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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1833/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. BONATTI ROBERTO con domicilio eletto presso il suo studio in
BOLOGNA VIA MARCONI 34 RECLAMANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. SEBASTIANO Controparte_1 P.IVA_2
FABIO con domicilio eletto in VICENZA presso lo Studio legale CASA & ASSOCIATI VIA
CENGIO 15 RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21.2.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 6.12.2024 Parte_1
(nel prosieguo anche solo ) instava per l'omologa degli
[...] Parte_1 accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII rigettata con sentenza del Tribunale di Rimini del
29.10.2024/4.11.2024 in accoglimento di opposizione proposta da . Controparte_1
Il Tribunale rigettava l'omologa essenzialmente per due ragioni: A) il regime di contabilità semplificata non esonera l'imprenditore commerciale dalla tenuta delle scritture contabili ex art 2214 c.c. che sono necessarie in sede di omologa, anche in mancanza di opposizioni, per la verifica all'attuabilità dell'accordo e alla idoneità di esso e del piano al pagamento dei creditori, sia aderenti sia non aderenti sia estranei cui si estende l'effetto negoziale della ristrutturazione dei debiti;
gli obblighi contabili a fini fiscali hanno diversa finalità e non sono equiparabili a quelli di tenuta delle scritture contabili prescritti dal codice civile
B) è subentrata a per effetto di fusione in data 30.12.2023, allorchè non si CP_1 CP_2 era perfezionato alcun accordo e la successiva corrispondenza del maggio e giugno 2024 costituisce proposta nuova con diverse condizioni di pagamento che non è stata accettata;
l'accordo di ristrutturazione depositato il 6.8.2024 a RRII di cui è chiesta l'omologa è diverso da quello precedente.
La reclamante contesta il rigetto per il mancato deposito delle scritture contabili, essendo impresa soggetta a contabilità semplificata per cui la documentazione prodotta conformemente al regime fiscale è fungibile rispetto ai bilanci, come espressamente regolato dall'art. 39 co. 3 CCII che prevede che quando la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi è fatta con riserva di deposito di documentazione (art. 44) il debitore deposita solo i bilanci e se non è impresa soggetta all'obbligo di redazione dei bilanci deposita solo le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e l'elenco dei creditori, previsione che deve potersi applicare alla ordinaria domanda di omologa e non esclusivamente a quella con riserva ex art. 44 CCII;
che dunque le dichiarazioni fiscali unitamente alla relazione asseverata oltre alle situazioni patrimoniali approntate dall'imprenditore, erano quanto necessario e sufficiente per le verifiche da parte del tribunale, il cui orientamento introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento e porrebbe a posteriori l'impresa nella situazione di non poter più integrare la documentazione per avere legittimamente adottato un regime fiscale semplificato con l'effetto di escludere le imprese in contabilità semplificata dagli strumenti negoziali e liquidatori previsti dal CCII in contrasto con le finalità del legislatore.
Contesta altresì la decisione sotto il diverso profilo del mancato perfezionamento dell'accordo con la banca cessionaria, sostenendo che essendo la controproposta di migliorativa rispetto CP_2 all'offerta della debitrice non era necessaria accettazione per il perfezionamento dell'accordo; sostiene che la stessa nell'opporsi aveva prospettato che non si era avverata la condizione posta da CP_1 del pagamento nel termine del 30.4.2024, come a dire che dava per scontato il CP_2 perfezionamento dell'accordo; sostiene che piuttosto il tribunale avrebbe dovuto verificare se il termine del 30.4.2024 era essenziale e sostiene che non lo fosse tanto è vero che non ha mai CP_1 eccepito, neanche nella corrispondenza successiva, il mancato rispetto del termine del 30.4; dice che ha preso a pretesto il mancato ademimento entro il 30.4 per rinegoziare un accordo che non CP_1 era gradito per poi ritrarsene solo il 12.7.2024.
Si è costituito il creditore opponente chiedendo la conferma del rigetto CP_1 dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
§§§
Va disatteso l'argomento della reclamante secondo l'accordo con si era perfezionato prima CP_2 del subentro di : la controproposta della banca richiedeva il versamento dell'intera somma CP_1 di € 410.000,00 in “unica soluzione entro e non oltre il 30.4.2023”- rectius pacificamente 30.4.2024
- e pertanto non può dirsi migliorativa rispetto a quella precedente dell'impresa che offriva € 348.000,00 entro il 29.2.2024 ed € 62.000,00 alla concessione di mutuo in favore di Parte_1
Inoltre l'espressione “entro e non oltre” conduce a ritenere essenziale il termine di adempimento per l'integrale pagamento del dovuto, sicchè anche ove si voglia ipotizzare che l'accordo si era perfezionato in capo a con successivo subentro nella posizione da parte di , il CP_2 CP_1 mancato rispetto della condizione risolutiva o termine essenziale (pagamento integrale entro il
30.4.2024) ha fatto venir meno l'accordo; dopo di che è ben possibile che la subentrante abbia tollerato l'inadempimento per valutare la convenienza di una nuova trattativa (anche intimando il rientro) ma è un fatto che la bozza di accordo di cui a comunicazione dell'impresa del 4.6.24 (con l'indicazione che il pagamento sarebbe stato effettuato entro 90 giorni dal deposito del ricorso in tribunale) è diversa dalla precedente, seppure per lo stesso importo, ed è stata pertanto legittimamente rifiutata da
. CP_1
Pertanto va confermato il rigetto dell'omologa per mancato raggiungimento degli accordi di ristrutturazione con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ex art 57 CCII.
Le ragioni del deciso sono assorbenti di ogni altra tematica e questione, segnatamente la mancata instaurazione del contraddittorio sulla diversa ragione di rigetto costituita dalla mancata produzione delle scritture contabili obbligatorie ex art 2214 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a
D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con congrua riduzione in ragione dei parametri generali ex art. 4 D.M. cit. e data la natura del gravame, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA il reclamo e per l'effetto
CONFERMA il rigetto di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti di
[...]
Parte_1
CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore di delle spese del Controparte_1 reclamo che liquida in € 2.380,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1833/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. BONATTI ROBERTO con domicilio eletto presso il suo studio in
BOLOGNA VIA MARCONI 34 RECLAMANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. SEBASTIANO Controparte_1 P.IVA_2
FABIO con domicilio eletto in VICENZA presso lo Studio legale CASA & ASSOCIATI VIA
CENGIO 15 RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21.2.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 6.12.2024 Parte_1
(nel prosieguo anche solo ) instava per l'omologa degli
[...] Parte_1 accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII rigettata con sentenza del Tribunale di Rimini del
29.10.2024/4.11.2024 in accoglimento di opposizione proposta da . Controparte_1
Il Tribunale rigettava l'omologa essenzialmente per due ragioni: A) il regime di contabilità semplificata non esonera l'imprenditore commerciale dalla tenuta delle scritture contabili ex art 2214 c.c. che sono necessarie in sede di omologa, anche in mancanza di opposizioni, per la verifica all'attuabilità dell'accordo e alla idoneità di esso e del piano al pagamento dei creditori, sia aderenti sia non aderenti sia estranei cui si estende l'effetto negoziale della ristrutturazione dei debiti;
gli obblighi contabili a fini fiscali hanno diversa finalità e non sono equiparabili a quelli di tenuta delle scritture contabili prescritti dal codice civile
B) è subentrata a per effetto di fusione in data 30.12.2023, allorchè non si CP_1 CP_2 era perfezionato alcun accordo e la successiva corrispondenza del maggio e giugno 2024 costituisce proposta nuova con diverse condizioni di pagamento che non è stata accettata;
l'accordo di ristrutturazione depositato il 6.8.2024 a RRII di cui è chiesta l'omologa è diverso da quello precedente.
La reclamante contesta il rigetto per il mancato deposito delle scritture contabili, essendo impresa soggetta a contabilità semplificata per cui la documentazione prodotta conformemente al regime fiscale è fungibile rispetto ai bilanci, come espressamente regolato dall'art. 39 co. 3 CCII che prevede che quando la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi è fatta con riserva di deposito di documentazione (art. 44) il debitore deposita solo i bilanci e se non è impresa soggetta all'obbligo di redazione dei bilanci deposita solo le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e l'elenco dei creditori, previsione che deve potersi applicare alla ordinaria domanda di omologa e non esclusivamente a quella con riserva ex art. 44 CCII;
che dunque le dichiarazioni fiscali unitamente alla relazione asseverata oltre alle situazioni patrimoniali approntate dall'imprenditore, erano quanto necessario e sufficiente per le verifiche da parte del tribunale, il cui orientamento introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento e porrebbe a posteriori l'impresa nella situazione di non poter più integrare la documentazione per avere legittimamente adottato un regime fiscale semplificato con l'effetto di escludere le imprese in contabilità semplificata dagli strumenti negoziali e liquidatori previsti dal CCII in contrasto con le finalità del legislatore.
Contesta altresì la decisione sotto il diverso profilo del mancato perfezionamento dell'accordo con la banca cessionaria, sostenendo che essendo la controproposta di migliorativa rispetto CP_2 all'offerta della debitrice non era necessaria accettazione per il perfezionamento dell'accordo; sostiene che la stessa nell'opporsi aveva prospettato che non si era avverata la condizione posta da CP_1 del pagamento nel termine del 30.4.2024, come a dire che dava per scontato il CP_2 perfezionamento dell'accordo; sostiene che piuttosto il tribunale avrebbe dovuto verificare se il termine del 30.4.2024 era essenziale e sostiene che non lo fosse tanto è vero che non ha mai CP_1 eccepito, neanche nella corrispondenza successiva, il mancato rispetto del termine del 30.4; dice che ha preso a pretesto il mancato ademimento entro il 30.4 per rinegoziare un accordo che non CP_1 era gradito per poi ritrarsene solo il 12.7.2024.
Si è costituito il creditore opponente chiedendo la conferma del rigetto CP_1 dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
§§§
Va disatteso l'argomento della reclamante secondo l'accordo con si era perfezionato prima CP_2 del subentro di : la controproposta della banca richiedeva il versamento dell'intera somma CP_1 di € 410.000,00 in “unica soluzione entro e non oltre il 30.4.2023”- rectius pacificamente 30.4.2024
- e pertanto non può dirsi migliorativa rispetto a quella precedente dell'impresa che offriva € 348.000,00 entro il 29.2.2024 ed € 62.000,00 alla concessione di mutuo in favore di Parte_1
Inoltre l'espressione “entro e non oltre” conduce a ritenere essenziale il termine di adempimento per l'integrale pagamento del dovuto, sicchè anche ove si voglia ipotizzare che l'accordo si era perfezionato in capo a con successivo subentro nella posizione da parte di , il CP_2 CP_1 mancato rispetto della condizione risolutiva o termine essenziale (pagamento integrale entro il
30.4.2024) ha fatto venir meno l'accordo; dopo di che è ben possibile che la subentrante abbia tollerato l'inadempimento per valutare la convenienza di una nuova trattativa (anche intimando il rientro) ma è un fatto che la bozza di accordo di cui a comunicazione dell'impresa del 4.6.24 (con l'indicazione che il pagamento sarebbe stato effettuato entro 90 giorni dal deposito del ricorso in tribunale) è diversa dalla precedente, seppure per lo stesso importo, ed è stata pertanto legittimamente rifiutata da
. CP_1
Pertanto va confermato il rigetto dell'omologa per mancato raggiungimento degli accordi di ristrutturazione con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ex art 57 CCII.
Le ragioni del deciso sono assorbenti di ogni altra tematica e questione, segnatamente la mancata instaurazione del contraddittorio sulla diversa ragione di rigetto costituita dalla mancata produzione delle scritture contabili obbligatorie ex art 2214 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a
D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con congrua riduzione in ragione dei parametri generali ex art. 4 D.M. cit. e data la natura del gravame, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA il reclamo e per l'effetto
CONFERMA il rigetto di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti di
[...]
Parte_1
CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore di delle spese del Controparte_1 reclamo che liquida in € 2.380,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina