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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/07/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n°R.G. 227/2025 visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso
la seguente Sentenza sul ricorso proposto da: C.F. , con il patrocinio dell'avv. FELICIANI Parte_1 C.F._1 FIORELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FELICIANI FIORELLA Ricorrente nei confronti di (C.F. , contumace non costituito Controparte_1 C.F._2 Resistente Con l'intervento del P.M. in Sede
atto con il quale è stata richiesta la modifica delle condizioni di affidamento e delle determinazioni economiche stabilite dal Tribunale di Roma con Decreto n°1993/2016 emesso in data 26.1.2016 nell'ambito del procedimento n° RG 9203/2015 con riguardo al figlio minore nato a Persona_1 Roma il 24.07.2013, che, quanto all'istituto dell'affidamento, così stabilivano:
“affida il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Persona_1 potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione e alla salute del figlio, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto della delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente, in difetto di diverso accordo dispone che il minore vivrà presso la madre nella casa familiare con diritto per il padre di averlo e tenerlo con se liberamente previo accordo con la madre;
”.
Argomentava in particolare la ricorrente:
“che con il passare del tempo il ha progressivamente peggiorato i suoi comportamenti CP_1 paterni nei confronti di , assumendo nei suoi confronti atteggiamenti maltrattanti sempre più Per_1 frequenti tanto che nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Viterbo per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., procedimento iscritto al n. 372/2024 R.G.N.R. in fase di indagini preliminari nel corso delle quali è stato disposto incidente probatorio per la escussione “protetta” del minore e per la sua perizia psicologica da parte di un esperto;
- che alla luce di quanto esposto appare opportuno modificare il regime di affidamento anche perchè i comportamenti maltrattanti del sono estesi alla madre del minore oggi ricorrente che di CP_1 fronte al figlio è stata, ad esempio, definita con i termini “confidente delle guardie ed infame”.
pagina1 di 3 All'udienza di comparizione personale delle parti , nonostante la regolarità delle Controparte_1 notifiche, non compariva né si costituiva così denotando disinteresse per le sorti della causa. La ricorrente chiedeva di essere autorizzata a depositare copia della trascrizione dell'incidente Con probatorio esperito all'udienza del 9.11.2024 dinanzi al Gip presso il Tribunale di Viterbo e il autorizzava il deposito medesimo che veniva effettuato in data 13.6.2025.
Tutto ciò premesso e stante le difficoltà gestionali rappresentate e documentate, la ricorrente insisteva affinché il Collegio si pronunziasse a suo favore e per l'effetto riconoscesse la legittimità delle condizioni indicate nel ricorso e segnatamente, ferme restando le statuizioni precedenti, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore e le modalità di visita paterne. Per_1 Rilevato e Ritenuto: Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione della ricorrente, preso atto della mancata costituzione e comparizione del è possibile adottare le decisioni con riguardo sia CP_3 all'affidamento del figlio minore che alle modalità di visita paterne, così come proposto nel Per_1 ricorso dalla non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
Pt_1 Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo all'affidamento del figlio minore, il Collegio, in considerazione delle argomentazioni addotte nel ricorso – che appaiono assolutamente equilibrate e rispettose del principio della bigenitorialità pur nell'evidente disinteresse paterno (e nell'evidente condizionamento del padre sul figlio come emerge dalla documentazione in atti) paventato dalla - nonché alla mancata interlocuzione sul tema da parte del Pt_1 CP_1 condivide l'impostazione assunta dalla ricorrente nel ricorso stesso e in conseguenza ne accoglie in toto le argomentazioni. Segnatamente, dalla lettura della deposizione del minore resa nel corso dell'incidente probatorio sopra indicato, emerge di tutta evidenza, tra l'altro, come il padre non solo manifesti completo disinteresse nei confronti del figlio bensì ponga in essere atteggiamenti del tutto deprecabili come quello, per fare un semplice esempio, di sottrarre il danaro ricevuto dal figlio per la Comunione al fine di utilizzarlo a proprio uso e consumo. Ciò premesso, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può, come è noto, trovare una deroga giudiziale, poiché lo stesso art. 337 quater c.c. rimette al Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio. Ciò accade in situazioni in cui, come nella fattispecie, il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli o, ancora, quando la conflittualità di coppia o un condizionamento realizzato dal genitore (nella fattispecie dal padre nei confronti del figlio) da fattori esterni non gli consentano di esercitare la responsabilità genitoriale nei termini in cui la legge prevede e renda pertanto impraticabile tale condivisione. Tuttavia, anche il genitore totalmente escluso dalle decisioni sulla prole, mantiene sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del minore, oltre che naturalmente quello di chiedergli la modifica delle modalità dell'affido, optando per una differente modalità. Ebbene, pur considerando che le valutazioni che precedono attengono a tematiche particolarmente delicate per le quali non deve esistere un rapporto di automaticità tra un antecedente e un conseguente,
pagina2 di 3 nel caso in esame si ritiene che, allo stato, atteso il reiterato atteggiamento oppositivo e condizionante del padre nei confronti del figlio e della madre, risultino presenti le condizioni per disporsi Per_1 l'affidamento esclusivo del minore alla madre considerando, al riguardo, sia l'attuale condizione patologica di , sia e soprattutto la accertata presenza di forme di condizionamento da parte del Per_1 che determina l'assunzione di condotte decisionali evidentemente antitetiche al benessere CP_1 psico-fisico di , che incidono in maniera sostanziale nel libero sviluppo del rapporto padre- Per_1 figlio. Per tali ragioni appare legittimo disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore Persona_1 alla madre così come dalla medesima richiesto. Quanto al diritto di visita, risultando il minore prossimo al compimento del 12° anno di età, appare opportuno che il padre possa vedere ogni qualvolta il minore lo desideri, previo consenso della Per_1 madre affidataria. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio,
- visto l'art. 738 CPC, in parziale riforma delle statuizioni assunte dal Tribunale di Roma con Decreto n°1993/2016 emesso in data 26.1.2016 e ferme le eventuali ulteriori statuizioni, così
dispone a) l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Persona_2 Parte_1 b) Quanto al diritto di visita, il padre potrà incontrare ogni qualvolta il minore lo desideri, Per_1 previo consenso della madre affidataria e con le modalità di volta in volta gradite al figlio.
Le spese di lite sono poste a carico di e si liquidano in complessivi euro 1.800,00 Controparte_1 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2025.
Il Giudice Relatore IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo) (Eugenio Maria Turco)
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