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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5292/2024 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PALADINI IVAN
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. MARTUCCI Controparte_1
LUCIANO
-INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. PAPALATO M. ROSARIA
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) nel merito, con riferimento ai debiti per cui l'Agente della riscossione sta procedendo, accertarne
l'illegittimità della CPI opposta per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente ricorso;
In punto di fatto ha rappresentato di aver proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 05976202400001200 limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920170015698579, ed il ruolo sotteso, avente ad oggetto premi assicurativi, per gli anni di imposta 2011, 20212, 2013, 2014 , importo complessivo di € 18.066,51.
In particolare, rappresenta:
1 Cont
- che in data 17.04.2024 l'odierno ricorrente riceveva la notifica a mezzo pec della uddetta , che nel dettaglio riportava elencata la cartella esattoriale sopra descritta, relativa a premi assicurativi , per gli anni dal 2011, 2012, 2013 e 2014 attribuiti alla competenza di Codesto On. Giudice del Lavoro
(Doc. 1) ;
- che di tale cartella di pagamento, come elencata nel dettaglio della CPI oggi opposta, scaturisce da un verbale ispettivo INPS mai notificato al ricorrente, e dal successivo avviso di addebito INPS mai ritualmente notificato al ricorrente;
Cont
- che tutti gli atti emessi da ed INAIL sono stati oggetto di precedenti giudizi davanti al Tribunale del Lavoro di Lecce e davanti alla Corte d'Appello di Lecce, ed attualmente risulta pendente il ricorso in
CA ;
- che la ricorrente inviava istanza di sgravio del 25.05.2022, con il patrocinio dell'Avv. Ivan Paladini
(Doc. 2), relativa alla precedente intimazione di pagamento, già opposta, che il concessionario non trasmetteva agli enti in violazione dell'art. 1, comma 539 della legge n. 228/2012, e comunque rimaneva inevasa ad opera degli enti impositori, pertanto altra soluzione non vi era, se non adire la competente autorità giudiziaria, per la tutela degli interessi dell'attrice;
Eccepisce: a) Illegittimità CPI in virtù della pendenza del ricorso in CA in ordine al titolo sotteso;
b) Illegittimità CPI in virtù della invalidità dell'avviso di addebito e del verbale ispettivo INPS;
c) Illegittimità CPI in virtù della giuridica inesistenza della cartella di pagamento per omesso invio al ricorrente, mancata abilitazione dei soggetti notificatori.
Si sono costituiti e INAIL ribadendo la correttezza del proprio operato. CP_4
1) Va fatto presente che il motivo sub a) appare assolutamente infondato. Infatti, la cartella sottesa alla presente CPI è la numero n. 05920170015698579. Essa cartella non risulta oggetto del giudizio di appello di cui alla sentenza n. 697/22 in atti e asseritamente oggetto di ricorso per cassazione. Infatti, oggetto di quel giudizio era un certificato di variazione
INPS. Né alcun rilievo ha la pendenza di un giudizio per cassazione rispetto alla presente
CPI.
2) Con riferimento alla cartella, la stessa risulta notificata via pec. Tale circostanza non appare assolutamente contestata da parte ricorrente (sono presenti le pec in atti) che, anzi, nelle note di trattazione contesta che l'invio delle pec sia stato effettuato da indirizzo del
2 concessionario non iscritto in pubblici registri. Tale argomentazione appare smentita dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 18864/2023) e pertanto essa va rigettata.
Data per assodata la notifica della cartella e della comunicazione preventiva qui impugnata, si deve affermare come nessuna opposizione recuperatoria sia stata effettuata. Questo senza considerare che – teoricamente – la mancata impugnazione della cartella potrebbe determinare l'inammissibilità del giudizio per cassazione in ordine all'azione di accertamento rispetto al certificato di variazione alla base della cartella stessa (Cass.
6199/2024).
3) Rispetto al verbale ispettivo INPS, come detto pende giudizio per cassazione (anche se non vengono fornite informazioni sul punto, p.es. numero di ruolo). In ogni caso, non appaiono ricorrere i presupposti per l'applicazione dell'art. 337 cpc in quanto la mancata impugnazione della cartella cristallizza l'accertamento del fatto in parte qua.
4) rispetto allo sgravio ex l. 228/2012, da un lato si fa presente che tale motivo viene esplicitato solo nelle note di trattazione. In ogni caso, va fatto presente come lo stesso sia infondato. Infatti, la citata normativa prevede una causalizzazione delle richieste di sgravio.
Parte ricorrente ha prodotto la propria istanza che appare assolutamente generica e come tale non rispondente al paradigma legale (art. 1 c. 538 l. cit.). Quindi – già per questo – inidonea a produrre gli effetti di legge. Inoltre, parte ricorrente non ha minimamente allegato la tempestività di quella istanza e la stessa norma ne prevede una temporizzazione.
Inoltre, parte ricorrente ritiene che l'ente non abbia avviato le comunicazioni endoprocedimentali con il creditore e che questo comporti lo sgravio della pretesa. Ciò non
è corretto;
il comma 539 cit. prevede una fase endoprocedimentale priva di rilievo estero.
Quello che rileva è il rispetto del termine finale. ha allegato la propria tempestiva CP_4 risposta e non rileva che la stessa non sia stata preceduta (o comunque non sia stata data prova della comunicazione all'ente impositore). Infatti, la norma prevede che la risposta dell'ente creditore postuli la correttezza della procedura. In casi, come il presente, di procedure con richieste extra ordinem è il concessionario stesso che può rispondere evidenziando le anomalie riscontrate.
Nel caso di specie, pertanto, la richiesta del ricorrente si è posta al di fuori del canone di legge e quindi non poteva produrre gli effetti voluti.
5) parte ricorrente non ha eccepito la prescrizione. Comunque la stessa non è maturata in virtù delle sospensioni alla riscossione per emergenza covid. In ogni caso vi sono come atti
3 interruttivi l'avviso di intimazione notificato il 19.5.22 oltre alla presente comunicazione preventiva. ha prodotto anche altri atti interruttivi. CP_4
6) nella risposta ex l. 228 di si menziona una rateazione. Parte ricorrente non ha preso CP_4 alcuna posizione sul punto e il quantum richiesto non è minimamente oggetto di giudizio e non è quindi possibile formulare ulteriori valutazioni sul punto, tenuto conto anche del fatto che allega un'avvenuta decadenza. CP_4
7) le spese seguono la soccombenza. Nei confronti di INAIL non è possibile liquidare iva e cpa (Cass. 6346/2023) ma neppure disporre il pagamento a carico del soccombente degli oneri riflessi (Cass. 6265/2025).
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5292/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3000,00 in favore di ciascuna parte oltre spese forfettarie (15%). Iva e cpa solo in favore di CP_4
Lecce, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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