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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice RA AJ, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 1618/2025 R.G.L. promossa __
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Addì Parte_1 _____________
Schirò.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 03/02/2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere entrambe le prestazioni richieste, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 50%, e non affetto da patologie “tali da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite. Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 18/11/2025
IL GIUDICE
RA AJ
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice RA AJ, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 1618/2025 R.G.L. promossa __
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Addì Parte_1 _____________
Schirò.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 03/02/2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere entrambe le prestazioni richieste, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 50%, e non affetto da patologie “tali da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite. Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 18/11/2025
IL GIUDICE
RA AJ