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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/07/2024, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
Dott.ssa Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 599 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLOTTI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA COLLI,
14 10128 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_1
- parte appellata
e contro
(c.f. ), per tramite della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...] unipersonale (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_1 MARCO PESENTI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO FRANCIA 25,
10128 TORINO;
- terzo interveniente ex art. 111, 3° co., c.p.c.
Oggetto: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata,
In via istruttoria
Ammettere i seguenti
CAPITOLI DI PROVA PER TESTI
1) Vero che nel mese di luglio 2020 la , in persona del Controparte_4 dottor ha negato l'accesso al credito alla società in Persona_1 CP_5
conseguenza della segnalazione presso la Centrale Rischi del signor , Parte_1
suo quotista, come da scambio mail sub doc. 18-20 che si rammostra al teste;
2) Vero che perlomeno a partire dal settembre 2015 il signor ha accusato i Parte_1
sintomi che hanno portato alla dichiarazione di invalidità che si produce sub doc. 21;
3) Vero che, più in particolare, il signor è affetto dalle patologie desumibili dal Parte_1
referto del dott. , Cardiologi in Ivrea prodotto sub doc. 22 che si Persona_2
rammostra al teste;
4) Vero che i sintomi di tali patologie in capo al signor si sono aggravati Parte_1
dopo aver appreso di essere stato segnalato dalla convenuta presso la Centrale Rischi;
5) Vero che l'auto Alfa Romeo 159 targata DP617XT fu venduta nel 2011 per pagare il debito per cui è causa;
Si indicano a testi: - , dirigente medico domiciliato presso Testimone_1
AN (TO); - , residente in [...]; - , residente in [...]. Testimone_2 Tes_3
in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.455000 concluso dall'attore con per mancato rispetto della forma scritta e per Controparte_6 indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 862/2019 emesso dal Tribunale di Asti in data 11 luglio 2019 e notificato il 2 ottobre 2019, confermato dalla sentenza impugnata, mandare assolta la parte attrice da ogni pretesa avversaria;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la convenuta ha violato la normativa in materia di segnalazione alla Centrale Rischi e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del relativo danno, da liquidare secondo equità; accertare e dichiarare che le modalità di conclusione del contratto di finanziamento in questione hanno integrato gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.640 c.p. e, per
l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del relativo danno, anche non patrimoniale, da liquidare se del caso in via equitativa: in ogni caso condannare la convenuta alla refusione delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi;
in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse moratorio in quanto usurario ovvero accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali riguardanti gli importi dovuti alla luce della documentazione prodotta in atti e, per l'effetto, rideterminare quanto eventualmente di spettanza dell'opposta separandolo secondo capitale, interessi (se dovuti) e spese con compensazione di quanto già versato dall'attore pari ad euro 19.195,76 e di quanto eventualmente ricevuto a seguito dell'escussione della polizza assicurativa stipulata;
in ogni caso: ordinare a controparte di esibire in giudizio la documentazione relativa alla polizza assicurativa di copertura sottoscritta e pagata dall'attore e dedurre da quanto eventualmente dovuto dall'attore le somme incassate in virtù della medesima.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la terza interveniente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, co. 1, n. 2, c.p.c., per mancata, nonché specifica, indicazione delle circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
- rigettare, per tutte le ragioni esposte nel presente, eventuali richieste tardive di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, poiché tardive e dunque inammissibili e comunque carenti dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
Nel merito
In via principale
- respingere il parziale appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non dovesse confermare la sentenza appellata, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, è creditrice nei confronti Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 27.838,11, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio e nel giudizio di primo grado;
In via di ulteriore subordine
- nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di nullità formulata da controparte dovesse trovare accoglimento, stante la prova dell'avvenuta erogazione in favore dello stesso delle somme richieste Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in ogni caso condannare l'opponente al pagamento, in favore di dell'importo erogato detratte le Controparte_2
somme corrisposte oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso
- accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento a tutte le istanze risarcitorie ex adverso avanzate.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio
e del procedimento monitorio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - ha ottenuto dal Tribunale di Asti il decreto ingiuntivo n. 862/2019 contro CP_1
per la somma di € 27.838,11, oltre interessi e spese, pari al residuo Parte_1
debito derivante dal contratto di finanziamento al consumo n. 455000, già (asseritamente) concluso con nel 2008 per un importo originario di Controparte_7 € 28.585,25, da restituirsi in n. 24 rate mensili da € 356,60 e in n. 60 rate mensili di € 650,40; detto credito era stato ceduto da ad essa società Controparte_7
ricorrente per ingiunzione.
1.2 – ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo con atto Parte_1 di citazione notificato l'11.11.2019.
1.2.1 – Riferiva l'opponente di non avere mai ricevuto copia del contratto di finanziamento, ma di essersi limitato a firmare un modulo contenente una proposta di finanziamento al consumo in occasione dell'acquisto di una ALFA ROMEO 159 dalla concessionaria auto
SPAZIO s.p.a. ad un prezzo di € 28.915,00, dei quali 1.500 versati a mezzo assegno.
A fronte delle richieste di avere copia del contratto così firmato, egli avrebbe ricevuto una prima comunicazione da del 22.12.2009, ad oltre un anno dai fatti, in cui lo si CP_7 informava dell'accettazione della proposta contenuta nel formulario e si specificavano come di seguito le condizioni contrattuali:
- importo finanziato € 28.585,25
- importo rate € 356,60
- rimborso in 84 rate mensili, TAN 14,00% TAEG-ISC 15,07%, scadenti dal 10/10/2008 al
10/09/2015.
Egli avrebbe contemporaneamente ricevuto da una seconda comunicazione di CP_7
accettazione della proposta contrattuale, ugualmente datata 22.12.2009 e che riportava condizioni contrattuali parzialmente differenti, come di seguito precisate:
- importo finanziato € 28.585,25;
- rimborso in 84 rate mensili - numero rata Importo: da 1 a 24, € 356,60 - da 25 a 84, €
650,40 - Prima fase di rate TAN 14,00% - Seconda fase di rate TAN 14% - TAEG-ISC
15,07%.
Il 12.10.2010, avrebbe inviato un terzo documento di sintesi, portante le CP_7
seguenti condizioni:
- importo finanziato € 28.585,25
- importo rate € 356,60
- numero rate 84 rate mensili - TAN 14,00 % - TAEG-ISC 15,07%.
Ora, il modulo recante “Richiesta di prestito finalizzato e carta di credito”, su carta intestata di e siglato da esso opponente, prodotto in copia col ricorso monitorio, era privo CP_7 di data, indicava l'importo finanziato in € 28.585,25, l'importo del bene per l'acquisto del quale era concesso il finanziamento in € 35.000 con anticipo di € 7.750 (il bene da acquistare non è specificato, vi è solo il timbro della concessionaria auto SPAZIO s.p.a. come parte venditrice), il “premio copertura del credito” in € 1.335,25, le modalità di restituzione in n. 24 rate da € 356,60 al TAN del 4 % e in successive n. 60 rate da € 650,40, allo stesso TAN;
il
TAEG-ISC è indicato al 15,07 %. Il modulo riporta, ancora, i dati occorrenti per l'addebito delle rate sul conto corrente del mutuatario presso BANCA INTESA e il numero della pratica commerciale (n. 455000).
Si trattava, quindi, di condizioni parzialmente differenti rispetto a quelle riportate nelle successive lettere con cui dichiarava di accettare la proposta originaria di CP_7
finanziamento.
Da un certo momento in poi, le rate richieste da erano passate dagli iniziali € CP_7
356,60, addebitati sul conto, ad € 652,40; il credito era stato di seguito ceduto a CP_1
la quale, a fronte del mancato pagamento delle rate successive, avrebbe segnalato le
[...]
reiterate inadempienze alla Centrale Rischi e incaricato la società Parte_2
di procedere al recupero in nome e per conto di essa cessionaria.
[...]
Proprio gli avrebbe inviato, rispondendo alla richiesta Parte_2 inoltrata dal suo legale, una copia del contratto di cui si chiedeva l'adempimento, ma che era risultata diversa da quella poi allegata da al ricorso per ingiunzione. CP_1
Detta copia, anch'essa con la firma dell'opponente, presentava rispetto all'altro documento le seguenti differenze:
- non era indicato il numero di finanziamento, presente nella copia allegata in monitorio;
- era assente il costo del premio “copertura del credito”, presente nella copia allegata in monitorio;
- l'importo finanziato era indicato in € 27.250, contro gli € 28.585,25 della copia allegata in monitorio;
- era assente il TEG-ISC, presente nella copia allegata in monitorio;
- era presente la descrizione dell'acquisto cui era destinato il finanziamento (acquisto di un'ALFA 159), assente nella copia allegata in monitorio.
Da quanto sopra il pretendeva di far discendere: Parte_1
(a) la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto e/o (a-bis) per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, dal momento che, essendovi due originali con condizioni differenti, non era certo il contenuto dell'impegno assunto e, in ogni caso, non era stata rispettata la forma scritta per via della difformità tra le proposte contrattuali contenute nei due formulari e le successive comunicazioni di accettazione da parte di , CP_7
come destinataria della proposta;
(b) la nullità/inesistenza del contratto per mancato perfezionamento dell'accordo, essendosi egli limitato a consegnare un modulo di finanziamento al consumo munito delle sue firme, ma lasciato in bianco quanto alle condizioni contrattuali, che sarebbe stato poi riempito contra pacta da terze persone;
(c) il fatto che il credito derivante dal predetto finanziamento sarebbe diverso ed inferiore rispetto all'importo indicato nella domanda monitoria, pari ad € 28.585,25, e precisamente ammonterebbe alla minor somma indicata nella copia trasmessagli da Parte_2
in € 27.250.
[...]
Disconosceva, ad ogni buon conto, la conformità all'originale del modulo contrattuale prodotto in copia insieme con il ricorso monitorio.
1.2.2 - Oltre alle eccezioni e difese di cui sopra, l'opponente denunciava, altresì, (d)
l'applicazione di interessi usurari ed (e) l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi in quanto non preceduta da diffida;
concludeva per la reiezione della domanda contenuta nel ricorso monitorio e chiedeva, in via riconvenzionale, condannarsi al CP_1
risarcimento del danno da illegittima segnalazione e, previo accertamento che le modalità di conclusione del contratto di finanziamento integravano una ipotesi di truffa, condannarsi la controparte al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
1.3 – mandataria della convenuta in opposizione Parte_3
si è costituita contestando gli assunti avversari;
per il caso in cui il Tribunale CP_1
avesse ritenuto nullo o comunque non perfezionato il contratto di finanziamento, ha formulato domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) per la stessa somma originariamente versata da di € 27.838,11, a titolo di indebito arricchimento. CP_7
La domanda subordinata è formulata come segue:
“Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere non perfezionata la fattispecie negoziale, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Controparte_1 del sig. della somma di € 27.838,11, a titolo di indebito arricchimento Parte_1 ex art. 2041 c.c.”.
1.4 – Alla prima udienza del 6.10.2020, a fronte del disconoscimento della conformità all'originale della fotocopia del contratto allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c.,
[...] ha prodotto il (presunto) originale, che corrisponde integralmente Parte_2
al documento prodotto in copia nella fase monitoria.
Il legale dell'opponente ha a questo punto disconosciuto la Parte_1 riferibilità al proprio cliente “delle parti manoscritte differenti dalla firma in quanto apposte successivamente alla firma” – non effettuando, quindi, il disconoscimento della firma sul modulo allegato al ricorso per ingiunzione, agli effetti dell'art. 2702 c.c.; ha riferito, di seguito, di avere tentato di “accedere al credito negli scorsi mesi di maggio e luglio”, in particolare presso la , ma di avere avuto risposta negativa a causa della segnalazione CP_4
alla Centrale Rischi da parte di , cessionaria da . CP_1 CP_7
1.5 – Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, sono stati assegnati alle parti i termini previsti dall'art. 183, 6° c., c.p.c.; il termine per produzioni documentali e richieste istruttorie a prova diretta sarebbe venuto a scadere il 17.04.2021.
Respinte le richieste di prova avanzate dall'opponente, il Giudicante ha invitato le parti a precisare le conclusioni e fissato per discussione orale la data del 26.10.2021.
Con la nota di precisazione delle conclusioni, depositata il 25.10.2021 dopo spirati tutti i termini dell'art. 183, 6° co., c.p.c., parte opponente ha depositato al proprio doc. 35 una visura alla Centrale Rischi, senza data ma in risposta ad una richiesta di accesso del
26.07.2021, dalla quale risulta la permanenza del proprio nominativo a quella data;
l'attore in opposizione ha chiesto che il documento venisse considerato utilizzabile benchè depositato dopo scadute le preclusioni istruttorie “in quanto venuto ad esistenza successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle integrazioni istruttorie ed in conseguenza della dichiarazione non corrispondente al vero formulata dalla convenuta la quale aveva assicurato di aver provveduto alla cancellazione in corso di causa”.
Con sent. n. 826/2021 del 26.10.2021, il Tribunale di Asti ha rigettato l'opposizione e le due domande riconvenzionali, ha confermato il decreto ingiuntivo ed ha condannato l'opponente alle spese.
Nello specifico, il primo Giudice ha ritenuto superata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta per effetto della produzione, ad iniziativa della convenuta in opposizione ed alla prima udienza, dell'originale del contratto, che risultava del tutto identico alla copia allegata al ricorso monitorio, considerato l'unico documento cui far riferimento per individuare le condizioni contrattuali indipendentemente dal testo delle altre comunicazioni inviate al mutuatario. Il Giudicante riteneva, inoltre, superata anche la eccezione di indeterminatezza dell'oggetto negoziale, dal momento che l'originale del contratto conteneva la precisa indicazione dell'importo finanziato (pari ad € 28.585,25), del
TAN (pari al 14 %), del TAEG (pari al 15,07 %), nonché del numero e dell'ammontare delle rate di rimborso della somma mutuata. In applicazione del principio per cui è sufficiente la sottoscrizione del cliente e non anche quella della banca, il cui consenso ben può desumersi da comportamenti concludenti quali la prodizione in giudizio, il contratto era stato validamente concluso ed era idoneo a fondare l'obbligazione restitutoria in capo alla società opponente;
l'assenza della data non era elemento essenziale e l'eccepito abusivo riempimento della scheda contrattuale (secondo l'opponente, diversa rispetto agli accordi effettivamente intervenuti tra le parti) non era stato provato dall'attore in opposizione. Anche le contestazioni sul quantum e sulla mancata attivazione della polizza assicurativa venivano considerate infondate e generiche.
Quanto, infine, alla segnalazione alla Centrale Rischi, il Giudice di prime cure – pur senza prendere posizione sulla richiesta relativa all'ammissibilità della produzione tardiva, come sopra, della visura alla Centrale Rischi – ha escluso che fosse condizione di legittimità di tale operazione la previa comunicazione al debitore, e in ogni caso ha rilevato come la domanda di danno fosse risultata non provata proprio quanto al pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente sofferto.
2. – L'appello di . Le eccezioni preliminari. I primi due motivi di Parte_1
impugnazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
L'appello è stato notificato a , che aveva resistito nel giudizio di Parte_4
primo grado in qualità di mandataria della convenuta in opposizione ma a CP_1
partecipare in questo processo di appello è stata , intervenuta con Controparte_2 comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c. per tramite della mandataria
[...]
, come cessionaria ex art. 58 TUB del credito controverso da CP_3 CP_8
[...]
[...]
[...
– ha preliminarmente eccepito la parziale acquiescenza del Controparte_3
riguardo ai presunti profili di usurarietà del contratto (a) ed alla mancata Parte_1
attivazione della copertura assicurativa (b); ha eccepito come la mancata formulazione di specifici motivi di impugnazione riguardo alla reiezione della domanda di danno per difetto di prova ne avrebbe comportato la tacita rinuncia (c); ha infine eccepito l'inammissibilità, più in generale, dell'appello per non avere l'appellante esposto in modo specifico le circostanze dalle quali sarebbe derivata la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (d).
Le eccezioni preliminari sono da respingere.
L'atto di appello contiene l'articolazione dei motivi per specifici punti separati ed è redatto in modo tale da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata;
le censure si accompagnano ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal Giudicante a sostegno della decisione appellata.
Risulterebbe, con ciò, rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 10.05.2019, n. 12587).
Più nello specifico, i punti riguardanti la presunta usurarietà del contratto e la omessa attivazione della copertura assicurativa vengono riproposti, rispettivamente, ai motivi n. 3 e n. 4; allo stesso modo, i motivi di cui ai punti 5 e 6 riguardano la domanda di danni da segnalazione alla Centrale Rischi, sia per quel che riguarda il profilo di illegittimità in relazione alla mancata previa comunicazione al cliente, sia per ciò che attiene alla quantificazione del danno, con la riproposizione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
2.2 – Con il primo motivo d'appello, denuncia la violazione degli Parte_1 artt. 1326 e 1372 c.c. e dell'art. 117 TUB: a fondamento della richiesta contenuta nel ricorso monitorio sarebbe stata posta solo una “proposta di finanziamento” priva di data e degli altri elementi essenziali, e il vincolo contrattuale non sarebbe sorto in quanto le parti si erano scambiate tre diverse comunicazioni (che vengono allegate ai docc. 6, 7 e 8), che riportavano condizioni contrattuali e importi differenti;
il requisito della forma scritta non poteva ritenersi integrato, sia perché non vi è conformità tra proposta e accettazione, e comunque perché il perfezionamento del contratto, per espressa previsione dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto (“L'accettazione della domanda di prestito finalizzato e il perfezionamento del contratto avvengono nel momento in cui il richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte di UC [ossia ] …”), si Controparte_7 sarebbe prodotto solo con l'accettazione del soggetto finanziatore.
2.3 - Con il secondo motivo, ribadisce l'affermazione dell'abusivo Parte_1
riempimento del modulo contrattuale, erroneamente negato dal Tribunale: il finanziamento era diretto all'acquisto di una ALFA ROMEO 159, il cui prezzo, risultante dalla fattura di acquisto prodotta in primo grado, era pari ad € 28.915, di cui € 1.500 pagati direttamente alla concessionaria con assegno bancario, sicchè - prosegue l'appellante – l'importo mutuato doveva essere pari ad € 27.415, mentre la proposta contrattuale prodotta da era di € 35.000 e nelle comunicazioni di la somma è indicata in CP_1 CP_7
€ 28.585,25; rimarca talune differenze tra il modulo contrattuale prodotto in prima udienza e la copia allegata al ricorso per ingiunzione - in particolare: nel testo originale non erano indicati il numero di finanziamento, la data di rilascio della patente, il costo del premio
“copertura del credito”, che corrisponde ad € 1.335,25 nella copia allegata al ricorso monitorio, mancava l'indicazione del TEG-ISC, era presente l'indicazione del contratto di acquisto cui era finalizzato il finanziamento (mentre nella copia allegata al ricorso per ingiunzione non c'era).
I primi due motivi di gravame debbono essere esaminati congiuntamente.
2.4 – Il modulo recante “Richiesta di prestito finalizzato e carta di credito”, su carta intestata di e firmato dal , prodotto in copia insieme al ricorso monitorio CP_7 Parte_1
e in originale da alla prima udienza in primo grado, è privo di data, indica CP_1
l'importo finanziato in € 28.585,25, l'importo del bene per l'acquisto del quale è concesso il finanziamento in € 35.000 con anticipo di € 7.750 (il bene da acquistare non è specificato, vi è solo il timbro della concessionaria auto SPAZIO s.p.a. come parte venditrice), il “premio copertura del credito” in € 1.335,25, le modalità di restituzione in n. 24 rate da € 356,60 al
TAN del 4 % e in successive n. 60 rate da € 650,40, allo stesso TAN;
il TAEG-ISC è indicato al 15,07 %; il modulo riporta, ancora, i dati occorrenti per l'addebito delle rate sul conto corrente del mutuatario presso BANCA INTESA e il numero della pratica commerciale (n.
455000).
Il modulo, quindi, sembra corrispondere ad un'operazione di credito al consumo ai sensi dell'art. 121 TUB, che rimane regolato, ratione temporis, dalla disciplina anteriore al d.lgs.
141/2010, applicabile ai contratti conclusi fino al 18.09.2010.
2.4.1 - Il sostiene di non avere mai ricevuto copia del citato modulo Parte_1
contrattuale, ma di aver sottoscritto un contratto di finanziamento al consumo in occasione dell'acquisto di una ALFA ROMEO presso la SPAZIO s.p.a. avvenuto al prezzo di €
28.915,00, dei quali 1.500 versati a mezzo assegno;
a fronte delle richieste di avere copia del contratto così firmato, il avrebbe ricevuto una prima comunicazione da Parte_1
del 22.12.2009, ad oltre un anno dalla presunta conclusione del contratto, le CP_7
cui condizioni erano così indicate: - importo finanziato € 28.585,25
- importo rate € 356,60
- rimborso in 84 rate mensili, TAN 14,00% TAEG-ISC 15,07%, scadenti dal 10/10/2008 al
10/09/2015;
e, contemporaneamente, una seconda comunicazione contenente il riferimento al numero di pratica commerciale ed all'accettazione della proposta contrattuale formulata da esso mutuatario, che riportava condizioni contrattuali parzialmente differenti, come di seguito:
- importo finanziato € 28.585,25;
- rimborso in 84 rate mensili - numero rata Importo: da 1 a 24, € 356,60 - da 25 a 84, €
650,40 - Prima fase di rate TAN 14,00% - Seconda fase di rate TAN 14% - TAEG-ISC
15,07%.
Il 12.10.2010, avrebbe inviato un terzo documento di sintesi, portante le CP_7
seguenti condizioni:
- importo finanziato € 28.585,25
- importo rate € 356,60
- numero rate 84 rate mensili - TAN 14,00 % - TAEG-ISC 15,07%.
Da un certo momento in poi, le rate richieste da erano passate dagli iniziali € CP_7
356,60, addebitati sul conto, ad € 652,40; il credito era stato di seguito ceduto a CP_1
la quale, a fronte del mancato pagamento delle rate successive, avrebbe segnalato le
[...]
reiterate inadempienze alla Centrale Rischi e incaricato la società Parte_2
di procedere al recupero in nome e per conto di essa cessionaria. Proprio
[...]
gli avrebbe inviato, su richiesta di spiegazioni inoltrata Parte_2
dal suo legale, una copia del contratto di finanziamento diversa da quella poi allegata al ricorso monitorio e prodotta in originale in prima udienza, anch'essa da lui firmata ma che rispetto all'altro documento presentava le seguenti differenze:
- non era indicato il numero di finanziamento, presente nella copia allegata in monitorio;
- era presente la data di rilascio della patente, assente presente nella copia allegata in monitorio;
- era assente il costo del premio “copertura del credito”, presente nella copia allegata in monitorio;
- l'importo finanziato è indicato in € 27.250, contro gli € 28.585,25 della copia allegata in monitorio;
- è assente il TEG-ISC, presente nella copia allegata in monitorio;
- è presente la descrizione cui è destinato il finanziamento (acquisto di un'ALFA ROMEO
159), assente nella copia allegata in monitorio.
2.4.2 – Ora, gli importi riportati nelle tre missive del 22.12.2009 e del 12.09.2010 (ossia:
l'importo finanziato, il numero di rate, TAN e TAEG) sono identici;
le differenze tra i tre documenti riguardano l'indicazione, contenuta solo nella seconda lettera del 22.12.2009, al doc. 7, di due categorie di rate crescenti, ossia le rate da 1 a 24 per € 356,60, e le rate da
25 a 84 per € 650,40, e l'indicazione delle scadenze, dal 10.10.2008 al 10.09.2015, che compare nella missiva al doc. 6.
Il modulo di finanziamento allegato al ricorso per ingiunzione reca il n. 455000, indica un importo finanziato di € 28.585,25 e il prezzo del bene in € 35.000, di cui € 7.750 anticipati;
l'importo finanziato e il prezzo del bene corrispondono ai valori riportati nelle citate lettere del 22.12.2009 e del 12.09.2010; allo stesso modo, le percentuali di TAN e TAEG sono le stesse riportate nelle tre missive. In più, nel modulo allegato al ricorso monitorio vi è la distinzione tra le prime 24 rate da € 356,60 e le rate da 25 a 84 da € 650,40, che compare solo nella lettera del 22.12.2009, al doc.
7. Manca, tuttavia, l'indicazione del bene per l'acquisto del quale è stato concluso il finanziamento al consumo – pur comparendo il timbro e la firma della concessionaria auto SPAZIO s.p.a. di Torino.
Perso Il modulo che sarebbe stato inviato, su istanza ex art. 119, co. 4, , al Parte_1 da (incaricata della riscossione da presenta, invece, l'indicazione Pt_2 CP_1 degli estremi del conto corrente del beneficiario e dell' per l'acquisto della quale il CP_9 contratto viene concluso;
identici sono, per il resto, l'importo delle rate da 1 a 24 e da 25 a
84 e il prezzo del bene (€ 35.000) e l'anticipo (€ 7.750), ma non si indicano TAN e TAEG. Il modulo in questione, in cui non è stato riportato il numero di contratto, è evidentemente stato acquisito da presso la concessionaria auto SPAZIO s.p.a., come si evince CP_1 dalla “strisciata” in alto, che riporta la trasmissione dal fax n. 011 / 521.1737, corrispondente a “ ”. Parte_5
Tutti e due i modelli sono stati firmati dal , il quale non ha disconosciuto la Parte_1
propria sottoscrizione (v. sopra, § 1.4, in relazione alle dichiarazioni rese dal suo legale alla prima udienza), ma ha solo contestato l'abusivo riempimento del modulo prodotto da controparte.
E' corretto al riguardo il rilievo del Tribunale per cui, trattandosi di contratti c.d. monofirma, non è necessaria la sottoscrizione per accettazione da parte della banca mutuante. In ogni caso, se si ritiene necessaria l'esplicita adesione dell'istituto di credito secondo quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto (“L'accettazione della domanda di prestito finalizzato e il perfezionamento del contratto avvengono nel momento in cui il richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte di UC [ossia
[...]
] …”), la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli Controparte_7 effetti contro l'altro contraente che lo ha firmato tiene luogo, in generale, della forma ad substantiam, anche se si tratti di forma convenzionale;
in disparte il rilievo che le missive ai docc.
6-8 inviate da a partire da dicembre 2009, e che riepilogano le condizioni CP_7
di un rapporto che aveva comunque già da tempo ricevuto esecuzione, valgono come accettazione scritta della proposta ad ogni effetto di legge.
2.4.3 – Tra i due modelli, quello prodotto nella fase monitoria e quello acquisito ex art. 119
TUB dal , i valori differiscono nel premio di polizza assicurativa sul credito Parte_1
(v. oltre, § 2.5), pari ad € 1.335,25, che compare nel solo modulo allegato al ricorso per ingiunzione.
Confrontando i due dati, ne viene che il diverso “importo finanziato” di € 28.585,25, che compare nel modulo allegato al ricorso monitorio, corrisponde all'”importo finanziato” secondo il modulo acquisito dall'odierno appellante (€ 27.250) meno il valore del premio assicurativo di € 1.335,25.
Ciò permette di ricostruire la vicenda nel senso che nell'unico contesto dell'operazione di vendita, con finanziamento al consumo, di un'ALFA 159 avvenuta presso la concessionaria auto, venne compilato prima un modulo per un finanziamento di € 27.250, che non conteneva l'indicazione del premio assicurativo sul credito (e che corrisponde a quello inviato da al su istanza ex art. 119 TUB); poi, subito dopo, Pt_2 Parte_1
avvedutosi colui che aveva predisposto il primo formulario che il credito al consumo richiedeva, come condizione, anche il pagamento del premio per l'assicurazione sul credito, sarebbe stato redatto il secondo modulo che riportava anche tale importo ed elevava, quindi, la somma mutuata ad € 28.585,25, da restituirsi (secondo tutti e due i documenti) in n. 84 rate mensili da € 356,60 per n. 24 rate e per € 650,40 per n. 60 rate (le percentuali del TAN
e il TAEG, riportati solo nel secondo modulo, corrispondono del resto al valore delle rate). Il primo modulo, cioè, non comprende il costo dell'assicurazione, il secondo ne tiene invece conto e vale a correggere e ad integrare sul punto il precedente: detti formulari sarebbero del tutto ragionevolmente stati riempiti in sequenza, uno di seguito all'altro, nell'identica circostanza dell'acquisto da parte del dell'autovettura nei locali della Parte_1
SPAZIO s.p.a., in quanto il primo formulario era stato compilato in modo sbagliato senza ricomprendervi un elemento che doveva obbligatoriamente essere inserito nel finanziamento al consumo.
Ne segue che il contratto di finanziamento, inteso come rapporto negoziale, è uno e uno solo, anche se l'esatta indicazione della somma è stata fatta solo nel secondo formulario, che non ha sostituito, bensì ha integrato il primo anche quanto alla specificazione dei requisiti obbligatori per legge.
La non perfetta identità tra il prezzo indicato nella fattura di acquisto, che comprende anche una riduzione per sconto ed una serie di voci fiscali, per servizi o adempimenti evidentemente estranei alla compravendita della vettura, pur se accessori ad essa
(immatricolazione, iscrizione al PRA), e la somma versata, non esclude il perfezionamento del rapporto di mutuo in quei termini, ben potendo le somme erogate dalla banca essere parzialmente diverse, in eccesso o in difetto, dal prezzo di acquisto, che pure dipende dalle condizioni contrattate separatamente con il rivenditore e dall'emergere di costi o spese aggiuntive o dall'applicazione di sconti a favore del cliente.
2.4.4 – Alla luce dei rilievi di cui sopra, possono ritenersi superate le censure del di nullità o inesistenza del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto o Parte_1 mancato perfezionamento dell'accordo, o di esistenza di non uno, ma di due contratti di finanziamento, di importo differente tra loro;
così come del tutto inverosimile si rivela la versione dello stesso appellante per cui egli avrebbe solo consegnato un modulo firmato in bianco quanto alle condizioni contrattuali, che sarebbe stato poi riempito contra pacta da terze persone.
3. – Segue, l'appello. Gli ulteriori motivi di impugnazione.
3.1 – Con il terzo motivo d'appello, denuncia l'errata valutazione, Parte_1
da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie in punto agli interessi moratori, che sarebbero stati sommati agli interessi corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia: premesso che controparte non aveva prodotto il piano di ammortamento, l'appellante avrebbe, in realtà, e diversamente da quanto ritenuto dal Giudicante di prime cure, fornito la prova “sulla base di quanto a sua disposizione, che la società finanziaria avrebbe applicato gli interessi moratori su tutte le somme già dovute in virtù del contratto (e quindi comprensive degli interessi negoziali), e non già sulla somma capitale residuale scoperta”
(pag. 11 citazione).
Anche questo motivo è infondato. Il sistema di calcolo degli interessi di mora è definito come segue dall'art. 25 del modulo contrattuale, rubricato “Ritardi nei pagamenti e decadenza dal beneficio del termine”:
“In caso di ritardo delle somme dal Titolare ai sensi del presente Regolamento, l'Emittente addebiterà al Titolare, oltre ai convenuti interessi, le seguenti somme:
A) In riferimento all'iniziale operazione di finanziamento, oltre agli importi per mensilità scadute ed impagate:
- € 5,00 per ogni azione di sollecito;
- interessi di mora pari all'1,30 % mensile del totale dovuto [il dato viene ribadito nelle condizioni economiche alla pagina seguente del modulo, la percentuale è del 15,6 % su base annua]
(….)
Le somme suindicate sono escluse dal calcolo del TAEG-ISC. Al Titolare saranno addebitate le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive nella misura del 10 % dell'importo da recuperare, nonché legali sostenute per il recupero del predetto”
Ora, l'appellante sostiene che la locuzione “oltre ai convenuti interessi” equivalga a dire che agli interessi corrispettivi al tasso annuo globale del 15,07 % si sommano gli interessi moratori corrispondenti, su base annua, al 15,60 %, per un totale del 30,67 %, che è palesemente eccedente le soglie calcolate sulle rilevazioni trimestrali.
Il punto è così spiegato a pag. 10 della citazione di primo grado:
“ … controparte ha chiesto ed ottenuto dal Giudice della fase monitoria l'applicazione degli interessi “come da domanda” la quale, però, contempla l'applicazione del tasso dell'1,30% mensile, previsto dall'art. 25 delle Condizioni Generali di Contratto che, calcolato su base annuale, si tradurrebbe nel 15,60% che, sommato al 15,07% del Taeg già conteggiato nell'importo richiesto, porterebbe il costo effettivo del finanziamento al 30,67%: tasso palesemente usurario.(sempre che controparte non pretenda di capitalizzare mese per mese gli interessi maturati, nel qual caso il tasso diventerebbe davvero spropositato).
(…)
Non solo, vengono da subito applicati interessi moratori che, di per sé (come già evidenziato) portano il finanziamento a tassi usurari per il periodo di riferimento, come si potrà evincere dal foglio predisposto da AN d'IA per il periodo ….”.
In realtà, la formula “oltre ai convenuti interessi” non significa altro che gli interessi moratori si applicano sulle rate scadute, comprensive di quota capitale e quota interessi secondo il sistema dell'ammortamento “alla francese”, e non che i due tassi di interesse, corrispettivi e moratori, si sommano in percentuale tra loro e si applicano sugli importi ancora dovuti;
d'altra parte, la possibilità di applicare gli interessi di mora alle rate già scadute, pur se comprensive di una quota di interessi corrispettivi e nell'ambito di una operazione di finanziamento con rientro rateale, era prevista dall'art. 3 delib. CICR 9.02.2000, applicabile ratione temporis al contratto in esame (concluso nel 2003).
Priva di rilievo, ai fini della determinatezza e/o della determinabilità dell'impegno negoziale assunto, è la circostanza che non sia stato allegato al contratto di finanziamento un piano di ammortamento comprendente la distinzione, per ciascuna rata, della quota interessi e della quota capitale, atteso che l'indicazione dell'importo e del numero delle rate, della loro progressione nel tempo e dei tassi, nominale ed effettivo, di riferimento consente in ogni caso al mutuatario (secondo la normativa applicabile ratione temporis, anteriore al d.lgs.
141/2010) di individuare quanto è tenuto a pagare periodicamente.
3.2 – Con il quarto motivo, sostiene di aver firmato in bianco il Parte_1
contratto di finanziamento, senza ricevere alcun documento allegato, in particolare la polizza assicurativa di cui controparte ha chiesto il pagamento (si sarebbe trattato di una assicurazione per il caso di morte/invalidità permanente o perdita dell'impiego, a copertura del rischio di non poter pagare le rate in conseguenza di tali eventi); il Tribunale avrebbe errato nel porre a suo carico l'onere di documentare l'esistenza della polizza, dato che questa non gli era mai stata messa a disposizione.
Il motivo è anch'esso infondato.
Il primo Giudice afferma che “la parte attrice non ha precisato in che cosa consistesse la garanzia in questione e se essa fosse stata prevista nell'interesse del mutuatario o dell'ente finanziatore. L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inerente tale polizza, in assenza di specifiche deduzioni al riguardo, appare pertanto esplorativa e inammissibile”; aggiunge, di seguito, che “laddove l'interesse tutelato fosse stato quello del
, sarebbe stato evidentemente onere di quest'ultimo di attivarsi per Parte_1 riscuotere le somme eventualmente dovute dalla Compagnia assicuratrice mentre nell'altra ipotesi, ossia di garanzia prevista a tutela delle ragioni creditorie del mutuante, l'opponente non avrebbe titolo per dolersi del mancato esercizi di una facoltà che competeva esclusivamente alla sua controparte contrattuale”.
Cioè a dire: il non può lamentarsi di aver pagato un premio di polizza pure Parte_1
indicato nel contratto di finanziamento senza aver ricevuto in cambio alcun corrispettivo o servizio, poichè sarebbe stato suo onere di dimostrare che si era prodotto il rischio assicurato e che al prodursi di detto rischio, egli non aveva ricevuto alcunchè pur a fronte del versamento del premio: solo in quel caso, infatti, il pagamento del premio poteva ritenersi privo di causa e costituente, come tale, un indebito ripetibile.
3.3 – Con il quinto e il sesto motivo, censura la decisione del primo Parte_1
Giudice laddove ha respinto la domanda di risarcimento per danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: la società finanziaria avrebbe inviato il preavviso di segnalazione ad un indirizzo errato, senza in questo modo consentirgli di eliminare la situazione debitoria o comunque di intervenire prima dell'iscrizione; in ogni caso, il primo
Giudice avrebbe contraddittoriamente negato ingresso alle prove orali capitolate sulle conseguenze patrimoniali negative di tale condotta di (prove che vengono CP_1
riproposte) e poi respinto come non provata nel quantum la richiesta risarcitoria.
in primo grado, e in questa fase , hanno sostenuto la CP_1 Controparte_2 piena legittimità dell'operato della prima e l'assenza di prova del danno;
ma prima di tutto hanno protestato l'estraneità di come cessionaria del credito, nella CP_1
causazione del danno che sarebbe derivato al dalla segnalazione del suo Parte_1
nominativo alla Centrale Rischi.
3.3.1 – La sequenza temporale degli eventi riguardanti il recupero del credito per cui è causa, evincibili dai documenti prodotti, è la seguente:
• il credito, come risulta dall'e/c relativo al rapporto, è stato passato “a sofferenza” il
1.07.2013;
• l'operazione di cessione ex art. 58 TUB tra , cedente, e CP_7 CP_1
cessionaria, comunicata con avviso sulla G.U. 15.03.2014, riguarda i crediti nascenti dai
“contratti di finanziamento che al 30 settembre 2013 erano classificati da parte di
“in sofferenza”, nell'accezione di cui alla circolare n. 272 del 30 luglio Controparte_10
2008 della AN d'IA … e la cui classificazione in “sofferenza” sia stata comunicata al relativo debitore” (così il testo dell'avviso, in allegato al fasc. monitorio);
• non è contestato che il credito sia stato ceduto proprio nell'ambito di detta operazione di cessione.
E' perciò da ritenere che il passaggio “a sofferenza”, risalente al luglio del 2013, fosse stato già comunicato da al alla data del 30.09.2013, indicata CP_7 Parte_1 nell'avviso come limite temporale per i rapporti ceduti. Secondo la circ. AN d'IA n. 139 dell'11.02.1991, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare alla Centrale Rischi tutti cambiamenti di stato nella situazione debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano (sono le cc.dd. informazioni infra-mensili); tra i cambiamenti di stato nella situazione debitoria dei clienti vi sono quelli riguardanti il passaggio a sofferenza dei crediti.
Vi è, dunque, un ulteriore motivo per ritenere che una prima segnalazione alla Centrale
Rischi vi sia stata proprio in occasione del passaggio “a sofferenza” del credito al 1.07.2013 da parte di , come era del resto suo dovere secondo la predetta circolare di CP_7
. Parte_6
Ciò appare sufficiente a ritenere che all'origine del pregiudizio lamentato dall'appellante non vi sia la segnalazione di CP_1
L'estratto della Centrale Rischi al doc. 35 del fasc. (che pure è stato Parte_1 prodotto dopo spirati i termini dell'art. 183, 6° co., c.p.c.: il Tribunale non si è pronunciato sulla rimessione in termini), indica bensì, come intermediario che avrebbe effettuato la segnalazione, proprio cessionaria da . CP_1 CP_7
L'estratto, tuttavia, come ben si evince dalla lettera di accompagnamento, si riferisce soltanto al periodo giugno 2018–maggio 2021, e proprio per questa limitazione temporale dell'oggetto dell'indagine non risulta la segnalazione di , che sarebbe stata CP_7 effettuata, in ottemperanza alle istruzioni dell'Istituto centrale, proprio con il passaggio a sofferenza del credito ben cinque anni prima, ossia nel luglio 2013.
3.3.2 - La diffida che produce, inviata per raccomandata al , è CP_1 Parte_1
datata 9.10.2018 ed è stata ritirata dal destinatario il 17.10 seguente;
essa è, dunque, posteriore alla data più risalente menzionata nell'estratto della Centrale Rischi al doc. 35, ossia al giugno 2018; nel predetto estratto la segnalazione permane fino alla data di acquisizione del documento, ossia fino a maggio 2021.
Una responsabilità risarcitoria di per avere non già effettuato ex novo, bensì CP_1
per avere rinnovato la segnalazione (già del tutto ragionevolmente effettuata da CP_7 con il passaggio “a sofferenza”, il 1.07.2013, del credito) prima di diffidare al pagamento il debitore, potrebbe invero profilarsi soltanto in quanto il soggetto segnalato dimostri che, se prontamente avvisato, avrebbe posto rimedio alla situazione provvedendo a regolarizzare la situazione saldando il suo debito.
Nella specie, tuttavia, l'inadempienza delle rate residue del finanziamento per cui è processo risale al luglio 2013 ed è proseguita pur dopo la diffida che avrebbe inviato CP_7 dopo aver passato il credito “a sofferenza”, ma soprattutto è proseguita ben oltre la ricezione, il 17.10.2018, della missiva di;
le contestazioni relative al credito e alla CP_1 validità della sua fonte contrattuale vengono infatti formalizzate solo con l'opposizione al decreto ingiuntivo, notificata l'11.11.2019. Del resto, il non ha dedotto nulla Parte_1
circa la sua possibilità di prevenire la segnalazione, anzi, non ha neppure contestato il proprio perdurante inadempimento contrattuale.
E' perciò da escludere (o risulta comunque indimostrato) che il , se Parte_1
prontamente avvisato da del rischio di subire una seconda segnalazione alla CP_1
Centrale Rischi, fosse stato nel tempo intercorrente tra la ricezione della diffida e la comunicazione della banca alla Centrale, nelle condizioni di sanare la sua posizione debitoria, disponendo dei relativi mezzi, ovvero di giustificare la propria inadempienza nella restituzione del finanziamento come volontà di contestare la debenza del credito, e non come l'effetto di una situazione di impotenza finanziaria o di grave difficoltà economica – disconoscendo, in tal modo, i presupposti per la segnalazione.
3.3.3 – La domanda di risarcimento per illegittima segnalazione non preceduta da diffida va pertanto respinta per difetto dei suoi presupposti, prima ancora di esaminare se e in che misura sia stata data prova del danno.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto e confermata, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 862/2019, più accessori, in favore
CP_ della società resasi sub-cessionaria nelle more del credito . CP_2
L'accoglimento della domanda principale di condanna fondata sul contratto di finanziamento al consumo consente di superare le questioni relative alla eccepita novità della domanda subordinata per “l'importo erogato detratte le somme corrisposte oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo”, avanzata da nelle conclusioni di questa fase Controparte_2
d'appello, in luogo della domanda di arricchimento ingiustificato proposta in primo grado da sempre in via subordinata. CP_1
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei medi tariffari ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, seguono la soccombenza e vanno stabilite a favore della
(sola) mandataria della terza interveniente, essendo la cedente il credito CP_1
parte nel giudizio di primo grado, rimasta contumace in questa fase. Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento di per tramite della sua mandataria Controparte_2 [...]
avverso la sent. n. 826/2021 emessa dal Tribunale di Asti in data Controparte_3
26.10.2021, con atto di citazione notificato in data 22.04.2022:
a) respinge l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
e per essa della mandataria delle spese di
[...] Controparte_3 questo grado di giudizio, che liquida in € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) nulla in punto spese tra l'appellante e CP_1
d) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21-28/06/2024.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott. Corrado Croci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
Dott.ssa Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 599 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLOTTI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA COLLI,
14 10128 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_1
- parte appellata
e contro
(c.f. ), per tramite della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...] unipersonale (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_1 MARCO PESENTI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO FRANCIA 25,
10128 TORINO;
- terzo interveniente ex art. 111, 3° co., c.p.c.
