TRIB
Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2025
Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Matteo Marini Presidente Nicola Latour Giudice Emanuele Venzo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 318/2025 promosso da:
con l'avv. MORANDI PAOLO Parte_1
PARTE RECLAMANTE contro
, , , con l'avv. PINI Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
CLAUDIO
PARTE RESISTENTE all'esito della Camera di consiglio del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c., depositato in data 8.11.2024, Parte_1 ha agito nei confronti di , e , chiedendo Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_5 che gli stessi fossero condannati a rimuovere la catena e la telecamera apposte nello stradello che conduce alle sue proprietà immobiliari poste in località Tobbiana, MO (PT), via Raffaello Sanzio nonché ad astenersi da qualsiasi azione atta ad impedire, molestare o turbare il possesso di tale passaggio da parte della ricorrente.
Nel procedimento di prime cure così introdotto si sono costituiti , Controparte_1 CP_2
e , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3 CP_5
Con ordinanza datata 29.1.2025 il Tribunale di Pistoia ha rigettato il ricorso proposto ai sensi degli articoli 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c. dalla sig.ra per “la mancanza dei presupposti Parte_1 oggettivi e soggettivi per la predicabilità di una condotta di spoglio o turbativa a opera dei resistenti”.
La sig.ra ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del Parte_1 giudice della prima fase, chiedendone la riforma integrale e così concludendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale in composizione collegiale, in riforma della reclamata ordinanza, ordinare ai Sigg.ri (c.f. Controparte_1
Pagina 1 ), (c.f. , entrambi residenti in [...] CP_2 CodiceFiscale_2
Vannucci n.13/B, MO (PT), (c.f. ) e Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_5
(c.f. ) questi ultimi due residenti in [...], MO (PT),
[...] CodiceFiscale_4 tutti elettivamente domiciliati in Pistoia, Via L. Galvani, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Claudio Pini (cod. fisc.:
[...]
, di rimuovere immediatamente la catena e la telecamera di cui ai punti 7 e 12 della premessa del C.F._5
Ricorso (punti d) ed e) del presente reclamo) e di astenersi da qualunque azione o condotta atti a impedire, molestare o comunque turbare il possesso da parte della ricorrente del passaggio lungo la strada di cui al punto 2 della premessa del
Ricorso (punto b) del presente reclamo), condannando inoltre i convenuti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere alla ricorrente la somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre in base a tale norma, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento. Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese di lite sia della precedente fase avanti al Tribunale in composizione monocratica sia del presente reclamo”.
In particolare, a sostegno di tale domanda, la reclamante lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe errato in punto di fatto e di diritto e fondato su motivazione insufficiente. Il Giudice di prime cure, infatti: avrebbe posto in dubbio la rilevanza del possesso esercitato dalla sig.ra Parte_1 tramite la propria conduttrice disapplicando l'art. 1140 c.c. a norma del quale si può possedere
[...] direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa;
non avrebbe ritenuto che la presenza di una catena che blocca il passaggio sia pedonale che veicolare costituisce un rilevante ostacolo al passaggio tale da integrare gli estremi dello spoglio o della molestia;
avrebbe ritenuto legittima e comunque irrilevante, ai fini della invocata tutela possessoria, l'installazione della telecamera, che, al contrario, riprende indistintamente tutti coloro che transitano sullo stradello in questione, inibendo a chiunque il passaggio.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_5
, i quali hanno dedotto: che la strada su cui è stata apposta la catena e su cui esercita il passaggio
[...] la ricorrente viene dalla stessa utilizzata esclusivamente per uscire dalla proprietà, in cui insiste una rimessa di attrezzi priva di utenze, e non per farvi ingresso;
che l'immobile in cui vive la stessa è raggiungibile attraverso altre strade pubbliche così come l'abitazione concessa in locazione dalla ricorrente alla Sig.ra che l'ulteriore immobile indicato da controparte è un rudere di Parte_2 fatto non utilizzato dalla ricorrente ed oggetto di sentenza, non passata in giudicato, accertativa di intervenuta usucapione in favore di alcuni dei resistenti;
che per motivi di sicurezza i resistenti hanno installato la telecamera, che riprende i soli spazi di esclusiva pertinenza della strada privata;
che sempre a fini di tutela i comparenti hanno apposto la catena e i paletti, fornendo, a ministero del loro legale, copia delle chiavi a controparte;
che, non avendo, dunque, compromesso né limitato il passaggio della
Sig.ra nessuna violazione del possesso della ricorrente si è verificata;
che Parte_1 correttamente il giudice di prime cure, non ravvisando alcuna condotta consistente in spoglio o turbativa, ha respinto la domanda di parte avversa.
