sulla statuizione censurata, ma la sua correzione in diritto.
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c., il AR sostiene che da parte della banca procedente non era stato rispettato l'obbligo di preavviso di almeno un giorno e tale obbligo non poteva considerarsi assolto - come erroneamente ritenuto in sentenza - dalla lettera spedita dalla banca il 28 aprile. Il destinatario, infatti, non aveva avuto conoscenza della richiesta, ne' avrebbe potuto averne dal momento che la raccomandata non era stata recapitata al suo domicilio;
non poteva, pertanto, operare la presunzione di conoscenza che l'art. 1335 c.c. collega all'arrivo a destinazione dell'atto e, per la stessa ragione, non poteva essere ascritta a sua colpa la mancata conoscenza del suo contenuto.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia motivazione illegittima e contraddittoria della sentenza nel punto in cui si afferma che, perché operi la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, è sufficiente che il plico tocchi l'indirizzo di quest'ultimo senza tuttavia che ivi permanga o lasci traccia di sè.
La corte bolognese ha ritenuto che la comunicazione del recesso dovesse presumersi conosciuta perché il plico era stato portato all'indirizzo del destinatario;
che l'abbandono del recapito da parte del destinatario (con conseguente restituzione del plico al mittente, senza rilascio dell'avviso di giacenza) non interferiva con l'applicazione della presunzione di conoscenza giacché il plico era stato legittimamente inviato all'indirizzo risultante dal contratto, vi era pervenuto regolarmente e la sua mancata effettiva conoscenza era dipesa dal comportamento colposo del destinatario "partito dal recapito".
La soluzione adottata dai giudici di merito non può essere condivisa. La norma invocata - che stabilisce a carico del destinatario la presunzione di conoscenza della comunicazione "se non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia" - presuppone che la comunicazione giunga al suo "indirizzo", con tale termine intendendo, il luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso si da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (Cass. 3908/92, 6471/87, 4083178). La pacifica circostanza che il AR avesse cambiato indirizzo - circostanza che rende, ovviamente, inapplicabili le disposizioni del codice postale che disciplinano la consegna dei plichi al destinatario assente - esclude la sussistenza del presupposto dell'art. 1335 c.c. ("che la comunicazione giunga all'indirizzo del destinatario") e la conseguente applicazione della presunzione legale di conoscenza.
L'inosservanza dell'obbligo del AR convenzionalmente pattuito di comunicare alla banca il cambiamento di indirizzo può essere valutato ad altri fini (quale, ad esempio, l'eventuale esonero della banca dell'obbligo di comunicare il recesso con il rispetto del termine stabilito) ma, per evidenti ragioni di ordine logico, non può mai giustificare la presunzione che il plico contenente la comunicazione sia pervenuto all'indirizzo del destinatario legittimando l'ulteriore presunzione di conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario.
Stabilito, quindi, che il AR non ebbe conoscenza (effettiva o presunta) dell'atto di recesso inviato con la missiva spedita il 28 aprile e seguendo le successive argomentazioni esposte dal giudice di rinvio e dal ricorrente non censurate, la legittimità del decreto ingiuntivo deve essere egualmente confermata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la decadenza dal beneficio del termine, che l'art. 1186 c.c. prevede al fine di tutelare il creditore, non consegue automaticamente per la sopravvenuta insolvenza ma occorre, perché essa si verifichi, che il creditore richieda l'immediato pagamento del credito. Tale richiesta - che integra un atto unilaterale recettizio e quindi con effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore - può essere eseguita con la domanda giudiziale o con il ricorso per ingiunzione (Cass. 5371/89) Nel caso che ci occupa, deve ritenersi accertato, con statuizione non censurata, (a) che le parti, pur avendo convenzionalmente pattuito un termine, non avevano derogato alla disciplina legale e, in particolare, alla disposizione dell'art. 1186 c.c. ("decadenza dal termine"); (b) che il debitore era divenuto insolvente:
Consegue da tali premesse che - nonostante l'inefficacia della comunicazione dell'avvenuto recesso - con la notifica del decreto ingiuntivo la banca ha adempiuto all'onere di richiedere al debitore, decaduto dal beneficio del termine, il pagamento del debito con conseguente legittimità del decreto opposto.
In questi termini corretta la motivazione, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999