Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
1) dott. Filippo Labellarte Presidente R.G. N° 258-2021
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di rinvio, in seguito alla decisione della Suprema Corte di
Cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari numero 686/18, depositata il 12 aprile 2018.
tra
l' (C.F. ), con sede in Roma, quale Parte_1 P.IVA_1
successore dell' rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Ilaria De CP_1
Leonardis e Marcella Mattia, giusta procura ad lites per atto notar del 21.7.2015 Persona_1
rep. n. 80974 rogito 21569;
- attore in riassunzione e appellato -
e
- in persona del Ministro e legale rappresentante in Controparte_2
carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in
Bari alla Via Melo n. 97, -
convenuto in riassunzione
* * * * * *
All'udienza collegiale del 03.11.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
Per l' ritenuto il tenuto a risarcire l' Pt_1 Controparte_2 CP_3
1
[...]
Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado, condannare il
convenuto in riassunzione al pagamento della somma di € 576.287,06 o, in subordine, CP_2
dell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa,
oltre interessi e rivalutazione dal 6.11.1996 al soddisfo;
con vittoria di spese di tutti i gradi di
giudizio..
per il : rigettare la domanda proposta dall del tutto infondata, oltre che priva di CP_2 Pt_1
idonea prova, e pertanto dovrà essere respinta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2006, l' quale successore del soppresso CP_1
conveniva in giudizio il per ivi sentir CP_4 Controparte_2
dichiarare il convenuto tenuto a risarcire l'istituto attore dei danni subiti per il suo CP_2
comportamento, come disposto dalla sentenza definitiva n. 900/05 del 19.4.2005 del Tribunale di
Bari e, per l'effetto condannare il detto al pagamento della somma di € 576.287,06 o CP_2
dell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa,
oltre svalutazione monetaria e interessi legali dal 6.11.1996 al soddisfo con vittoria di spese.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_2
Con sentenza n. 2728 del 19.9.2013, il Tribunale di Bari rigettava la domanda condannando l' Pt_1
a rimborsare al le spese di lite poiché la condanna Controparte_2
generica (art. 278 C.P.C.) al risarcimento disposta dalla sentenza definitiva 900/2005 presupponeva soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento dell'esistenza concreta dello stesso riservato alla successiva fase (cfr. in tal senso ex plurimis
Cass.civ. sez.II 13.09.2012 n.15335, Cass.civ. sez.III 16.11.2011 n. 24002) e, quindi, era onere dell (incorporato nell' ) provare, nel caso in esame, l'esistenza in concreto del danno CP_1 Pt_1
da responsabilità precontrattuale, circoscritto nei limiti dell'interesse negativo, al cui risarcimento il era stato condannato in via generica (art.278 C.P.C.) Controparte_2
dal Tribunale di Bari con la predetta sentenza n.900/05 del 25.11.2004 passata oramai in giudicato.
Avverso la predetta decisione interponeva appello l , eccependo l'omessa valutazione di Pt_1
circostanza determinante e l'erronea applicazione e violazione dell'art. 2697 e.c., nonché l'omessa
2 pronuncia sulla domanda subordinata di liquidazione del danno in via equitativa.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, CP_2
con vittoria di spese.
Con sentenza n. 686/2018 del 12.4.2018 la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame e, per l'effetto, condannava il al pagamento in favore Controparte_2
dell' - della somma di €576.287,06, oltre Parte_1
interessi dalla data della domanda del 6/11/1996 fino all' effettivo soddisfo, oltre alle spese del doppio grado di giudizio.
Il proponeva ricorso per cassazione della predetta sentenza, eccependo la Controparte_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1
n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. e dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2697 c.c.
in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c..
L' si costituiva in giudizio con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Pt_1
di tutti e tre i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dell'avverso gravame.
Con ordinanza n. 25874 del 16.11.2020, la Corte Suprema di Cassazione, terza Sezione Civile,
accoglieva il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza in relazione ai motivi accolti poiché la Corte di appello ha
“sostanzialmente risarcito il medesimo danno che sarebbe derivato dall'inadempimento originario
del contratto, se questo fosse stato approvato, venendo in tal modo ad applicare un criterio
liquidatorio del tutto incongruo rispetto, sia alla vicenda negoziale, sia alla peculiare tipologia di
danno da perdita di chances indicata in sentenza dallo stesso Giudice”.
Con atto di riassunzione notificato in data 15.02.2024 l procedeva quindi alla riassunzione del Pt_1
giudizio de quo ai sensi dell'art. 392 c.p.c., al fine di veder accogliere la domanda a suo tempo introdotta dall' in primo grado, e poi ritualmente riproposta in grado di appello, per i motivi CP_1
esposti negli atti difensivi.
Si è costituito il in data 3.6.2021chiedendo l'integrale rigetto dell'avversa domanda, CP_2
poiché infondata e non provata.
La causa è stata riservata per la decisione.
3 Motivi della decisione
Si premette che nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema
decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Con l'ordinanza n. 25874/2020 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n. 686/2018 della
Corte d'Appello di Bari la quale aveva stabilito che ci fosse la prova, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, del pregiudizio patito in concreto dall' consistito CP_1
nell'impossibilità non solo di locare l'immobile ad altri soggetti per 44 mesi, ma perfino di avviare trattative con altri soggetti, diversi dal , eventualmente interessati a condurre l'immobile CP_2
Part in locazione, utilizzando per la valutazione equitativa, la stima dell' di Bari dell'11.1.1993 di ex-lire 304.322.000 annue per immobili similari e con analoghe caratteristiche.
La Suprema Corte, nell'ordinanza di rinvio ha affermato che "fermo ed ormai incontestabile
l'accertamento della responsabilità del per violazione degli obblighi di buona fede ex CP_2
art. 1337 c.c., appare del tutto coerente che le conseguenze dannose risarcibili non possono
consistere in quelle stesse (mancata percezione del valore della controprestazione pari all'importo
dei canoni locativi pattuiti) che sarebbero derivate dall'inadempimento colpevole delle
obbligazioni derivanti da un contratto pienamente valido ed efficace tra le parti" (Corte Cass. ord.
n. 25874/2020).
Quindi, avuto riguardo all'interesse sostanziale leso, è invero necessario parametrare il risarcimento del danno dovuto non già al mancato utile che l'ente previdenziale avrebbe potuto trarre dalla esecuzione del rapporto fino alla sua naturale scadenza (come se il contratto fosse stato quindi
"approvato" dal ), ma al c.d. "interesse contrattuale negativo", che copre sia il "danno CP_2
emergente", ovvero le spese inutilmente sostenute, che il "lucro cessante", da intendersi come mancato guadagno non rispetto al contratto non eseguito, ma ad eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto (Cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 24625 de/
4 03/12/2015; id. Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 10/03/2016; id. Sez. 1, Ordinanza n. 19775 del
25/07/2018; Cons. St., Ad. Plen., 29/11/2021, n. 21).
L' , dopo aver richiamato la sentenza del giudizio presupposto, passata in giudicato, circa Pt_1
l'obbligo della buona fede violato dal , insiste nell'odierno procedimento sulla richiesta CP_2
di risarcimento per aver tenuto a disposizione del l'immobile de quo per quarantaquattro CP_2
mesi, senza poter intraprendere altra trattativa, reiterando la domanda di risarcimento in via equitativa del pregiudizio patito, già accertato quanto all'an con sentenza passata in giudicato.
La Cassazione ha evidenziato che la maggiore difficoltà di trovare soggetti interessati alla locazione dell'immobile, conseguente all'esistenza di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione ministeriale (circostanza, si ribadisce non aderente all'accertamento fatto nella sentenza n. 900/2005) potrebbe essere qualificata di per sé come danno da perdita di chance.
La chance non è dunque una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.
La perdita di chance configura, in altre parole, una autonoma voce di danno patrimoniale attuale ovvero di danno ad un bene della vita, già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell'illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso, ma alla perdita di possibilità
di conseguire un risultato positivo.
La perdita di chance può assumere connotazioni sia di danno patrimoniale, che di danno non patrimoniale.
Inoltre, ai fini risarcitori, occorre valutare la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno da perdita di chance, che va specificamente allegato e provato, in quanto la relativa responsabilità ricalca i principi vigenti in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
In sintesi, chi agisce in giudizio deve dimostrare quindi l'esistenza di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile anche secondo un calcolo di probabilità, ma allegando sempre specifiche circostanze di fatto.