Pagina 2 I resistenti, dunque, hanno concluso “affinché il Tribunale Ecc.mo in composizione collegiale respinga il ricorso ex art. 669 terdecies cpc proposto dalla Sig.ra per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa Parte_1
e, al contempo, confermi l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia in data 29/01/2025; con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio”.
All'udienza di discussione del 25.3.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi. Il Collegio ha riservato la decisione.
2. Il reclamo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l'art. 669 terdecies c.p.c., nel prevedere che il collegio che provvede sul reclamo modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare, configura il mezzo di impugnazione come un gravame pienamente devolutivo, capace di attribuire al giudice di secondo grado la stessa ampiezza di poteri di quello che ha emesso la decisione contestata, sicché lo strumento in questione non investe semplicemente il collegio della valutazione di singoli motivi di doglianza bensì di tutti i presupposti di concedibilità del provvedimento richiesto, a prescindere dalle contestazioni sollevate, affinché si rivalutino in termini complessivi gli estremi di concessione della cautela invocata.
Ciò premesso si rileva che i fatti di seguito esposti sono da ritenere incontroversi tra le parti e/o documentali:
a) la reclamante è proprietaria di diversi immobili insistenti su via Parte_1
Raffaello Sanzio, loc. Tobbiana, MO (PT), ed in particolare: i. una rimessa rappresentata al catasto fabbricati di detto Comune in folio 22 dalla particella 635 con corte a comune di pertinenza rappresenta nel medesimo foglio dalla particella 170; ii. un manufatto in muratura rappresentato al catasto in foglio 22 dalle particelle 2048 per intero e 1204 per porzione;
iii. un immobile ad uso abitativo posto al civico 56 di detta via Raffaello Sanzio, attualmente locato alla sig.ra Parte_2
b) la reclamante, da oltre vent'anni, per il godimento di tutti i suddetti beni immobili e comunque per accedere agli stessi, esercita il passaggio, sia pedonale che veicolare, attraverso la strada sterrata, al di sotto della quale passa la fognatura pubblica, che dalla citata corte identificata dalla citata particella 170 conduce alla via A. Gramsci, sempre in loc. Tobbiana, MO (PT);
c) in data 29.03.2024 il resistente ha collocato una catena in plastica bianca e Controparte_1 rossa, sorretta da due paletti e chiusa da un lucchetto, a chiusura del passaggio lungo la strada sterrata di cui al sopra esteso punto b). La realizzazione di tale installazione era stata anticipata dal difensore dei resistenti al difensore della sig.ra a mezzo raccomandata del 19.03.2024, Pt_1 alla quale veniva acclusa copia delle chiavi di apertura del lucchetto, ove si precisava quanto segue: “accludo alla presente le chiavi di apertura del lucchetto per permettere l'accesso dei tuoi assistiti alla corte
a comune dal Via A. Gramsci. La chiusura dell'ingresso alla corte nei confronti di soggetti terzi si rende
Pagina 3 necessaria per motivi di sicurezza, ma ovviamente il mio assistito non intende affatto impedire o rendere meno agevole il passaggio della tua rappresentata ed a tal fine mette a disposizione le chiavi per l'apertura della serratura” (cfr. doc. 1 fasc. reclamo);
d) nel mese di settembre 2024 i resistenti hanno installato una telecamera in prossimità della catena,
e) nel mese di ottobre 2024, in aggiunta alla catena, ai paletti ed alla telecamera di cui sopra, venivano installati ulteriori paletti e ulteriori catene poste sulla sinistra per chi provenga da via A.
Gramsci, nonché il cartello di avviso della presenza della telecamera;
f) le chiavi di apertura del lucchetto, consegnate dai resistenti alla sig.ra in Parte_1 data 19.3.2024, sono state da quest'ultima messe a disposizione della conduttrice Parte_2
(circostanza ammessa dalla reclamante all'udienza del 25.3.2025).
[...]
Così ricostruiti i fatti rilevanti si osserva che è dunque incontroverso che sia la sig.ra Parte_1 che la sig.ra rispettivamente posseditrice e detentrice qualificata della
[...] Parte_2 servitù di passaggio di cui è causa, abbiano la disponibilità delle chiavi per l'apertura del lucchetto della catena apposta dai resistenti a chiusura del passaggio di cui è causa.
Peraltro, è la stessa parte resistente ad affermare in memoria di costituzione che le chiavi consegnate ben potevano essere messe a disposizione della conduttrice da parte della reclamante, essendo rimessa a quest'ultima la scelta autonoma sulle modalità con cui gestire la chiave e, dunque, “come esercitare il possesso” (cfr. pag. 14 paragrafi 3 e 4).
La circostanza che la posseditrice e la detentrice qualificata abbiano la disponibilità delle chiavi del lucchetto apposto alla catena, così come anche eventuali loro affittuari o terzisti autorizzati cui ne venga debitamente consegnata copia, vale di per sé ad escludere che la realizzazione dell'opera denunziata integri lo spoglio del possesso della servitù di passaggio di cui è causa.
Ciò osservato, occorre tuttavia verificare se la installazione della catena possa invece rappresentare una molestia nel possesso rilevante ai sensi dell'art. 1170 c.c.
A tal riguardo deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di chiusura del fondo, costituisce turbativa del godimento del proprietario del fondo dominante l'apposizione di un cancello sul viottolo attraverso il quale si esercita la servitù, non eliminata dal fatto della consegna della relativa chiave al proprietario del fondo dominante, occorrendo accertare che quest'ultimo non subisca un disagio in occasione dell'accesso di visitatori, in difetto di citofono e dispositivo di apertura automatica di quel cancello (Cass. 15977/2001). In particolare, l'esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall'articolo 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, è consentito anche nell' ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio purché non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottato mezzi idonei a consentire al titolare di essa
Pagina 4 la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto. Stabilire se i mezzi impiegati in concreto siano adatti a contemperare i due diritti è compito del giudice del merito che tale compatibilità deve accertare in relazione al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi. Pertanto
l'apposizione di un cancello alla strada su cui la servitù si esplica, ancorché accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporta sempre, per quest'ultimo, un minimo e perciò ammissibile sacrificio, potendo quel rimedio (la dazione delle chiavi) rivelarsi insufficiente nelle specifiche circostanze del caso concreto a consentire il libero o comodo passaggio di tutte le persone che, a piedi o con veicoli, debbono servirsi della strada per accedere al fondo dominante e, quindi, ad escludere che l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 841 c.c. si traduca in una limitazione sostanziale del contenuto della servitù. Si deve in sostanza accertare se la modificazione dello stato dei luoghi si risolva, anche con riferimento alle diverse modalità di esercizio della servitù, in un pregiudizio effettivo per il proprietario del fondo dominante, cioè in un danno in termini apprezzabili (in questo senso Cass. 5808/1998; 8436/1995; 10609/1990;
5163/1990).
Tanto osservato si rileva che, nella specie, il reclamo proposto è del tutto carente di allegazioni sotto il profilo delle concrete modalità attraverso le quali si estrinsecava il possesso della servitù di passaggio, pedonale e veicolare, prima della realizzazione della condotta denunziata, non avendo, in particolare, la reclamante affatto specificato con quale frequenza ella stessa, quale posseditrice, la sig.ra quale detentrice qualificata, o terzi autorizzati si servivano della strada per Parte_2 accedere al fondo dominante.
La mancata allegazione, prima ancora che la mancata prova, di tale rilevante elemento fattuale preclude qualsivoglia apprezzamento da parte del Collegio circa l'entità del disagio che comporta ai suindicati soggetti il dover ogni volta fermarsi davanti alla catena per aprire e chiudere il lucchetto alla stessa apposta, con l'apposita chiave, al fine di effettuare il transito sulla strada, oppure dover raggiungere la catena per compiere tali operazioni in occasione di visite o di consegne.
Deve allora ritenersi non provato che la legittima chiusura operata dai resistenti ai sensi dell'articolo 841 c.c. al fine di proteggere il fondo dall'ingerenza dei terzi, consistita nella apposizione di una catena con lucchetto, le cui chiavi sono state consegnate al possessore e al detentore della servitù di passaggio, abbia determinato un apprezzabile disagio tale da integrare una limitazione sostanziale del contenuto della servitù.
In conclusione, l'avvenuta apposizione della catena non appare integrare neppure il concetto di molestia, più innanzi illustrato, rilevante ai sensi dell'art. 1170 c.c.
Pagina 5 2. Va a questo punto verificato se l'installazione della telecamera sui luoghi di causa e le concrete modalità di sua utilizzazione sono idonee a configurare, come sostenuto dalla reclamante, uno spoglio del possesso del passaggio o quantomeno una molestia nell'esercizio dello stesso.