Oggetto: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata,
In via istruttoria
Ammettere i seguenti
CAPITOLI DI PROVA PER TESTI
1) Vero che nel mese di luglio 2020 la , in persona del Controparte_4 dottor ha negato l'accesso al credito alla società in Persona_1 CP_5
conseguenza della segnalazione presso la Centrale Rischi del signor , Parte_1
suo quotista, come da scambio mail sub doc. 18-20 che si rammostra al teste;
2) Vero che perlomeno a partire dal settembre 2015 il signor ha accusato i Parte_1
sintomi che hanno portato alla dichiarazione di invalidità che si produce sub doc. 21;
3) Vero che, più in particolare, il signor è affetto dalle patologie desumibili dal Parte_1
referto del dott. , Cardiologi in Ivrea prodotto sub doc. 22 che si Persona_2
rammostra al teste;
4) Vero che i sintomi di tali patologie in capo al signor si sono aggravati Parte_1
dopo aver appreso di essere stato segnalato dalla convenuta presso la Centrale Rischi;
5) Vero che l'auto Alfa Romeo 159 targata DP617XT fu venduta nel 2011 per pagare il debito per cui è causa;
Si indicano a testi: - , dirigente medico domiciliato presso Testimone_1
AN (TO); - , residente in [...]; - , residente in [...]. Testimone_2 Tes_3
in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.455000 concluso dall'attore con per mancato rispetto della forma scritta e per Controparte_6 indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 862/2019 emesso dal Tribunale di Asti in data 11 luglio 2019 e notificato il 2 ottobre 2019, confermato dalla sentenza impugnata, mandare assolta la parte attrice da ogni pretesa avversaria;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la convenuta ha violato la normativa in materia di segnalazione alla Centrale Rischi e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del relativo danno, da liquidare secondo equità; accertare e dichiarare che le modalità di conclusione del contratto di finanziamento in questione hanno integrato gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.640 c.p. e, per
l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del relativo danno, anche non patrimoniale, da liquidare se del caso in via equitativa: in ogni caso condannare la convenuta alla refusione delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi;
in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse moratorio in quanto usurario ovvero accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali riguardanti gli importi dovuti alla luce della documentazione prodotta in atti e, per l'effetto, rideterminare quanto eventualmente di spettanza dell'opposta separandolo secondo capitale, interessi (se dovuti) e spese con compensazione di quanto già versato dall'attore pari ad euro 19.195,76 e di quanto eventualmente ricevuto a seguito dell'escussione della polizza assicurativa stipulata;
in ogni caso: ordinare a controparte di esibire in giudizio la documentazione relativa alla polizza assicurativa di copertura sottoscritta e pagata dall'attore e dedurre da quanto eventualmente dovuto dall'attore le somme incassate in virtù della medesima.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la terza interveniente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, co. 1, n. 2, c.p.c., per mancata, nonché specifica, indicazione delle circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
- rigettare, per tutte le ragioni esposte nel presente, eventuali richieste tardive di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, poiché tardive e dunque inammissibili e comunque carenti dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
Nel merito
In via principale
- respingere il parziale appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non dovesse confermare la sentenza appellata, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, è creditrice nei confronti Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 27.838,11, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio e nel giudizio di primo grado;
In via di ulteriore subordine
- nella denegata ipotesi in cui l'eccezione di nullità formulata da controparte dovesse trovare accoglimento, stante la prova dell'avvenuta erogazione in favore dello stesso delle somme richieste Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in ogni caso condannare l'opponente al pagamento, in favore di dell'importo erogato detratte le Controparte_2
somme corrisposte oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso
- accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento a tutte le istanze risarcitorie ex adverso avanzate.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio
e del procedimento monitorio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 - ha ottenuto dal Tribunale di Asti il decreto ingiuntivo n. 862/2019 contro CP_1
per la somma di € 27.838,11, oltre interessi e spese, pari al residuo Parte_1
debito derivante dal contratto di finanziamento al consumo n. 455000, già (asseritamente) concluso con nel 2008 per un importo originario di Controparte_7 € 28.585,25, da restituirsi in n. 24 rate mensili da € 356,60 e in n. 60 rate mensili di € 650,40; detto credito era stato ceduto da ad essa società Controparte_7
ricorrente per ingiunzione.
1.2 – ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo con atto Parte_1 di citazione notificato l'11.11.2019.
1.2.1 – Riferiva l'opponente di non avere mai ricevuto copia del contratto di finanziamento, ma di essersi limitato a firmare un modulo contenente una proposta di finanziamento al consumo in occasione dell'acquisto di una ALFA ROMEO 159 dalla concessionaria auto
SPAZIO s.p.a. ad un prezzo di € 28.915,00, dei quali 1.500 versati a mezzo assegno.
A fronte delle richieste di avere copia del contratto così firmato, egli avrebbe ricevuto una prima comunicazione da del 22.12.2009, ad oltre un anno dai fatti, in cui lo si CP_7 informava dell'accettazione della proposta contenuta nel formulario e si specificavano come di seguito le condizioni contrattuali:
- importo finanziato € 28.585,25
- importo rate € 356,60
- rimborso in 84 rate mensili, TAN 14,00% TAEG-ISC 15,07%, scadenti dal 10/10/2008 al
10/09/2015.
Egli avrebbe contemporaneamente ricevuto da una seconda comunicazione di CP_7
accettazione della proposta contrattuale, ugualmente datata 22.12.2009 e che riportava condizioni contrattuali parzialmente differenti, come di seguito precisate:
- importo finanziato € 28.585,25;
- rimborso in 84 rate mensili - numero rata Importo: da 1 a 24, € 356,60 - da 25 a 84, €
650,40 - Prima fase di rate TAN 14,00% - Seconda fase di rate TAN 14% - TAEG-ISC
15,07%.
Il 12.10.2010, avrebbe inviato un terzo documento di sintesi, portante le CP_7
seguenti condizioni:
- importo finanziato € 28.585,25
- importo rate € 356,60
- numero rate 84 rate mensili - TAN 14,00 % - TAEG-ISC 15,07%.
Ora, il modulo recante “Richiesta di prestito finalizzato e carta di credito”, su carta intestata di e siglato da esso opponente, prodotto in copia col ricorso monitorio, era privo CP_7 di data, indicava l'importo finanziato in € 28.585,25, l'importo del bene per l'acquisto del quale era concesso il finanziamento in € 35.000 con anticipo di € 7.750 (il bene da acquistare non è specificato, vi è solo il timbro della concessionaria auto SPAZIO s.p.a. come parte venditrice), il “premio copertura del credito” in € 1.335,25, le modalità di restituzione in n. 24 rate da € 356,60 al TAN del 4 % e in successive n. 60 rate da € 650,40, allo stesso TAN;
il
TAEG-ISC è indicato al 15,07 %. Il modulo riporta, ancora, i dati occorrenti per l'addebito delle rate sul conto corrente del mutuatario presso BANCA INTESA e il numero della pratica commerciale (n. 455000).
Si trattava, quindi, di condizioni parzialmente differenti rispetto a quelle riportate nelle successive lettere con cui dichiarava di accettare la proposta originaria di CP_7
finanziamento.
Da un certo momento in poi, le rate richieste da erano passate dagli iniziali € CP_7
356,60, addebitati sul conto, ad € 652,40; il credito era stato di seguito ceduto a CP_1
la quale, a fronte del mancato pagamento delle rate successive, avrebbe segnalato le
[...]
reiterate inadempienze alla Centrale Rischi e incaricato la società Parte_2
di procedere al recupero in nome e per conto di essa cessionaria.
[...]
Proprio gli avrebbe inviato, rispondendo alla richiesta Parte_2 inoltrata dal suo legale, una copia del contratto di cui si chiedeva l'adempimento, ma che era risultata diversa da quella poi allegata da al ricorso per ingiunzione. CP_1
Detta copia, anch'essa con la firma dell'opponente, presentava rispetto all'altro documento le seguenti differenze:
- non era indicato il numero di finanziamento, presente nella copia allegata in monitorio;
- era assente il costo del premio “copertura del credito”, presente nella copia allegata in monitorio;
- l'importo finanziato era indicato in € 27.250, contro gli € 28.585,25 della copia allegata in monitorio;
- era assente il TEG-ISC, presente nella copia allegata in monitorio;
- era presente la descrizione dell'acquisto cui era destinato il finanziamento (acquisto di un'ALFA 159), assente nella copia allegata in monitorio.
Da quanto sopra il pretendeva di far discendere: Parte_1
(a) la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto e/o (a-bis) per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, dal momento che, essendovi due originali con condizioni differenti, non era certo il contenuto dell'impegno assunto e, in ogni caso, non era stata rispettata la forma scritta per via della difformità tra le proposte contrattuali contenute nei due formulari e le successive comunicazioni di accettazione da parte di , CP_7
come destinataria della proposta;
(b) la nullità/inesistenza del contratto per mancato perfezionamento dell'accordo, essendosi egli limitato a consegnare un modulo di finanziamento al consumo munito delle sue firme, ma lasciato in bianco quanto alle condizioni contrattuali, che sarebbe stato poi riempito contra pacta da terze persone;
(c) il fatto che il credito derivante dal predetto finanziamento sarebbe diverso ed inferiore rispetto all'importo indicato nella domanda monitoria, pari ad € 28.585,25, e precisamente ammonterebbe alla minor somma indicata nella copia trasmessagli da Parte_2
in € 27.250.
[...]
Disconosceva, ad ogni buon conto, la conformità all'originale del modulo contrattuale prodotto in copia insieme con il ricorso monitorio.
1.2.2 - Oltre alle eccezioni e difese di cui sopra, l'opponente denunciava, altresì, (d)
l'applicazione di interessi usurari ed (e) l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi in quanto non preceduta da diffida;
concludeva per la reiezione della domanda contenuta nel ricorso monitorio e chiedeva, in via riconvenzionale, condannarsi al CP_1
risarcimento del danno da illegittima segnalazione e, previo accertamento che le modalità di conclusione del contratto di finanziamento integravano una ipotesi di truffa, condannarsi la controparte al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
1.3 – mandataria della convenuta in opposizione Parte_3
si è costituita contestando gli assunti avversari;
per il caso in cui il Tribunale CP_1
avesse ritenuto nullo o comunque non perfezionato il contratto di finanziamento, ha formulato domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) per la stessa somma originariamente versata da di € 27.838,11, a titolo di indebito arricchimento. CP_7
La domanda subordinata è formulata come segue:
“Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere non perfezionata la fattispecie negoziale, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Controparte_1 del sig. della somma di € 27.838,11, a titolo di indebito arricchimento Parte_1 ex art. 2041 c.c.”.