In sostanza, il danno da perdita di chance, sia di natura patrimoniale, che non patrimoniale,
richiede una prova specifica da parte del danneggiato, anche con riferimento al c.d. danno conseguenza, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze
11/11/2008 n. 26972-26975.
5 Affinché tale danno venga risarcito, tuttavia, occorre comunque la proposizione di un'apposita domanda, non potendo esso ritenersi ricompreso nella generica domanda di risarcimento del danno
(sul punto, si veda anche la più recente Corte Cass., sez. III, 23/12/2022, sent. n. 37740).
Nel caso in esame non vi è una formulazione esplicita in merito al danno da perdita di chances da parte dell' , nel senso che la parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni da responsabilità Pt_1
precontrattuale per l'importo di € 576.287,06 pari ai canoni (stimati congrui dallo che Pt_2
l' avrebbe incassato locando l'immobile nei periodi suddetti al ministero convenuto. CP_1
Il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale non è pertanto equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale e non può essere liquidato nel corrispettivo che la parte avrebbe conseguito dal contratto in quanto questo non concluso, così come aveva precedentemente motivato il giudice di primo grado.
Nel caso in esame, chiedendo a titolo di risarcimento il danno da responsabilità precontrattuale una somma pari ai corrispettivi che avrebbe conseguito dalla stipula della locazione per mancata redditività, l' non si è attenuto ai principi consolidati, non essendo stato stipulato il CP_1
contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati e, quindi, non può
mai essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale" (Cass. 10/06/2005, n. 12313; 15/04/2016, n. 7545), confondendo evidentemente il danno da responsabilità precontrattuale con quello da responsabilità da inadempimento contrattuale.
In proposito, il giudice di primo grado ha in modo esatto richiamato gli orientamenti consolidati secondo cui "in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al
solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative
ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione
contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non
arbitrari" (Cass. 3.12.2015, n. 24625).
Quindi, il pregiudizio risarcibile è circoscritto alle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto mai allegate e documentate dalla parte attrice,
sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari, quanto a lucro cessante e, quindi, nei vantaggi
6 che si sarebbero potuti conseguire se, nella ragionevole previsione che il contratto sarebbe stato concluso, non fossero state rifiutate o lasciate cadere altre occasioni, presentatesi nel corso della trattativa, di concludere con altri un contratto identico o simile a quello non concluso.
L' avrebbe dovuto allegare e provare tali danni, in quanto non preclusi dalla sussistenza della Pt_1
condicio juris, mentre l' ha chiaramente dedotto di non aver intrapreso altre trattative in Pt_1
quanto aveva interesse alla conclusione del contratto con il Ministero.
La lamentela proposta dall circa la perdita di redditività per mancato incasso dei canoni non Pt_1
è suscettibile di rientrare nell'ambito dell'interesse negativo: essa, nella stessa prospettazione della parte, corrisponde piuttosto al mancato guadagno (lucro cessante), che invece si sarebbe potuto realizzare con la conclusione del contratto con il che non è riferibile all'interesse negativo. CP_2
Pertanto, in sintesi, la sentenza di primo grado va confermato con il rigetto della domanda dell' Pt_1
in quanto non provata.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (520.000-1.000.000,00), come liquidate in dispositivo.
PQM
la Corte di appello di Bari, in diversa composizione, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte, sulla domanda proposta dall (quale ente succeduto all' Pt_1 CP_1
ex art.21 c,X D.L.
6.12.2011 n.201) nei confronti del Controparte_2
con atto di citazione notificato il 21.02.2006, così
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l a rimborsare al le spese di Pt_1 Controparte_2
lite che liquida quanto al primo grado in Euro 15.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 13.100,00 per compensi, quanto al giudizio di legittimità in Euro 3.572,00 per spese ed Euro 7.100,00 per compensi, quanto al giudizio di rinvio n Euro 2.550,00 per spese,
Euro 13.100,00 per compensi oltre alle spese generali, CAP ed IVA.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 11.02.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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