Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 07/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09291/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9291 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Fregola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento K10/-OMISSIS-del 19 giugno 2020 emesso dal Ministero dell'Interno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 15.6.2015.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. K10\-OMISSIS-del 19.7.2020, ha respinto la domanda dell’interessato, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente la concessione della cittadinanza stessa.
In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto sussistano elementi ostativi alla concessione, difatti, nel corso dell’istruttoria, dal certificato del casellario giudiziario, è emerso a carico dell’interessato decreto penale di condanna del 28.10.2007 emesso dal GIP del Tribunale di Ravenna per guida in stato di ebbrezza.
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza del ricorrente e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale in data 67.9.2019, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, invitando lo stesso a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
L’interessato faceva pervenire osservazioni, contestando la tenuità del fatto ma l’Amministrazione non ritenendo condivisibili le osservazioni, adottava il provvedimento impugnato.
Al riguardo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, per eccesso di potere per travisamento dei fatti; errore sui presupposti; difetto di motivazione ed istruttoria, eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione ed irragionevolezza; violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990; dell' art. 3 del D.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 18 co. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990; dell'art. 8, comma 1, L. n. 91 del 1992.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria del 20 dicembre 2024, svolta in videoconferenza, in vista della quale le parti hanno prodotto documenti e memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente – quanto alla censura in merito alla violazione del termine di conclusione del procedimento – occorre osservare che per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo; come affermato costantemente dalla giurisprudenza, infatti, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, 1.2.2024, n. 1981 e precedenti ivi richiamati).
Quanto al merito, il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi, dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le censure formulate da parte attrice volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale sulla base delle risultanze istruttorie; in particolare dal certificato del casellario giudiziario è emerso a carico dell’interessato il decreto penale di condanna del 28.10.2007, emesso dal GIP del Tribunale di Ravenna per guida in stato di ebbrezza.
Quindi l’attività istruttoria condotta dall’amministrazione ha evidenziato la riconducibilità al richiedente di una condotta pregiudizievole - posta in essere nel decennio antecedente il momento di presentazione della domanda - che, a prescindere dalle conseguenze sul piano penale, ha finito ragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premesse individuato, e l’interesse vantato dal richiedente, attese “la gravità, pericolosità e il disvalore sociale dei plurimi fatti illeciti contestati che evidenziano una scarsa adesione, anche recente, ai principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico”.
Nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati nel caso di accoglimento dell’istanza - che sono tendenzialmente irreversibili, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche – non può censurarsi neanche sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone (cfr. TAR Lazio Sez V n. 2944/2022).
Ed invero la condotta contestata all’istante - ad onta della sua rilevanza penale e delle conseguenze sul piano processuale - appare suscettibile di incidere proprio sull’integrità fisica e sulla libertà delle persone, causando un grave allarme sociale.
Peraltro, con specifico riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, sfociato nel caso di specie anche in provvedimento di condanna, si osserva in particolare che, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini: la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, parere n. 702 del 4 aprile 2022, e Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022). In questa prospettiva, il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. I parere n. 383 e 385 del 21 marzo 2024 nonché n. 122 del 5 febbraio 2024, confermando l’orientamento tradizionale sintetizzato dal parere n. 702 del 4 aprile 2022, e, tra tanti, Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022).
Inoltre, si tratta di un fatto che denota un’insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, che non può essere sottovalutata, visto il numero progressivamente crescente di incidenti stradali negli ultimi anni, di fronte a cui l’ordinamento ha reagito, in riscontro alle istanze di tutela della collettività, apprestando misure sempre più incisive nei confronti di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, fino a giungere all’introduzione di una fattispecie autonoma di reato per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p., inserito con la legge n. 41/2016) (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 4469/2022 e sentenze ivi richiamate).