1.4 – Alla prima udienza del 6.10.2020, a fronte del disconoscimento della conformità all'originale della fotocopia del contratto allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c.,
[...] ha prodotto il (presunto) originale, che corrisponde integralmente Parte_2
al documento prodotto in copia nella fase monitoria.
Il legale dell'opponente ha a questo punto disconosciuto la Parte_1 riferibilità al proprio cliente “delle parti manoscritte differenti dalla firma in quanto apposte successivamente alla firma” – non effettuando, quindi, il disconoscimento della firma sul modulo allegato al ricorso per ingiunzione, agli effetti dell'art. 2702 c.c.; ha riferito, di seguito, di avere tentato di “accedere al credito negli scorsi mesi di maggio e luglio”, in particolare presso la , ma di avere avuto risposta negativa a causa della segnalazione CP_4
alla Centrale Rischi da parte di , cessionaria da . CP_1 CP_7
1.5 – Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, sono stati assegnati alle parti i termini previsti dall'art. 183, 6° c., c.p.c.; il termine per produzioni documentali e richieste istruttorie a prova diretta sarebbe venuto a scadere il 17.04.2021.
Respinte le richieste di prova avanzate dall'opponente, il Giudicante ha invitato le parti a precisare le conclusioni e fissato per discussione orale la data del 26.10.2021.
Con la nota di precisazione delle conclusioni, depositata il 25.10.2021 dopo spirati tutti i termini dell'art. 183, 6° co., c.p.c., parte opponente ha depositato al proprio doc. 35 una visura alla Centrale Rischi, senza data ma in risposta ad una richiesta di accesso del
26.07.2021, dalla quale risulta la permanenza del proprio nominativo a quella data;
l'attore in opposizione ha chiesto che il documento venisse considerato utilizzabile benchè depositato dopo scadute le preclusioni istruttorie “in quanto venuto ad esistenza successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle integrazioni istruttorie ed in conseguenza della dichiarazione non corrispondente al vero formulata dalla convenuta la quale aveva assicurato di aver provveduto alla cancellazione in corso di causa”.
Con sent. n. 826/2021 del 26.10.2021, il Tribunale di Asti ha rigettato l'opposizione e le due domande riconvenzionali, ha confermato il decreto ingiuntivo ed ha condannato l'opponente alle spese.
Nello specifico, il primo Giudice ha ritenuto superata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta per effetto della produzione, ad iniziativa della convenuta in opposizione ed alla prima udienza, dell'originale del contratto, che risultava del tutto identico alla copia allegata al ricorso monitorio, considerato l'unico documento cui far riferimento per individuare le condizioni contrattuali indipendentemente dal testo delle altre comunicazioni inviate al mutuatario. Il Giudicante riteneva, inoltre, superata anche la eccezione di indeterminatezza dell'oggetto negoziale, dal momento che l'originale del contratto conteneva la precisa indicazione dell'importo finanziato (pari ad € 28.585,25), del
TAN (pari al 14 %), del TAEG (pari al 15,07 %), nonché del numero e dell'ammontare delle rate di rimborso della somma mutuata. In applicazione del principio per cui è sufficiente la sottoscrizione del cliente e non anche quella della banca, il cui consenso ben può desumersi da comportamenti concludenti quali la prodizione in giudizio, il contratto era stato validamente concluso ed era idoneo a fondare l'obbligazione restitutoria in capo alla società opponente;
l'assenza della data non era elemento essenziale e l'eccepito abusivo riempimento della scheda contrattuale (secondo l'opponente, diversa rispetto agli accordi effettivamente intervenuti tra le parti) non era stato provato dall'attore in opposizione. Anche le contestazioni sul quantum e sulla mancata attivazione della polizza assicurativa venivano considerate infondate e generiche.
Quanto, infine, alla segnalazione alla Centrale Rischi, il Giudice di prime cure – pur senza prendere posizione sulla richiesta relativa all'ammissibilità della produzione tardiva, come sopra, della visura alla Centrale Rischi – ha escluso che fosse condizione di legittimità di tale operazione la previa comunicazione al debitore, e in ogni caso ha rilevato come la domanda di danno fosse risultata non provata proprio quanto al pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente sofferto.
2. – L'appello di . Le eccezioni preliminari. I primi due motivi di Parte_1
impugnazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
L'appello è stato notificato a , che aveva resistito nel giudizio di Parte_4
primo grado in qualità di mandataria della convenuta in opposizione ma a CP_1
partecipare in questo processo di appello è stata , intervenuta con Controparte_2 comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c. per tramite della mandataria
[...]
, come cessionaria ex art. 58 TUB del credito controverso da CP_3 CP_8
[...]
[...]
[...
– ha preliminarmente eccepito la parziale acquiescenza del Controparte_3
riguardo ai presunti profili di usurarietà del contratto (a) ed alla mancata Parte_1
attivazione della copertura assicurativa (b); ha eccepito come la mancata formulazione di specifici motivi di impugnazione riguardo alla reiezione della domanda di danno per difetto di prova ne avrebbe comportato la tacita rinuncia (c); ha infine eccepito l'inammissibilità, più in generale, dell'appello per non avere l'appellante esposto in modo specifico le circostanze dalle quali sarebbe derivata la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (d).
Le eccezioni preliminari sono da respingere.
L'atto di appello contiene l'articolazione dei motivi per specifici punti separati ed è redatto in modo tale da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata;
le censure si accompagnano ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal Giudicante a sostegno della decisione appellata.
Risulterebbe, con ciò, rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, 10.05.2019, n. 12587).
Più nello specifico, i punti riguardanti la presunta usurarietà del contratto e la omessa attivazione della copertura assicurativa vengono riproposti, rispettivamente, ai motivi n. 3 e n. 4; allo stesso modo, i motivi di cui ai punti 5 e 6 riguardano la domanda di danni da segnalazione alla Centrale Rischi, sia per quel che riguarda il profilo di illegittimità in relazione alla mancata previa comunicazione al cliente, sia per ciò che attiene alla quantificazione del danno, con la riproposizione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
2.2 – Con il primo motivo d'appello, denuncia la violazione degli Parte_1 artt. 1326 e 1372 c.c. e dell'art. 117 TUB: a fondamento della richiesta contenuta nel ricorso monitorio sarebbe stata posta solo una “proposta di finanziamento” priva di data e degli altri elementi essenziali, e il vincolo contrattuale non sarebbe sorto in quanto le parti si erano scambiate tre diverse comunicazioni (che vengono allegate ai docc. 6, 7 e 8), che riportavano condizioni contrattuali e importi differenti;
il requisito della forma scritta non poteva ritenersi integrato, sia perché non vi è conformità tra proposta e accettazione, e comunque perché il perfezionamento del contratto, per espressa previsione dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto (“L'accettazione della domanda di prestito finalizzato e il perfezionamento del contratto avvengono nel momento in cui il richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte di UC [ossia ] …”), si Controparte_7 sarebbe prodotto solo con l'accettazione del soggetto finanziatore.
2.3 - Con il secondo motivo, ribadisce l'affermazione dell'abusivo Parte_1
riempimento del modulo contrattuale, erroneamente negato dal Tribunale: il finanziamento era diretto all'acquisto di una ALFA ROMEO 159, il cui prezzo, risultante dalla fattura di acquisto prodotta in primo grado, era pari ad € 28.915, di cui € 1.500 pagati direttamente alla concessionaria con assegno bancario, sicchè - prosegue l'appellante – l'importo mutuato doveva essere pari ad € 27.415, mentre la proposta contrattuale prodotta da era di € 35.000 e nelle comunicazioni di la somma è indicata in CP_1 CP_7
€ 28.585,25; rimarca talune differenze tra il modulo contrattuale prodotto in prima udienza e la copia allegata al ricorso per ingiunzione - in particolare: nel testo originale non erano indicati il numero di finanziamento, la data di rilascio della patente, il costo del premio
“copertura del credito”, che corrisponde ad € 1.335,25 nella copia allegata al ricorso monitorio, mancava l'indicazione del TEG-ISC, era presente l'indicazione del contratto di acquisto cui era finalizzato il finanziamento (mentre nella copia allegata al ricorso per ingiunzione non c'era).
I primi due motivi di gravame debbono essere esaminati congiuntamente.
2.4 – Il modulo recante “Richiesta di prestito finalizzato e carta di credito”, su carta intestata di e firmato dal , prodotto in copia insieme al ricorso monitorio CP_7 Parte_1
e in originale da alla prima udienza in primo grado, è privo di data, indica CP_1
l'importo finanziato in € 28.585,25, l'importo del bene per l'acquisto del quale è concesso il finanziamento in € 35.000 con anticipo di € 7.750 (il bene da acquistare non è specificato, vi è solo il timbro della concessionaria auto SPAZIO s.p.a. come parte venditrice), il “premio copertura del credito” in € 1.335,25, le modalità di restituzione in n. 24 rate da € 356,60 al
TAN del 4 % e in successive n. 60 rate da € 650,40, allo stesso TAN;
il TAEG-ISC è indicato al 15,07 %; il modulo riporta, ancora, i dati occorrenti per l'addebito delle rate sul conto corrente del mutuatario presso BANCA INTESA e il numero della pratica commerciale (n.
455000).
Il modulo, quindi, sembra corrispondere ad un'operazione di credito al consumo ai sensi dell'art. 121 TUB, che rimane regolato, ratione temporis, dalla disciplina anteriore al d.lgs.
141/2010, applicabile ai contratti conclusi fino al 18.09.2010.
2.4.1 - Il sostiene di non avere mai ricevuto copia del citato modulo Parte_1
contrattuale, ma di aver sottoscritto un contratto di finanziamento al consumo in occasione dell'acquisto di una ALFA ROMEO presso la SPAZIO s.p.a. avvenuto al prezzo di €
28.915,00, dei quali 1.500 versati a mezzo assegno;
a fronte delle richieste di avere copia del contratto così firmato, il avrebbe ricevuto una prima comunicazione da Parte_1
del 22.12.2009, ad oltre un anno dalla presunta conclusione del contratto, le CP_7
cui condizioni erano così indicate: - importo finanziato € 28.585,25
- importo rate € 356,60
- rimborso in 84 rate mensili, TAN 14,00% TAEG-ISC 15,07%, scadenti dal 10/10/2008 al
10/09/2015;
e, contemporaneamente, una seconda comunicazione contenente il riferimento al numero di pratica commerciale ed all'accettazione della proposta contrattuale formulata da esso mutuatario, che riportava condizioni contrattuali parzialmente differenti, come di seguito:
- importo finanziato € 28.585,25;
- rimborso in 84 rate mensili - numero rata Importo: da 1 a 24, € 356,60 - da 25 a 84, €
650,40 - Prima fase di rate TAN 14,00% - Seconda fase di rate TAN 14% - TAEG-ISC
15,07%.
Il 12.10.2010, avrebbe inviato un terzo documento di sintesi, portante le CP_7
seguenti condizioni:
- importo finanziato € 28.585,25
- importo rate € 356,60
- numero rate 84 rate mensili - TAN 14,00 % - TAEG-ISC 15,07%.
Da un certo momento in poi, le rate richieste da erano passate dagli iniziali € CP_7
356,60, addebitati sul conto, ad € 652,40; il credito era stato di seguito ceduto a CP_1
la quale, a fronte del mancato pagamento delle rate successive, avrebbe segnalato le
[...]
reiterate inadempienze alla Centrale Rischi e incaricato la società Parte_2
di procedere al recupero in nome e per conto di essa cessionaria. Proprio
[...]
gli avrebbe inviato, su richiesta di spiegazioni inoltrata Parte_2
dal suo legale, una copia del contratto di finanziamento diversa da quella poi allegata al ricorso monitorio e prodotta in originale in prima udienza, anch'essa da lui firmata ma che rispetto all'altro documento presentava le seguenti differenze:
- non era indicato il numero di finanziamento, presente nella copia allegata in monitorio;
- era presente la data di rilascio della patente, assente presente nella copia allegata in monitorio;
- era assente il costo del premio “copertura del credito”, presente nella copia allegata in monitorio;
- l'importo finanziato è indicato in € 27.250, contro gli € 28.585,25 della copia allegata in monitorio;
- è assente il TEG-ISC, presente nella copia allegata in monitorio;
- è presente la descrizione cui è destinato il finanziamento (acquisto di un'ALFA ROMEO
159), assente nella copia allegata in monitorio.
2.4.2 – Ora, gli importi riportati nelle tre missive del 22.12.2009 e del 12.09.2010 (ossia:
l'importo finanziato, il numero di rate, TAN e TAEG) sono identici;
le differenze tra i tre documenti riguardano l'indicazione, contenuta solo nella seconda lettera del 22.12.2009, al doc. 7, di due categorie di rate crescenti, ossia le rate da 1 a 24 per € 356,60, e le rate da
25 a 84 per € 650,40, e l'indicazione delle scadenze, dal 10.10.2008 al 10.09.2015, che compare nella missiva al doc. 6.
Il modulo di finanziamento allegato al ricorso per ingiunzione reca il n. 455000, indica un importo finanziato di € 28.585,25 e il prezzo del bene in € 35.000, di cui € 7.750 anticipati;
l'importo finanziato e il prezzo del bene corrispondono ai valori riportati nelle citate lettere del 22.12.2009 e del 12.09.2010; allo stesso modo, le percentuali di TAN e TAEG sono le stesse riportate nelle tre missive. In più, nel modulo allegato al ricorso monitorio vi è la distinzione tra le prime 24 rate da € 356,60 e le rate da 25 a 84 da € 650,40, che compare solo nella lettera del 22.12.2009, al doc.
7. Manca, tuttavia, l'indicazione del bene per l'acquisto del quale è stato concluso il finanziamento al consumo – pur comparendo il timbro e la firma della concessionaria auto SPAZIO s.p.a. di Torino.
Perso Il modulo che sarebbe stato inviato, su istanza ex art. 119, co. 4, , al Parte_1 da (incaricata della riscossione da presenta, invece, l'indicazione Pt_2 CP_1 degli estremi del conto corrente del beneficiario e dell' per l'acquisto della quale il CP_9 contratto viene concluso;
identici sono, per il resto, l'importo delle rate da 1 a 24 e da 25 a
84 e il prezzo del bene (€ 35.000) e l'anticipo (€ 7.750), ma non si indicano TAN e TAEG. Il modulo in questione, in cui non è stato riportato il numero di contratto, è evidentemente stato acquisito da presso la concessionaria auto SPAZIO s.p.a., come si evince CP_1 dalla “strisciata” in alto, che riporta la trasmissione dal fax n. 011 / 521.1737, corrispondente a “ ”. Parte_5
Tutti e due i modelli sono stati firmati dal , il quale non ha disconosciuto la Parte_1
propria sottoscrizione (v. sopra, § 1.4, in relazione alle dichiarazioni rese dal suo legale alla prima udienza), ma ha solo contestato l'abusivo riempimento del modulo prodotto da controparte.
E' corretto al riguardo il rilievo del Tribunale per cui, trattandosi di contratti c.d. monofirma, non è necessaria la sottoscrizione per accettazione da parte della banca mutuante. In ogni caso, se si ritiene necessaria l'esplicita adesione dell'istituto di credito secondo quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto (“L'accettazione della domanda di prestito finalizzato e il perfezionamento del contratto avvengono nel momento in cui il richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte di UC [ossia
[...]
] …”), la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli Controparte_7 effetti contro l'altro contraente che lo ha firmato tiene luogo, in generale, della forma ad substantiam, anche se si tratti di forma convenzionale;
in disparte il rilievo che le missive ai docc.
6-8 inviate da a partire da dicembre 2009, e che riepilogano le condizioni CP_7
di un rapporto che aveva comunque già da tempo ricevuto esecuzione, valgono come accettazione scritta della proposta ad ogni effetto di legge.
2.4.3 – Tra i due modelli, quello prodotto nella fase monitoria e quello acquisito ex art. 119
TUB dal , i valori differiscono nel premio di polizza assicurativa sul credito Parte_1
(v. oltre, § 2.5), pari ad € 1.335,25, che compare nel solo modulo allegato al ricorso per ingiunzione.
Confrontando i due dati, ne viene che il diverso “importo finanziato” di € 28.585,25, che compare nel modulo allegato al ricorso monitorio, corrisponde all'”importo finanziato” secondo il modulo acquisito dall'odierno appellante (€ 27.250) meno il valore del premio assicurativo di € 1.335,25.
Ciò permette di ricostruire la vicenda nel senso che nell'unico contesto dell'operazione di vendita, con finanziamento al consumo, di un'ALFA 159 avvenuta presso la concessionaria auto, venne compilato prima un modulo per un finanziamento di € 27.250, che non conteneva l'indicazione del premio assicurativo sul credito (e che corrisponde a quello inviato da al su istanza ex art. 119 TUB); poi, subito dopo, Pt_2 Parte_1
avvedutosi colui che aveva predisposto il primo formulario che il credito al consumo richiedeva, come condizione, anche il pagamento del premio per l'assicurazione sul credito, sarebbe stato redatto il secondo modulo che riportava anche tale importo ed elevava, quindi, la somma mutuata ad € 28.585,25, da restituirsi (secondo tutti e due i documenti) in n. 84 rate mensili da € 356,60 per n. 24 rate e per € 650,40 per n. 60 rate (le percentuali del TAN
e il TAEG, riportati solo nel secondo modulo, corrispondono del resto al valore delle rate). Il primo modulo, cioè, non comprende il costo dell'assicurazione, il secondo ne tiene invece conto e vale a correggere e ad integrare sul punto il precedente: detti formulari sarebbero del tutto ragionevolmente stati riempiti in sequenza, uno di seguito all'altro, nell'identica circostanza dell'acquisto da parte del dell'autovettura nei locali della Parte_1
SPAZIO s.p.a., in quanto il primo formulario era stato compilato in modo sbagliato senza ricomprendervi un elemento che doveva obbligatoriamente essere inserito nel finanziamento al consumo.
Ne segue che il contratto di finanziamento, inteso come rapporto negoziale, è uno e uno solo, anche se l'esatta indicazione della somma è stata fatta solo nel secondo formulario, che non ha sostituito, bensì ha integrato il primo anche quanto alla specificazione dei requisiti obbligatori per legge.
La non perfetta identità tra il prezzo indicato nella fattura di acquisto, che comprende anche una riduzione per sconto ed una serie di voci fiscali, per servizi o adempimenti evidentemente estranei alla compravendita della vettura, pur se accessori ad essa
(immatricolazione, iscrizione al PRA), e la somma versata, non esclude il perfezionamento del rapporto di mutuo in quei termini, ben potendo le somme erogate dalla banca essere parzialmente diverse, in eccesso o in difetto, dal prezzo di acquisto, che pure dipende dalle condizioni contrattate separatamente con il rivenditore e dall'emergere di costi o spese aggiuntive o dall'applicazione di sconti a favore del cliente.
2.4.4 – Alla luce dei rilievi di cui sopra, possono ritenersi superate le censure del di nullità o inesistenza del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto o Parte_1 mancato perfezionamento dell'accordo, o di esistenza di non uno, ma di due contratti di finanziamento, di importo differente tra loro;
così come del tutto inverosimile si rivela la versione dello stesso appellante per cui egli avrebbe solo consegnato un modulo firmato in bianco quanto alle condizioni contrattuali, che sarebbe stato poi riempito contra pacta da terze persone.
3. – Segue, l'appello. Gli ulteriori motivi di impugnazione.
3.1 – Con il terzo motivo d'appello, denuncia l'errata valutazione, Parte_1
da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie in punto agli interessi moratori, che sarebbero stati sommati agli interessi corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia: premesso che controparte non aveva prodotto il piano di ammortamento, l'appellante avrebbe, in realtà, e diversamente da quanto ritenuto dal Giudicante di prime cure, fornito la prova “sulla base di quanto a sua disposizione, che la società finanziaria avrebbe applicato gli interessi moratori su tutte le somme già dovute in virtù del contratto (e quindi comprensive degli interessi negoziali), e non già sulla somma capitale residuale scoperta”
(pag. 11 citazione).
Anche questo motivo è infondato. Il sistema di calcolo degli interessi di mora è definito come segue dall'art. 25 del modulo contrattuale, rubricato “Ritardi nei pagamenti e decadenza dal beneficio del termine”:
“In caso di ritardo delle somme dal Titolare ai sensi del presente Regolamento, l'Emittente addebiterà al Titolare, oltre ai convenuti interessi, le seguenti somme:
A) In riferimento all'iniziale operazione di finanziamento, oltre agli importi per mensilità scadute ed impagate:
- € 5,00 per ogni azione di sollecito;
- interessi di mora pari all'1,30 % mensile del totale dovuto [il dato viene ribadito nelle condizioni economiche alla pagina seguente del modulo, la percentuale è del 15,6 % su base annua]
(….)
Le somme suindicate sono escluse dal calcolo del TAEG-ISC. Al Titolare saranno addebitate le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive nella misura del 10 % dell'importo da recuperare, nonché legali sostenute per il recupero del predetto”
Ora, l'appellante sostiene che la locuzione “oltre ai convenuti interessi” equivalga a dire che agli interessi corrispettivi al tasso annuo globale del 15,07 % si sommano gli interessi moratori corrispondenti, su base annua, al 15,60 %, per un totale del 30,67 %, che è palesemente eccedente le soglie calcolate sulle rilevazioni trimestrali.
Il punto è così spiegato a pag. 10 della citazione di primo grado:
“ … controparte ha chiesto ed ottenuto dal Giudice della fase monitoria l'applicazione degli interessi “come da domanda” la quale, però, contempla l'applicazione del tasso dell'1,30% mensile, previsto dall'art. 25 delle Condizioni Generali di Contratto che, calcolato su base annuale, si tradurrebbe nel 15,60% che, sommato al 15,07% del Taeg già conteggiato nell'importo richiesto, porterebbe il costo effettivo del finanziamento al 30,67%: tasso palesemente usurario.(sempre che controparte non pretenda di capitalizzare mese per mese gli interessi maturati, nel qual caso il tasso diventerebbe davvero spropositato).
(…)
Non solo, vengono da subito applicati interessi moratori che, di per sé (come già evidenziato) portano il finanziamento a tassi usurari per il periodo di riferimento, come si potrà evincere dal foglio predisposto da AN d'IA per il periodo ….”.
In realtà, la formula “oltre ai convenuti interessi” non significa altro che gli interessi moratori si applicano sulle rate scadute, comprensive di quota capitale e quota interessi secondo il sistema dell'ammortamento “alla francese”, e non che i due tassi di interesse, corrispettivi e moratori, si sommano in percentuale tra loro e si applicano sugli importi ancora dovuti;
d'altra parte, la possibilità di applicare gli interessi di mora alle rate già scadute, pur se comprensive di una quota di interessi corrispettivi e nell'ambito di una operazione di finanziamento con rientro rateale, era prevista dall'art. 3 delib. CICR 9.02.2000, applicabile ratione temporis al contratto in esame (concluso nel 2003).
Priva di rilievo, ai fini della determinatezza e/o della determinabilità dell'impegno negoziale assunto, è la circostanza che non sia stato allegato al contratto di finanziamento un piano di ammortamento comprendente la distinzione, per ciascuna rata, della quota interessi e della quota capitale, atteso che l'indicazione dell'importo e del numero delle rate, della loro progressione nel tempo e dei tassi, nominale ed effettivo, di riferimento consente in ogni caso al mutuatario (secondo la normativa applicabile ratione temporis, anteriore al d.lgs.
141/2010) di individuare quanto è tenuto a pagare periodicamente.
3.2 – Con il quarto motivo, sostiene di aver firmato in bianco il Parte_1
contratto di finanziamento, senza ricevere alcun documento allegato, in particolare la polizza assicurativa di cui controparte ha chiesto il pagamento (si sarebbe trattato di una assicurazione per il caso di morte/invalidità permanente o perdita dell'impiego, a copertura del rischio di non poter pagare le rate in conseguenza di tali eventi); il Tribunale avrebbe errato nel porre a suo carico l'onere di documentare l'esistenza della polizza, dato che questa non gli era mai stata messa a disposizione.
Il motivo è anch'esso infondato.
Il primo Giudice afferma che “la parte attrice non ha precisato in che cosa consistesse la garanzia in questione e se essa fosse stata prevista nell'interesse del mutuatario o dell'ente finanziatore. L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inerente tale polizza, in assenza di specifiche deduzioni al riguardo, appare pertanto esplorativa e inammissibile”; aggiunge, di seguito, che “laddove l'interesse tutelato fosse stato quello del
, sarebbe stato evidentemente onere di quest'ultimo di attivarsi per Parte_1 riscuotere le somme eventualmente dovute dalla Compagnia assicuratrice mentre nell'altra ipotesi, ossia di garanzia prevista a tutela delle ragioni creditorie del mutuante, l'opponente non avrebbe titolo per dolersi del mancato esercizi di una facoltà che competeva esclusivamente alla sua controparte contrattuale”.
Cioè a dire: il non può lamentarsi di aver pagato un premio di polizza pure Parte_1
indicato nel contratto di finanziamento senza aver ricevuto in cambio alcun corrispettivo o servizio, poichè sarebbe stato suo onere di dimostrare che si era prodotto il rischio assicurato e che al prodursi di detto rischio, egli non aveva ricevuto alcunchè pur a fronte del versamento del premio: solo in quel caso, infatti, il pagamento del premio poteva ritenersi privo di causa e costituente, come tale, un indebito ripetibile.
3.3 – Con il quinto e il sesto motivo, censura la decisione del primo Parte_1
Giudice laddove ha respinto la domanda di risarcimento per danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: la società finanziaria avrebbe inviato il preavviso di segnalazione ad un indirizzo errato, senza in questo modo consentirgli di eliminare la situazione debitoria o comunque di intervenire prima dell'iscrizione; in ogni caso, il primo
Giudice avrebbe contraddittoriamente negato ingresso alle prove orali capitolate sulle conseguenze patrimoniali negative di tale condotta di (prove che vengono CP_1
riproposte) e poi respinto come non provata nel quantum la richiesta risarcitoria.
in primo grado, e in questa fase , hanno sostenuto la CP_1 Controparte_2 piena legittimità dell'operato della prima e l'assenza di prova del danno;
ma prima di tutto hanno protestato l'estraneità di come cessionaria del credito, nella CP_1
causazione del danno che sarebbe derivato al dalla segnalazione del suo Parte_1
nominativo alla Centrale Rischi.
3.3.1 – La sequenza temporale degli eventi riguardanti il recupero del credito per cui è causa, evincibili dai documenti prodotti, è la seguente:
• il credito, come risulta dall'e/c relativo al rapporto, è stato passato “a sofferenza” il
1.07.2013;
• l'operazione di cessione ex art. 58 TUB tra , cedente, e CP_7 CP_1
cessionaria, comunicata con avviso sulla G.U. 15.03.2014, riguarda i crediti nascenti dai
“contratti di finanziamento che al 30 settembre 2013 erano classificati da parte di
“in sofferenza”, nell'accezione di cui alla circolare n. 272 del 30 luglio Controparte_10
2008 della AN d'IA … e la cui classificazione in “sofferenza” sia stata comunicata al relativo debitore” (così il testo dell'avviso, in allegato al fasc. monitorio);
• non è contestato che il credito sia stato ceduto proprio nell'ambito di detta operazione di cessione.
E' perciò da ritenere che il passaggio “a sofferenza”, risalente al luglio del 2013, fosse stato già comunicato da al alla data del 30.09.2013, indicata CP_7 Parte_1 nell'avviso come limite temporale per i rapporti ceduti. Secondo la circ. AN d'IA n. 139 dell'11.02.1991, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare alla Centrale Rischi tutti cambiamenti di stato nella situazione debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano (sono le cc.dd. informazioni infra-mensili); tra i cambiamenti di stato nella situazione debitoria dei clienti vi sono quelli riguardanti il passaggio a sofferenza dei crediti.
Vi è, dunque, un ulteriore motivo per ritenere che una prima segnalazione alla Centrale
Rischi vi sia stata proprio in occasione del passaggio “a sofferenza” del credito al 1.07.2013 da parte di , come era del resto suo dovere secondo la predetta circolare di CP_7
. Parte_6
Ciò appare sufficiente a ritenere che all'origine del pregiudizio lamentato dall'appellante non vi sia la segnalazione di CP_1
L'estratto della Centrale Rischi al doc. 35 del fasc. (che pure è stato Parte_1 prodotto dopo spirati i termini dell'art. 183, 6° co., c.p.c.: il Tribunale non si è pronunciato sulla rimessione in termini), indica bensì, come intermediario che avrebbe effettuato la segnalazione, proprio cessionaria da . CP_1 CP_7
L'estratto, tuttavia, come ben si evince dalla lettera di accompagnamento, si riferisce soltanto al periodo giugno 2018–maggio 2021, e proprio per questa limitazione temporale dell'oggetto dell'indagine non risulta la segnalazione di , che sarebbe stata CP_7 effettuata, in ottemperanza alle istruzioni dell'Istituto centrale, proprio con il passaggio a sofferenza del credito ben cinque anni prima, ossia nel luglio 2013.
3.3.2 - La diffida che produce, inviata per raccomandata al , è CP_1 Parte_1
datata 9.10.2018 ed è stata ritirata dal destinatario il 17.10 seguente;
essa è, dunque, posteriore alla data più risalente menzionata nell'estratto della Centrale Rischi al doc. 35, ossia al giugno 2018; nel predetto estratto la segnalazione permane fino alla data di acquisizione del documento, ossia fino a maggio 2021.
Una responsabilità risarcitoria di per avere non già effettuato ex novo, bensì CP_1
per avere rinnovato la segnalazione (già del tutto ragionevolmente effettuata da CP_7 con il passaggio “a sofferenza”, il 1.07.2013, del credito) prima di diffidare al pagamento il debitore, potrebbe invero profilarsi soltanto in quanto il soggetto segnalato dimostri che, se prontamente avvisato, avrebbe posto rimedio alla situazione provvedendo a regolarizzare la situazione saldando il suo debito.
Nella specie, tuttavia, l'inadempienza delle rate residue del finanziamento per cui è processo risale al luglio 2013 ed è proseguita pur dopo la diffida che avrebbe inviato CP_7 dopo aver passato il credito “a sofferenza”, ma soprattutto è proseguita ben oltre la ricezione, il 17.10.2018, della missiva di;
le contestazioni relative al credito e alla CP_1 validità della sua fonte contrattuale vengono infatti formalizzate solo con l'opposizione al decreto ingiuntivo, notificata l'11.11.2019. Del resto, il non ha dedotto nulla Parte_1
circa la sua possibilità di prevenire la segnalazione, anzi, non ha neppure contestato il proprio perdurante inadempimento contrattuale.
E' perciò da escludere (o risulta comunque indimostrato) che il , se Parte_1
prontamente avvisato da del rischio di subire una seconda segnalazione alla CP_1
Centrale Rischi, fosse stato nel tempo intercorrente tra la ricezione della diffida e la comunicazione della banca alla Centrale, nelle condizioni di sanare la sua posizione debitoria, disponendo dei relativi mezzi, ovvero di giustificare la propria inadempienza nella restituzione del finanziamento come volontà di contestare la debenza del credito, e non come l'effetto di una situazione di impotenza finanziaria o di grave difficoltà economica – disconoscendo, in tal modo, i presupposti per la segnalazione.
3.3.3 – La domanda di risarcimento per illegittima segnalazione non preceduta da diffida va pertanto respinta per difetto dei suoi presupposti, prima ancora di esaminare se e in che misura sia stata data prova del danno.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto e confermata, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 862/2019, più accessori, in favore
CP_ della società resasi sub-cessionaria nelle more del credito . CP_2
L'accoglimento della domanda principale di condanna fondata sul contratto di finanziamento al consumo consente di superare le questioni relative alla eccepita novità della domanda subordinata per “l'importo erogato detratte le somme corrisposte oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo”, avanzata da nelle conclusioni di questa fase Controparte_2
d'appello, in luogo della domanda di arricchimento ingiustificato proposta in primo grado da sempre in via subordinata. CP_1
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei medi tariffari ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, seguono la soccombenza e vanno stabilite a favore della
(sola) mandataria della terza interveniente, essendo la cedente il credito CP_1
parte nel giudizio di primo grado, rimasta contumace in questa fase. Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento di per tramite della sua mandataria Controparte_2 [...]
avverso la sent. n. 826/2021 emessa dal Tribunale di Asti in data Controparte_3
26.10.2021, con atto di citazione notificato in data 22.04.2022:
a) respinge l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
e per essa della mandataria delle spese di
[...] Controparte_3 questo grado di giudizio, che liquida in € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) nulla in punto spese tra l'appellante e CP_1
d) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21-28/06/2024.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott. Corrado Croci