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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1127/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANCIULLI GIADA
e
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
AMARUGI TANIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 26.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.7.2024, e Parte_1 Pt_2 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia
[...] cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in data 11.9.2011 e trascritto presso il comune di GROSSETO, alla serie A, Parte II, atto n. 69, anno 2011.
Dall'unione nascevano i figli il 2.4.2009, e , l'11.8.2012. Per_1 Per_2
Visto il parere favorevole del P.M, deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la stessa, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e sono rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto, non risulta necessario.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473 bis 49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 26/11/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO, alla serie A, Parte II, atto n.
69, anno 2011, contratto tra e in data Parte_1 Parte_2
11.9.2011, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del 26.11.2024, da intendersi da intendersi qui trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 26/112024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo R.G. n. 1127/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio, deve essere fissata nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza dell'8 luglio 2025, ore 9.30, per la prosecuzione del giudizio,
DISPONENDONE la sostituzione con il deposito di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note entro l'8 luglio 2025, ore
9.30, ore 9.00;
3) AVVERTE le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
4) AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANCIULLI GIADA
e
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
AMARUGI TANIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 26.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.7.2024, e Parte_1 Pt_2 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia
[...] cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in data 11.9.2011 e trascritto presso il comune di GROSSETO, alla serie A, Parte II, atto n. 69, anno 2011.
Dall'unione nascevano i figli il 2.4.2009, e , l'11.8.2012. Per_1 Per_2
Visto il parere favorevole del P.M, deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la stessa, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e sono rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto, non risulta necessario.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473 bis 49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 26/11/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO, alla serie A, Parte II, atto n.
69, anno 2011, contratto tra e in data Parte_1 Parte_2
11.9.2011, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del 26.11.2024, da intendersi da intendersi qui trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 26/112024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo R.G. n. 1127/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio, deve essere fissata nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza dell'8 luglio 2025, ore 9.30, per la prosecuzione del giudizio,
DISPONENDONE la sostituzione con il deposito di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note entro l'8 luglio 2025, ore
9.30, ore 9.00;
3) AVVERTE le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
4) AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo