TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/12/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3738 del 2023, promossa da:
(c.f. Parte_1
, P.IVA ), nonché da (CF C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
) e da ( , con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ZO NN
Contro
(c.f. e per essa, quale mandataria in persona CP_1 P.IVA_2 CP_2
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. NOLE' DOMENICO
* * *
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc);
CONCLUSIONI:
- per le parti opponenti:
“Parte opponente si richiama alle conclusioni già svolte e contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed in prima memoria ex art. 171 te cpc dd. 8.3.2024.
Precisa, in particolare che è dirimente nel caso di specie che venga disposta la chiamata in causa di
CP_3
Si insiste inoltre per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 171ter cpc nonché per l'accoglimento delle istanze svolte nella memoria istruttoria di replica alle quali integralmente si richiama”
1 Si riportano pertanto le conclusioni di cui alla I memoria ex art. 171 ter c.p.c.:
“In via Preliminare
i) alla luce delle eccezioni avversarie, autorizzarsi ex art. 269, terzo comma, cpc, la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante p-t con sede legale e Direzione Controparte_4
Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano, per tutte le ragioni esposte in narrativa con conseguente differimento della prima udienza al fine di consentire al terzo chiamato di costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di legge e con conseguente assegnazione di termine perentorio per la notifica dell'atto di citazione di terzo a carico di parte attrice opponente.
ii) Accertato dichiarato che la presente opposizione è fondata su prova scritta e che il credito ingiunto non è certo liquido ed esigibile ci si oppone sin da ora alla concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc al decreto ingiuntivo n. 1145/2023 dd.
2.5.2023 reso dal Tribunale di
Treviso nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 2261/2023;
iii) accertato dichiarato che la convenuta opposta ha omesso di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria dichiararsi l'improcedibilità dell'azione e/o assegnare all'opposta termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio;
Nel merito
1. Accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa che il mutuo fondiario per cui è causa è
“condizionato” e comunque contraddittorio nelle sue clausole negoziali con riferimento alla messa a disposizione delle somme mutuate per tutti i motivi di cui in narrativa. Per l'effetto accertare e dichiarare la nullità nel contratto di mutuo chirografario n. 8206219 dd. 13.3.2019 per difetto di causa, per i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
1145/2023 dd.
2.5.2023 reso dal Tribunale di Treviso nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 2261/2023 e condannare in persona del legale rappresentante e/o CP_1
in persona del legale rappresentante pt alla ripetizione di interessi, spese illegittime e CP_4
interessi corrisposti nel corso dell'esecuzione del contratto di mutuo.
2. Accertarsi e dichiararsi che il contratto di mutuo per cui è causa è stato contratto per procedere ad estinzione di altra esposizione debitoria verso lo stesso istituto bancario. Per l'effetto accertare e dichiarare la nullità nel contratto di mutuo chirografario n. 8206219 dd. 13.3.2019 per difetto di causa, per i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
2 1145/2023 dd.
2.5.2023 reso dal Tribunale di Treviso nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 2261/2023 e condannare in persona del legale rappresentante e/o CP_1
in persona del legale rappresentante pt, eventualmente anche in solido tra loro, alla CP_4
ripetizione di interessi, spese illegittime e interessi corrisposti nel corso dell'esecuzione del contratto di mutuo.
3. Accertare e dichiarare con riferimento al contratto di mutuo chirografario . 8206219 dd.
13.3.2019 nonché con riferimento al contratto di apertura di credito sul conto corrente n.
102963924 la sussistenza di: (a) usura;
(b) indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali relative al piano di ammortamento;
c) violazione delle norme sulla trasparenza per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare decreto ingiuntivo n. 1145/2023 dd.
2.5.2023 reso dal Tribunale di
Treviso nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 2261/2023 e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pt e/o in persona del legale CP_1 CP_4
rappresentante p-t, eventualmente anche in solido tra loro, alla rifusione in favore dI
[...]
di quanto indebitamente corrisposto per la somma complessiva non Parte_1
inferiore a € 14.200,00.= a titolo di interessi, spese illegittime e interessi legali ricalcolati al tasso bot
– ovvero quella diversa e maggiore somma che verrà ritenuta all'esito del presente giudizio - e conseguentemente disporre la compensazione giudiziale tra quanto il Parte_4
così come anche i garanti – fossero tenuti a corrispondere a e/o a
[...] CP_1 CP_4
e quanto quest'ultima sarà tenuta a restituire all'esito del presente giudizio;
[...]
4. Accertato e dichiarato per i motivi tutti di cui in narrativa il venir meno, la nullità (anche parziale) e/o l'illegittimità delle garanzie personali fideiussorie prestate dalla sig.ra Parte_2
e dalla Sig.ra revocarsi nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. Parte_5
1145/2023 dd.
2.5.2023 reso dal Tribunale di Treviso nel procedimento per ingiunzione rubricato al numero 2261/2023;
Nel merito in via RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui in narrativa che ha illegittimamente CP_4
Parte erogato credito a di al solo scopo di procedere al risanamento della Parte_1
propria posizione creditizia e per l'effetto condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pt e/o in persona del legale rappresentante pt eventualmente anche in CP_4
3 Parte solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti di di della Parte_1
complessiva somma di euro 60.000,00.= o in quella diversa che riterrà all'esito del presente procedimento;
in via riconvenzionale subordinata
Accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui in narrativa che ha concorso ex art. 1227 cc CP_3
Parte alla causazione dello stato di disseto di di e per l'effetto condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pt e/o in persona del legale CP_1 CP_4
rappresentante pt, eventualmente anche in solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti di
Parte
di della complessiva somma di euro 40.000,00.= o in quella diversa Parte_1
che riterrà all'esito del presente procedimento;
In ogni caso:
- spese e compensi di avvocato interamente rifusi.
In via istruttoria:
- disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la e gli CP_5
opponenti sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato;
- Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testimoni nei termini di legge ed all'esito delle difese avversarie”
- per la parte opposta:
“IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA
- concedere, in presenza dei relativi presupposti di legge, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ciò, anche prima dell'udienza di trattazione, previa fissazione di udienza,
deputata alla decisione in ordine all'istanza ex art. 648 c.p.c., e calendarizzata in via anticipata rispetto non solo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., ma finanche alle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.;
- disattendere l'istanza avversaria di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa;
- non ammettere gli inammissibili documenti ex adverso prodotti;
- non ammettere la prova testimoniale proposta dagli opponenti;
- in ogni caso:
4 a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opposta cessionaria, subentrata nella sola posizione creditoria dei rapporti bancari interessati dai saldi ingiunti, in ordine a tutte le contestazioni e domande, anche petitorie e di risarcimento danni, relative ad atti e fatti antecedenti l'avvenuta cessione;
b) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori in merito all'azione di ripetizione di asseriti indebiti, non avendo peraltro i medesimi effettuato alcun pagamento e non potendo comunque domandare alcuna ripetizione e/o compensazione tra i saldi dei diversi rapporti azionati,
tantomeno meno nei confronti di Controparte_1
NEL MERITO
- rigettare in ogni caso tutte le domande proposte (comprese quelle istruttorie, come sopra richiamate) in quanto infondate e comunque non provate e confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in atto;
- per la sola (non creduta) ipotesi di modifica o revoca del decreto ingiuntivo – e comunque salvo gravame – condannare gli opponenti in via solidale al pagamento del medesimo importo ingiunto ovvero del diverso importo, inferiore o superiore, che dovesse risultare all'esito del giudizio.
- Con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
DITTA INDIVIDUALE e Parte_1 Parte_2
– queste ultime quali garanti - hanno contestualmente proposto Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1145 / 2023, ottenuto dall'opposta per il pagamento della somma di € 113.838,62, oltre interessi e spese, quale esposizione maturata dalla predetta ditta con riferimento a mutuo chirografario e ad apertura di credito in conto corrente.
Gli opponenti hanno più in particolare contestato: a) l'abusiva concessione del credito;
b) il difetto di titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria;
c) il difetto dei requisiti ex art. 106
t.u.b. in capo alla cessionaria del credito;
4) la nullità del mutuo e la mancata effettiva erogazione delle somme;
5) l'erroneità della quantificazione del credito azionato e la sussistenza di addebiti illegittimi e/o clausole nulle (per usurarietà originaria e/o sopravvenuta, anatocismo, spese non pattuite, difformità dell'i.s.c. effettivo rispetto a quello indicato, et coetera); 6) la nullità delle
5 fideiussioni ex art. 4 comma 4 di cui al decreto del ministero delle attività produttive del 23
settembre 2005; 7) l'abusività della clausola di deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, la liberazione dei garanti.
La convenuta si è costituita in giudizio, evidenziando l'infondatezza dell'opposizione,
nonché eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a domande proposte avverso soggetto terzo non costituitosi in giudizio.
L'attrice ha quindi chiesto di essere autorizzata alla chiamata del terzo ex art. CP_3
171 ter comma I n. 1) c.c., a seguito della costituzione in giudizio della convenuta.
E' stato emesso il seguente provvedimento istruttorio, ovvero:
“… considerato che l'iniziativa non risulta conseguenza delle difese dell'opposta, in quanto è detta parte opposta - di converso - ad essere più propriamente difesa a seguito della determinazione – ad opera di parte opponente - di formalizzare in uno al proprio atto introduttivo di opposizione le seguenti specifiche domande, ovvero:
“accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui in narrativa che ha illegittimamente CP_3
erogato credito a al solo scopo di procedere al risanamento della Parte_1
propria posizione creditizia e per l'effetto condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pt al risarcimento del danno nei confronti di della Parte_1
complessiva somma di euro 60.000,00.= o in quella diversa che riterrà all'esito del presente procedimento” e “in via riconvenzionale subordinata Accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui
Parte in narrativa che ha concorso ex art. 1227 cc alla causazione dello stato di disseto di CP_3
di e per l'effetto condannare in persona del legale Pt_1 Parte_1 CP_1
Parte rappresentante pt al risarcimento del danno nei confronti di di della Parte_1
complessiva somma di euro 40.000,00.= o in quella diversa che riterrà all'esito del presente procedimento”;
riservata ogni ulteriore valutazione sulla questione pregiudiziale di rito del difetto di legittimazione passiva dell'opposta, per come eccepita a seguito della specifica formulazione – nei confronti di
– delle predette domande;
CP_1
p.t.m.
rigetta
6 l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (…)”. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente a mezzo del deposito delle memorie ex art. 171
ter c.p.c.
E' stata concessa l'esecuzione provvisoria del D.I. n. 1145 / 23, emesso dal Tribunale di
Treviso e pubblicato in data 2 maggio 2023, limitatamente alla posizione della debitrice principale . Parte_1
E' stata di converso rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria al D.I.
n. 1145 / 23, emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 2 maggio 2023, con riferimento alla posizione delle garanti e Parte_5 Pt_2
.
[...]
E' stato altresì rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in controversia in materia di rapporti bancari, differendo il giudizio con tempistiche tali da consentirne l'introduzione e contestualmente prospettando, ex artt. 183 e 185 bis c.p.c., un bonario componimento contraddistinto da pagamento a favore dell'opposta di 2/3 della somma ingiunta, esclusi interessi e spese del monitorio e con compensazione delle spese di lite di questa opposizione.
La sola parte opposta ha aderito a tale ipotesi di soluzione bonaria, per come desumibile dal verbale di negativo esperimento della mediazione obbligatoria.
E' stata quindi rigettata la richiesta di c.t.u., in quanto esplorativa.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, assegnando termine per note conclusive sino al 11 ottobre 2025, con fissazione di successivi incombenti ex artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c. per il 14 novembre 2025.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata, per i motivi e nei limiti che si vanno ad esporre.
7 1.Deve osservarsi innanzitutto, in via pregiudiziale di rito e per le ragioni già in precedenza sommariamente evidenziate, che sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'opposta, per come eccepita da stessa, con riferimento alle domande CP_1
riconvenzionali proposte nei confronti di soggetto che non è parte del giudizio, ovvero
CP_3
Per quanto riguarda la posizione della debitrice principale - previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità formulata, in quanto nelle more la mediazione obbligatoria è stata ritualmente esperita - si osserva a questo punto che tutti i motivi di opposizione proposti dalla ditta debitrice sono infondati, atteso che:
a) quanto all'abusiva concessione del credito, sussiste come sopra esposto il difetto di legittimazione passiva dell'opposta, rispetto a domande riconvenzionali proposte nei confronti di soggetto non parte del giudizio (profilo relativo alla condizione dell'azione e non al merito), contestualmente omettendo di chiederne la tempestiva autorizzazione alla chiamata in causa, risultando pertanto superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla questione;
b) quanto al difetto di titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria, fermo restando che si rinviene inequivoca dichiarazione della cedente, si osserva altresì che è stato prodotto estratto della Gazzetta Ufficiale ove è stato pubblicato l'avviso relativo alla cessione del credito di cui trattasi, nell'alveo della quale si rinvengono tutte le indicazioni utili a chiarire quali siano i requisiti dei crediti ceduti (il tutto da valutarsi peraltro unitamente al possesso della documentazione contrattuale di riferimento in capo all'opposta);
c) quanto all'eccezione di mancanza dei requisiti ex art. 106 t.u.b. in capo alla cessionaria del credito, va richiamata la recente e condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, n.
7243 del 18.03.2024;
d) quanto all'eccezione di nullità del mutuo e di mancata effettiva erogazione delle somme, va richiamata la recente e condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, n. 5841 del 05/03/2025, secondo cui “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si
8 perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”;
e) quanto alle contestazioni relative all'erroneità della quantificazione del credito azionato e alla sussistenza di addebiti illegittimi e/o clausole nulle (per asserita usurarietà originaria e/o sopravvenuta, anatocismo, spese non pattuite, difformità dell'i.s.c. effettivo rispetto a quello indicato, et coetera): le doglianze risultavano del tutto genericamente prospettate.
L'opposizione proposta dalla debitrice principale è pertanto infondata e va rigettata, con conseguente conferma del D.I. n. 1145 / 23, emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 2 maggio 2023, limitatamente alla posizione della debitrice principale
[...]
. Parte_1
2. Per quanto riguarda la posizione delle garanti, si osserva che va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità, da intendersi proposta ex art. 4 comma 4 di cui al decreto del ministero delle attività produttive del 23 settembre 2005 (ove per le operazioni garantite anche dal fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/96 prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale,
assicurativa e bancaria” e che “sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”) in quanto nel caso di specie risulta stata chiesta la presentazione di garanzia personale.
Tanto premesso, quanto alla deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. - fermo restando che nel caso di specie non si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia, in quanto la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta di cui all'art. 6 delle fideiussioni azionate non impone anche il pagamento senza eccezioni (cfr. Cassazione. Sez. 2, n. 19693
del 17/06/2022) - è dirimente il fatto che le garanti risultano qualificabili quali consumatori.
9 Non risulta, infatti, che e abbiano Parte_5 Parte_2
agito in base ad alcun collegamento funzionale con la debitrice principale, non essendo (né
risultando essere state in precedenza) dette parti amministratrici o titolari di partecipazioni della ditta debitrice. Sul punto, peraltro, non si rinvengono particolari contestazioni ad opera dell'opposta (se non quelle formulate, ad altro titolo, per contestare l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. – cfr. memoria di costituzione in atti).
Tanto evidenziato, si osserva pertanto che la pattuizione di cui all'art. 5 dei contratti di finanziamento per cui è causa e prodotti dall'opposta quali documenti numero 3 e numero
4 – che introduce limiti alla facoltà di proporre le eccezioni di cui all'art. 1956 c.c., elevando a 36 mesi il termine entro il quale l'istituto di credito deve attivarsi per far valere le proprie pretese creditorie – è da intendersi vessatoria ex art. 33 comma I di cui al d.lgs. n. 206 / 05 e non risulta oggetto di pattuizione individuale, ex art. 34 comma 4 di cui al d.lgs. 206 / 2005.
Pertanto, accertata ex art. 36 comma I di cui al d.lgs. n. 206 / 2005, la nullità della predetta clausola, va verificato se la banca abbia (o meno) proposto le sue istanze contro il debitore entro il termine di legge di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. e le abbia - altresì - con diligenza coltivate.
La risposta è negativa, in quanto la risoluzione dei rapporti risale al marzo del 2020, in assenza di documentazione comprovanti successive iniziativa, financo di natura stragiudiziale, sino al deposito del ricorso monitorio del marzo del 2023.
Le garanti devono pertanto intendersi liberate da ogni impegno fideiussorio assunto,
risultando superfluo ogni ulteriore approfondimento sulle ulteriori eccezioni formulate dalle predette.
L'opposizione proposta da e ., per Parte_5 Parte_2
quanto sopra esposto, è fondata, con conseguente revoca del D.I. n. 1145 / 23, emesso dal
Tribunale di Treviso e pubblicato in data 2 maggio 2023, limitatamente alla posizione delle predette garanti.
3. Sussistono infine le ragioni per una compensazione delle spese di lite, vista la soccombenza reciproca, in quanto le parti opponenti hanno opposto il decreto di cui trattasi con il medesimo patrocinio e, se è vero che il decreto è stato revocato con
10 riferimento alla posizione delle sopra citate garanti, va altresì considerato che l'opposizione contestualmente spiegata dalla debitrice principale si è rilevata infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) previo accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito dell'opposta di difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande riconvenzionali proposte nei confronti di soggetto che non è parte del giudizio, ovvero oltre che previo rigetto CP_3
dell'eccezione di improcedibilità formulata, rigetta l'opposizione proposta dalla debitrice principale in quanto Parte_1
infondata; per l'effetto, conferma il D.I. n. 1145 / 23, emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 2 maggio 2023, limitatamente alla posizione della predetta debitrice principale Parte_1
2) accertata, ex art. 36 comma I di cui al d.lgs. n. 206 / 2005, la nullità delle clausole di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., di cui all'art. 5 di entrambe le fideiussioni azionate,
accoglie l'opposizione proposta da e Parte_5 Pt_2
, per l'effetto revocando il D.I. n. 1145 / 23, emesso dal Tribunale di Treviso e
[...]
pubblicato in data 2 maggio 2023, limitatamente alla posizione delle predette garanti e . Parte_5 Parte_2
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 24/12/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
11