In particolare, secondo la prospettazione di parte reclamante, la telecamera è da ritenersi illegittima “in quanto riprende in maniera indistinta ed indiscriminata tutti coloro che transitano dalla strada in questione, anche sotto il profilo delle modalità di trattamento dei dati da essa raccolti e della loro conservazione, poiché costituisce, unitamente alla catena, un ulteriore impedimento al libero esercizio del passaggio così come avveniva in precedenza, in quanto è evidente che per evitare di incorre nelle illegittime reazioni dei resistenti, tenute nei quattro episodi riferiti (luglio e ottobre 2024, gennaio 2025), le persone dalla stessa invitate o incaricate o i familiari ed ospiti della conduttrice del suo immobile, sono indotti a non passarci” (cfr. reclamo pag. 16).
La doglianza è infondata.
Al riguardo il Collegio non può che richiamare e fare proprie le condivisibili argomentazioni contenute nell'ordinanza reclamata, laddove esclude la sussistenza dei presupposti per accordare la tutela ex art. 1168 c.c. posto che l'apposizione della telecamera “non è atta a configurare alcuna concreta privativa del possesso” (cfr. pag. 3).
Quanto alla idoneità della apposizione della telecamera ad integrare una turbativa del possesso rilevante ai sensi dell'art. 1170 c.c., merita anzitutto evidenziare, come già rilevato dal giudice di prime cure, che costituisce circostanza incontroversa tra le parti che la telecamera in parola è posizionata in modo tale da limitare l'angolo visuale dell'area effettivamente da proteggere con una ripresa circoscritta agli spazi di esclusiva pertinenza della strada privata, talché è da escludere che sussista “alcuna reale e consistente delimitazione della privacy posto che comunque la ripresa non concerne luoghi di proprietà privata altrui ma luoghi esterni di proprietà dei resistenti” (così ordinanza reclamata pag. 4).
Ciò rilevato deve in ogni caso ritenersi inconferente la doglianza proposta in punto di illegittimità delle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti mediante l'apparecchio di videoregistrazione installato dai resistenti, inerendo essa profili del tutto estranei ai fini dell'accoglimento della misura richiesta e che potranno eventualmente essere fatti valere in altre sedi.
Quanto poi ai quattro episodi che si sarebbero verificati a luglio e ottobre 2024, nonché il 17 e 18 gennaio a gennaio 2025, i quali, secondo la prospettazione attorea, comproverebbero l'attitudine della telecamera ad impedire o turbare il libero esercito del passaggio per il timore delle persone dalla stessa invitate o incaricate o i familiari ed ospiti della conduttrice di incorrere nelle illegittime reazioni dei resistenti, si osserva che trattasi di circostanze in fatto, specificamente contestate nella memoria di costituzione avversaria, rispetto alle quali alcuna prova è stata offerta dalla reclamante.
Pagina 6 Invero, nessuno degli informatori di cui alla lista testimoniale articolata alle pagine 23 e 24 dell'atto di reclamo è stato indicato come a conoscenza dei fatti avvenuti negli anni 2024 e 2025
(avendo la reclamante chiesto di sentire i sigg.ri: , Parte_3 Parte_2 [...]
, per il periodo 2020 – 2023, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 per il periodo 2016 – 2020, per il periodo 2011 – 2016, e Parte_8 Parte_9 Pt_10
per il periodo 2009 – 2011 e per il periodo 2004 – 2009), talché la loro
[...] Parte_11 escussione si appalesa irrilevante i fini di dimostrare la sussistenza dei fatti allegati a sostegno della domanda proposta.
In definitiva, non può ritenersi provato che l'apposizione della telecamera abbia determinato alcuna sostanziale limitazione del libero esercizio del passaggio come sostenuto nell'atto di reclamo.
Evidente dunque l'infondatezza nel merito anche di siffatta doglianza della reclamante, con la conseguenza che anche in parte qua il reclamo non può essere accolto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM
55/2014 in base al valore della lite (da euro 5.200 ad euro 26.000) e in considerazione dell'attività processuale svolta (in particolare, assenza di fase istruttoria e fase decisionale limitata alla discussione orale in udienza con richiamo agli scritti introduttivi, senza deposito di ulteriori memorie).
