Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 340
Articolo 2
Versione
1 novembre 1991
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, fatta a Roma il 5 febbraio 1990.
Entrata in vigore il 1 novembre 1991