In tale prospettiva questo Tribunale ha inquadrato tale comportamento nell’ambito dei reati stradali, evidenziandone il disvalore sotto il profilo della mancanza di solidarietà sociale in quanto mette a rischio dell’incolumità dei passanti incidendo su beni costituzionalmente tutelati, quali la salute e integrità fisica delle persone (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 4295 e 4623 del 2022, 4703, 4945, 6126, 6490, 8045, 8308 del 2022, da ultimo n. 16221/22). A tale riguardo è stato ritenuto che “la guida in stato di ebbrezza commessa in violazione dell’art. 186 del codice della strada effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica. Si tratta di un fatto di reato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016) al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovino in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti” (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 4469/2022). In questa prospettiva, valga anche richiamare il recente parere Cons. Stato n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza” (cfr. Cons. St., sez. I, parere n. 653/2022; n. n. 960/2022; n. 1225/2022; 1145/2022, 1138/2022” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1218/2023).
Sulla scorta delle considerazioni sopra richiamate è stato ritenuto non irragionevole il giudizio di disvalore su tali condotte di guida chiarendo che non vale, “in senso contrario, sostenere che “non è legittimo pretendere dallo straniero un quantum di moralità maggiore rispetto a quello esigibile dal cittadino” dato che la mancanza addebitata non consiste nel consumo di sostanze (alcooliche o stupefacenti) in sé considerato, quanto, piuttosto, nel fatto di mettersi alla guida in stato uno stato alterato dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), mettendo in tal modo a repentaglio l’incolumità altrui (soprattutto delle fasce più deboli della popolazione che finiscono per essere le vittime più frequenti degli incidenti che ne conseguono: bambini, anziani, portatori di handicap etc. come risulta dai recenti fatti di cronaca)” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 3677/2023).
Il Collegio conosce altresì l’insegnamento di parte della giurisprudenza che si è occupata della rilevanza di fatti ritenuti “di modesto rilievo penale” – anche con specifico riferimento alla guida in stato di ebbrezza – costituenti un episodio isolato e risalente (cfr. Cons. St., sez. III, nn. 8022, 4151, 1893 del 2021; n. 1837/2019; 14/05/2019 n. 3121; n. 1837/2019; n. 2185/2015; n. 4159/2011), secondo cui, nell’esaminare la richiesta per l’ottenimento della cittadinanza italiana, nel caso di una condanna pregressa per un episodio isolato e commesso in tempo risalente, il Ministero dell’Interno è chiamato a valutare se il comportamento del richiedente, per le concrete modalità del fatto contravvenzionale, in ordine al quale è intervenuta estinzione, sia concretamente indice di un mancato inserimento sociale e, quindi, di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale o se, al contrario, simile comportamento, tenuto conto, nel complesso, dell’entità della violazione, oltre che della sua condotta di vita, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine, non debba reputarsi insufficiente a denotare quella mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico che preclude il rilascio della cittadinanza.
Ne deriva che, da un lato, si deve escludere la valenza automaticamente ostativa di tali condanne, dall’altro lato, si deve del pari escludere che gli elementi favorevoli sopraindicati comportino l’automatica vanificazione della rilevanza delle medesime condotte, le quali, invece, pongono in capo all’Amministrazione l’onere di valutare tutto quel complesso degli specifici elementi, positivi e negativi, che risultino rilevanti nel caso concreto al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione, da parte del richiedente, dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui lo stesso aspira a far parte nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità (tanto che le sentenze richiamate hanno annullato i provvedimenti negativi per difetto di motivazione, con “rinvio per il riesame”).
Sull’importanza del periodo di osservazione, puntualmente richiamato dal provvedimento, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 3216/2019, che ha affermato: “Il reato non può, inoltre, considerarsi risalente nel tempo essendo stato commesso durante il decennio antecedente l’emanazione del decreto di diniego, ossia all’interno di un arco temporale assunto dalla giurisprudenza prevalente quale adeguato periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione raggiunta dal richiedente la cittadinanza italiana” [cfr. in termini Cons. Stato. I Sez. parere n. 192/2023: “Priva di pregio, infine, appare la censura relativa alla risalenza nel tempo delle condanne …; al riguardo, si richiama la giurisprudenza di questa Sezione che, anche recentemente, ha ribadito che la condanna riportata nel decennio antecedente non può ritenersi risalente (Sez. I, n. 1756/2022)”, oltre che del Tar Lazio, sez. V bis, n. 10636 del 2024, secondo cui: “il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità”]. Peraltro, si tenga conto che il decennio non rappresenta il periodo limite entro il quale l’Amministrazione può estendere l’indagine istruttoria. È stato infatti in proposito chiarito, “l’art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 91/1992 individua nei “dieci anni” di legale residenza nel territorio della Repubblica il periodo minimo richiesto per la concessione della cittadinanza allo straniero, ma non un limite temporale alla valutazione del comportamento dello straniero che risieda in Italia da un maggiore lasso di tempo” (Cons. Stato. I Sez. parere n. 1046/2022).
Quindi il giudizio prognostico negativo non è stato formulato in maniera irragionevole, come riconosciuto dall’orientamento giurisprudenziale richiamato (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7036/2020; Consiglio di Stato, sez. I, n. 779/2020 e 780/2020; 2183/2020, n. 670/2022, 702/2022, 1145/2022, 1223/2022, 1225/2022, 1288/2022, 1290/2022, 1302/2022, 1436/2022, 1479/2022, 1761/2022, 1936/2022, confermando i precedenti risalenti già a Consiglio di Stato, sez. I, n. n. 1430/2011,- 102/2013, 2557/2014, 4194/2014, 557/2015, 1117/2015, 1153/2016, 452/2018, 580/2018, 3216/2019), cui questo Tribunale ha aderito, da ultimo, con la recente sentenza n. 10636/2024, sopra richiamata, in cui si evidenzia come “il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un'evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall'iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida, che potevano essere giustificati in un'epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell'Italia del dopoguerra, si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all'enorme aumento di incidenti”, che ha indotto il legislatore ad intervenire da ultimo con le soprarichiamate legge n. 94/2009 e la legge n. 41/2016 (che ha introdotto l'art. 589-bis c.p.) e si precisa che: “Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap). L'aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l'opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l'impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l'unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno). In tali circostanze risulta tutt'altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all'abilità del passante a schivare l'impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall'eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell'affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell'irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest'ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l'incolumità altrui insorge già con l'assunzione di una modica quantità di alcool, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull'internet). Se si guarda alla condotta tenuta non dal punto di vista penalistico, della proporzionalità della sanzione da irrogare in base alla colpevolezza dell'autore ed alla gravità del danno effettivamente prodotto, ma la si considera per la sua valenza sintomatica di "indicatore del grado di condivisione di valori fondamentali per la Comunità", risulta allora comprensibile e condivisibile il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall'Amministrazione, che a ragione lo ha considerato indicativo della scarsa attitudine ad assumersi i doveri che incombono sul cittadino, in primis il dovere di solidarietà nei confronti del prossimo, violato da condotte che ne mettono a repentaglio la vita e l'incolumità fisica. Le conseguenze del diniego della naturalizzazione non possono neppure essere ritenute sproporzionate considerato il valore della posta in gioco e la durata solo temporanea degli effetti del provvedimento di diniego della cittadinanza. Il sacrificio dell'aspirazione dello straniero ad acquisire la cittadinanza italiana è infatti limitato nel tempo: il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di naturalizzazione non ha alcun effetto definitivo, dato che la richiesta può essere ripresentata, senza alcun limite, non appena superati i fattori ostativi, già solo un anno dopo il primo rifiuto, come espressamente sancito dall'art. 5 del DPR 572/1992, recante Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992. Invece il DPR che accoglie l'istanza conferisce lo status in modo irrevocabile. Il sacrificio è limitato anche dal punto di vista sostanziale: il diniego della cittadinanza non comporta "l'esclusione dello straniero dalla società" e tantomeno la sua espulsione, essendo le "conseguenze negative" che ne discendono limitate alla mancata attribuzione (immediata) dei diritti politici e della possibilità di esercitare funzioni pubbliche da parte dello straniero, dato che l'acquisto di tali posizioni di vantaggio viene ad essere differito nel tempo. Com'è noto il DPR di "concessione" della cittadinanza, nonostante la denominazione, costituisce un atto di ammissione di un nuovo membro nella Comunità politica nazionale, conferendogli, a completamento e coronamento del percorso di integrazione effettivamente maturato, quella "frazione di sovranità" (in quanto viene a far parte del Popolo italiano, cioè di un elemento costitutivo dello Stato) che gli consente di partecipare alla scelte fondamentali per la vita della Nazione tramite l'elettorato attivo e passivo al Parlamento Nazionale (cui sono riservate le decisioni di massimo rilievo a livello internazionale, in particolare in merito all'adozione di trattati politici, alla modifica dei confini, all'entrata in guerra che, in teoria, potrebbe interessare lo stesso Stato di appartenenza del naturalizzando) e di divenire titolare di cariche o impieghi che comportino direttamente o indirettamente l'esercizio di poteri pubblici (si pensi all'esercizio delle funzioni diplomatiche oppure della conduzione di forze armate in situazioni in cui sia coinvolto il Paese di origine dell'interessato). In ogni caso, le limitazioni sopraindicate sono compensate dalla mancata imposizione dei "correlativi doveri pubblici" ai quali il richiedente altrimenti sarebbe stato assoggettato con il DPR di conferimento della cittadinanza. Come evidenziato dagli studiosi, lo status di cittadino non consiste esclusivamente in posizioni di vantaggio, ma comporta anche l'assunzione di doveri pubblici - che costituiscono la "contropartita" dell'attribuzione di diritti politici - che gravano solo sul connazionale. Questi non sono limitati al dovere di contribuire allo sviluppo socio-economico della Nazione, derivante dagli art. 2 e 52 Cost., ma includono anche il "sacro dovere di difendere la Patria" sancito dall'art. 53 della Costituzione, che rischia di tornare di attualità nell'attuale congiuntura internazionale per cui, in caso di mobilitazione generale, mentre lo straniero sarebbe libero di allontanarsi dall'Italia e mettersi in salvo altrove, il connazionale che lo facesse incorrerebbe in gravi sanzioni e sarebbe comunque forzatamente fatto rientrare nel proprio Paese per difenderlo”.
Peraltro, nel caso di specie non appaiono in grado di offrire elementi a sostegno della posizione attorea, tali da assumere valore determinante nella formazione del giudizio di idoneità al conseguimento del beneficio richiesto, nemmeno gli invocati sviluppi e esiti favorevoli sul piano processuale penale, in ragione della intervenuta revoca del decreto penale in data 21 settembre 2022 a seguito della depenalizzazione della fattispecie.
In realtà, l’invocata sopravvenienza normativa, di contro all’asserita mancanza del carattere sintomatico di un grave giudizio, conferma l’esistenza di un fatto storico, adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale secondo la normativa vigente al momento del fatto, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale e non in grado di obliterare la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza a seguito della intervenuta depenalizzazione.
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Infine, quanto alla dedotta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano, questa Sezione ha più volte chiarito che non si tratta di elementi degni di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato: lo stabile inserimento socio-economico, invero, è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945, 4295/2022).
L’inserimento sociale e professionale del richiedente rappresenta un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la Pubblica Amministrazione a ritenere l’interesse pubblico ad integrare nella comunità nazionale un elemento se ha dimostrato di non condividerne i fondamentali valori di solidarietà e sicurezza.
In altre parole, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza, per quanto possa non essere esigibile una condotta morale totalmente irreprensibile.
Il Collegio ritiene, alla luce di tutto quanto osservato, il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Il ricorso è conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.