4. La parte reclamante è tenuta al pagamento di nuovo contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, sussistendone i presupposti in considerazione del rigetto integrale del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il reclamo;
2) condanna parte reclamante alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 1.982,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater¸ D.P.R. 115/2002, per rigetto integrale dell'impugnazione, ai fini dell'obbligo di pagamento in capo alla parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Pagina 7 Emanuele Venzo Matteo Marini
Pagina 8
Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Matteo Marini Presidente Nicola Latour Giudice Emanuele Venzo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 318/2025 promosso da:
con l'avv. MORANDI PAOLO Parte_1
PARTE RECLAMANTE contro
, , , con l'avv. PINI Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
CLAUDIO
PARTE RESISTENTE all'esito della Camera di consiglio del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c., depositato in data 8.11.2024, Parte_1 ha agito nei confronti di , e , chiedendo Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_5 che gli stessi fossero condannati a rimuovere la catena e la telecamera apposte nello stradello che conduce alle sue proprietà immobiliari poste in località Tobbiana, MO (PT), via Raffaello Sanzio nonché ad astenersi da qualsiasi azione atta ad impedire, molestare o turbare il possesso di tale passaggio da parte della ricorrente.
Nel procedimento di prime cure così introdotto si sono costituiti , Controparte_1 CP_2
e , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3 CP_5
Con ordinanza datata 29.1.2025 il Tribunale di Pistoia ha rigettato il ricorso proposto ai sensi degli articoli 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c. dalla sig.ra per “la mancanza dei presupposti Parte_1 oggettivi e soggettivi per la predicabilità di una condotta di spoglio o turbativa a opera dei resistenti”.
La sig.ra ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del Parte_1 giudice della prima fase, chiedendone la riforma integrale e così concludendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale in composizione collegiale, in riforma della reclamata ordinanza, ordinare ai Sigg.ri (c.f. Controparte_1
Pagina 1 ), (c.f. , entrambi residenti in [...] CP_2 CodiceFiscale_2
Vannucci n.13/B, MO (PT), (c.f. ) e Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_5
(c.f. ) questi ultimi due residenti in [...], MO (PT),
[...] CodiceFiscale_4 tutti elettivamente domiciliati in Pistoia, Via L. Galvani, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Claudio Pini (cod. fisc.:
[...]
, di rimuovere immediatamente la catena e la telecamera di cui ai punti 7 e 12 della premessa del C.F._5
Ricorso (punti d) ed e) del presente reclamo) e di astenersi da qualunque azione o condotta atti a impedire, molestare o comunque turbare il possesso da parte della ricorrente del passaggio lungo la strada di cui al punto 2 della premessa del
Ricorso (punto b) del presente reclamo), condannando inoltre i convenuti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere alla ricorrente la somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre in base a tale norma, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento. Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese di lite sia della precedente fase avanti al Tribunale in composizione monocratica sia del presente reclamo”.
In particolare, a sostegno di tale domanda, la reclamante lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe errato in punto di fatto e di diritto e fondato su motivazione insufficiente. Il Giudice di prime cure, infatti: avrebbe posto in dubbio la rilevanza del possesso esercitato dalla sig.ra Parte_1 tramite la propria conduttrice disapplicando l'art. 1140 c.c. a norma del quale si può possedere
[...] direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa;
non avrebbe ritenuto che la presenza di una catena che blocca il passaggio sia pedonale che veicolare costituisce un rilevante ostacolo al passaggio tale da integrare gli estremi dello spoglio o della molestia;
avrebbe ritenuto legittima e comunque irrilevante, ai fini della invocata tutela possessoria, l'installazione della telecamera, che, al contrario, riprende indistintamente tutti coloro che transitano sullo stradello in questione, inibendo a chiunque il passaggio.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_5
, i quali hanno dedotto: che la strada su cui è stata apposta la catena e su cui esercita il passaggio
[...] la ricorrente viene dalla stessa utilizzata esclusivamente per uscire dalla proprietà, in cui insiste una rimessa di attrezzi priva di utenze, e non per farvi ingresso;
che l'immobile in cui vive la stessa è raggiungibile attraverso altre strade pubbliche così come l'abitazione concessa in locazione dalla ricorrente alla Sig.ra che l'ulteriore immobile indicato da controparte è un rudere di Parte_2 fatto non utilizzato dalla ricorrente ed oggetto di sentenza, non passata in giudicato, accertativa di intervenuta usucapione in favore di alcuni dei resistenti;
che per motivi di sicurezza i resistenti hanno installato la telecamera, che riprende i soli spazi di esclusiva pertinenza della strada privata;
che sempre a fini di tutela i comparenti hanno apposto la catena e i paletti, fornendo, a ministero del loro legale, copia delle chiavi a controparte;
che, non avendo, dunque, compromesso né limitato il passaggio della
Sig.ra nessuna violazione del possesso della ricorrente si è verificata;
che Parte_1 correttamente il giudice di prime cure, non ravvisando alcuna condotta consistente in spoglio o turbativa, ha respinto la domanda di parte avversa.
Pagina 2 I resistenti, dunque, hanno concluso “affinché il Tribunale Ecc.mo in composizione collegiale respinga il ricorso ex art. 669 terdecies cpc proposto dalla Sig.ra per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa Parte_1
e, al contempo, confermi l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia in data 29/01/2025; con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio”.
All'udienza di discussione del 25.3.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi. Il Collegio ha riservato la decisione.
2. Il reclamo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l'art. 669 terdecies c.p.c., nel prevedere che il collegio che provvede sul reclamo modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare, configura il mezzo di impugnazione come un gravame pienamente devolutivo, capace di attribuire al giudice di secondo grado la stessa ampiezza di poteri di quello che ha emesso la decisione contestata, sicché lo strumento in questione non investe semplicemente il collegio della valutazione di singoli motivi di doglianza bensì di tutti i presupposti di concedibilità del provvedimento richiesto, a prescindere dalle contestazioni sollevate, affinché si rivalutino in termini complessivi gli estremi di concessione della cautela invocata.
Ciò premesso si rileva che i fatti di seguito esposti sono da ritenere incontroversi tra le parti e/o documentali:
a) la reclamante è proprietaria di diversi immobili insistenti su via Parte_1
Raffaello Sanzio, loc. Tobbiana, MO (PT), ed in particolare: i. una rimessa rappresentata al catasto fabbricati di detto Comune in folio 22 dalla particella 635 con corte a comune di pertinenza rappresenta nel medesimo foglio dalla particella 170; ii. un manufatto in muratura rappresentato al catasto in foglio 22 dalle particelle 2048 per intero e 1204 per porzione;
iii. un immobile ad uso abitativo posto al civico 56 di detta via Raffaello Sanzio, attualmente locato alla sig.ra Parte_2
b) la reclamante, da oltre vent'anni, per il godimento di tutti i suddetti beni immobili e comunque per accedere agli stessi, esercita il passaggio, sia pedonale che veicolare, attraverso la strada sterrata, al di sotto della quale passa la fognatura pubblica, che dalla citata corte identificata dalla citata particella 170 conduce alla via A. Gramsci, sempre in loc. Tobbiana, MO (PT);
c) in data 29.03.2024 il resistente ha collocato una catena in plastica bianca e Controparte_1 rossa, sorretta da due paletti e chiusa da un lucchetto, a chiusura del passaggio lungo la strada sterrata di cui al sopra esteso punto b). La realizzazione di tale installazione era stata anticipata dal difensore dei resistenti al difensore della sig.ra a mezzo raccomandata del 19.03.2024, Pt_1 alla quale veniva acclusa copia delle chiavi di apertura del lucchetto, ove si precisava quanto segue: “accludo alla presente le chiavi di apertura del lucchetto per permettere l'accesso dei tuoi assistiti alla corte
a comune dal Via A. Gramsci. La chiusura dell'ingresso alla corte nei confronti di soggetti terzi si rende
Pagina 3 necessaria per motivi di sicurezza, ma ovviamente il mio assistito non intende affatto impedire o rendere meno agevole il passaggio della tua rappresentata ed a tal fine mette a disposizione le chiavi per l'apertura della serratura” (cfr. doc. 1 fasc. reclamo);
d) nel mese di settembre 2024 i resistenti hanno installato una telecamera in prossimità della catena,
e) nel mese di ottobre 2024, in aggiunta alla catena, ai paletti ed alla telecamera di cui sopra, venivano installati ulteriori paletti e ulteriori catene poste sulla sinistra per chi provenga da via A.
Gramsci, nonché il cartello di avviso della presenza della telecamera;
f) le chiavi di apertura del lucchetto, consegnate dai resistenti alla sig.ra in Parte_1 data 19.3.2024, sono state da quest'ultima messe a disposizione della conduttrice Parte_2
(circostanza ammessa dalla reclamante all'udienza del 25.3.2025).
[...]
Così ricostruiti i fatti rilevanti si osserva che è dunque incontroverso che sia la sig.ra Parte_1 che la sig.ra rispettivamente posseditrice e detentrice qualificata della
[...] Parte_2 servitù di passaggio di cui è causa, abbiano la disponibilità delle chiavi per l'apertura del lucchetto della catena apposta dai resistenti a chiusura del passaggio di cui è causa.
Peraltro, è la stessa parte resistente ad affermare in memoria di costituzione che le chiavi consegnate ben potevano essere messe a disposizione della conduttrice da parte della reclamante, essendo rimessa a quest'ultima la scelta autonoma sulle modalità con cui gestire la chiave e, dunque, “come esercitare il possesso” (cfr. pag. 14 paragrafi 3 e 4).
La circostanza che la posseditrice e la detentrice qualificata abbiano la disponibilità delle chiavi del lucchetto apposto alla catena, così come anche eventuali loro affittuari o terzisti autorizzati cui ne venga debitamente consegnata copia, vale di per sé ad escludere che la realizzazione dell'opera denunziata integri lo spoglio del possesso della servitù di passaggio di cui è causa.
Ciò osservato, occorre tuttavia verificare se la installazione della catena possa invece rappresentare una molestia nel possesso rilevante ai sensi dell'art. 1170 c.c.
A tal riguardo deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di chiusura del fondo, costituisce turbativa del godimento del proprietario del fondo dominante l'apposizione di un cancello sul viottolo attraverso il quale si esercita la servitù, non eliminata dal fatto della consegna della relativa chiave al proprietario del fondo dominante, occorrendo accertare che quest'ultimo non subisca un disagio in occasione dell'accesso di visitatori, in difetto di citofono e dispositivo di apertura automatica di quel cancello (Cass. 15977/2001). In particolare, l'esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall'articolo 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, è consentito anche nell' ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio purché non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottato mezzi idonei a consentire al titolare di essa
Pagina 4 la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto. Stabilire se i mezzi impiegati in concreto siano adatti a contemperare i due diritti è compito del giudice del merito che tale compatibilità deve accertare in relazione al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi. Pertanto
l'apposizione di un cancello alla strada su cui la servitù si esplica, ancorché accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporta sempre, per quest'ultimo, un minimo e perciò ammissibile sacrificio, potendo quel rimedio (la dazione delle chiavi) rivelarsi insufficiente nelle specifiche circostanze del caso concreto a consentire il libero o comodo passaggio di tutte le persone che, a piedi o con veicoli, debbono servirsi della strada per accedere al fondo dominante e, quindi, ad escludere che l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 841 c.c. si traduca in una limitazione sostanziale del contenuto della servitù. Si deve in sostanza accertare se la modificazione dello stato dei luoghi si risolva, anche con riferimento alle diverse modalità di esercizio della servitù, in un pregiudizio effettivo per il proprietario del fondo dominante, cioè in un danno in termini apprezzabili (in questo senso Cass. 5808/1998; 8436/1995; 10609/1990;
5163/1990).
Tanto osservato si rileva che, nella specie, il reclamo proposto è del tutto carente di allegazioni sotto il profilo delle concrete modalità attraverso le quali si estrinsecava il possesso della servitù di passaggio, pedonale e veicolare, prima della realizzazione della condotta denunziata, non avendo, in particolare, la reclamante affatto specificato con quale frequenza ella stessa, quale posseditrice, la sig.ra quale detentrice qualificata, o terzi autorizzati si servivano della strada per Parte_2 accedere al fondo dominante.
La mancata allegazione, prima ancora che la mancata prova, di tale rilevante elemento fattuale preclude qualsivoglia apprezzamento da parte del Collegio circa l'entità del disagio che comporta ai suindicati soggetti il dover ogni volta fermarsi davanti alla catena per aprire e chiudere il lucchetto alla stessa apposta, con l'apposita chiave, al fine di effettuare il transito sulla strada, oppure dover raggiungere la catena per compiere tali operazioni in occasione di visite o di consegne.
Deve allora ritenersi non provato che la legittima chiusura operata dai resistenti ai sensi dell'articolo 841 c.c. al fine di proteggere il fondo dall'ingerenza dei terzi, consistita nella apposizione di una catena con lucchetto, le cui chiavi sono state consegnate al possessore e al detentore della servitù di passaggio, abbia determinato un apprezzabile disagio tale da integrare una limitazione sostanziale del contenuto della servitù.
In conclusione, l'avvenuta apposizione della catena non appare integrare neppure il concetto di molestia, più innanzi illustrato, rilevante ai sensi dell'art. 1170 c.c.
Pagina 5 2. Va a questo punto verificato se l'installazione della telecamera sui luoghi di causa e le concrete modalità di sua utilizzazione sono idonee a configurare, come sostenuto dalla reclamante, uno spoglio del possesso del passaggio o quantomeno una molestia nell'esercizio dello stesso.
In particolare, secondo la prospettazione di parte reclamante, la telecamera è da ritenersi illegittima “in quanto riprende in maniera indistinta ed indiscriminata tutti coloro che transitano dalla strada in questione, anche sotto il profilo delle modalità di trattamento dei dati da essa raccolti e della loro conservazione, poiché costituisce, unitamente alla catena, un ulteriore impedimento al libero esercizio del passaggio così come avveniva in precedenza, in quanto è evidente che per evitare di incorre nelle illegittime reazioni dei resistenti, tenute nei quattro episodi riferiti (luglio e ottobre 2024, gennaio 2025), le persone dalla stessa invitate o incaricate o i familiari ed ospiti della conduttrice del suo immobile, sono indotti a non passarci” (cfr. reclamo pag. 16).
La doglianza è infondata.
Al riguardo il Collegio non può che richiamare e fare proprie le condivisibili argomentazioni contenute nell'ordinanza reclamata, laddove esclude la sussistenza dei presupposti per accordare la tutela ex art. 1168 c.c. posto che l'apposizione della telecamera “non è atta a configurare alcuna concreta privativa del possesso” (cfr. pag. 3).
Quanto alla idoneità della apposizione della telecamera ad integrare una turbativa del possesso rilevante ai sensi dell'art. 1170 c.c., merita anzitutto evidenziare, come già rilevato dal giudice di prime cure, che costituisce circostanza incontroversa tra le parti che la telecamera in parola è posizionata in modo tale da limitare l'angolo visuale dell'area effettivamente da proteggere con una ripresa circoscritta agli spazi di esclusiva pertinenza della strada privata, talché è da escludere che sussista “alcuna reale e consistente delimitazione della privacy posto che comunque la ripresa non concerne luoghi di proprietà privata altrui ma luoghi esterni di proprietà dei resistenti” (così ordinanza reclamata pag. 4).
Ciò rilevato deve in ogni caso ritenersi inconferente la doglianza proposta in punto di illegittimità delle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti mediante l'apparecchio di videoregistrazione installato dai resistenti, inerendo essa profili del tutto estranei ai fini dell'accoglimento della misura richiesta e che potranno eventualmente essere fatti valere in altre sedi.
Quanto poi ai quattro episodi che si sarebbero verificati a luglio e ottobre 2024, nonché il 17 e 18 gennaio a gennaio 2025, i quali, secondo la prospettazione attorea, comproverebbero l'attitudine della telecamera ad impedire o turbare il libero esercito del passaggio per il timore delle persone dalla stessa invitate o incaricate o i familiari ed ospiti della conduttrice di incorrere nelle illegittime reazioni dei resistenti, si osserva che trattasi di circostanze in fatto, specificamente contestate nella memoria di costituzione avversaria, rispetto alle quali alcuna prova è stata offerta dalla reclamante.
Pagina 6 Invero, nessuno degli informatori di cui alla lista testimoniale articolata alle pagine 23 e 24 dell'atto di reclamo è stato indicato come a conoscenza dei fatti avvenuti negli anni 2024 e 2025
(avendo la reclamante chiesto di sentire i sigg.ri: , Parte_3 Parte_2 [...]
, per il periodo 2020 – 2023, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 per il periodo 2016 – 2020, per il periodo 2011 – 2016, e Parte_8 Parte_9 Pt_10
per il periodo 2009 – 2011 e per il periodo 2004 – 2009), talché la loro
[...] Parte_11 escussione si appalesa irrilevante i fini di dimostrare la sussistenza dei fatti allegati a sostegno della domanda proposta.
In definitiva, non può ritenersi provato che l'apposizione della telecamera abbia determinato alcuna sostanziale limitazione del libero esercizio del passaggio come sostenuto nell'atto di reclamo.
Evidente dunque l'infondatezza nel merito anche di siffatta doglianza della reclamante, con la conseguenza che anche in parte qua il reclamo non può essere accolto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM
55/2014 in base al valore della lite (da euro 5.200 ad euro 26.000) e in considerazione dell'attività processuale svolta (in particolare, assenza di fase istruttoria e fase decisionale limitata alla discussione orale in udienza con richiamo agli scritti introduttivi, senza deposito di ulteriori memorie).
4. La parte reclamante è tenuta al pagamento di nuovo contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, sussistendone i presupposti in considerazione del rigetto integrale del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il reclamo;
2) condanna parte reclamante alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 1.982,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater¸ D.P.R. 115/2002, per rigetto integrale dell'impugnazione, ai fini dell'obbligo di pagamento in capo alla parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Pagina 7 Emanuele Venzo Matteo Marini
Pagina 8