Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7468/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data del 17.2.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7468/2022 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Giovanni Feliciello, presso il cui studio, sito in Casalnuovo di Napoli
(NA), al Corso Umberto n. 334, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Alida Di Napoli, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in , alla Piazza Domenico Cirillo CP_1
PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
11/11/2021 alle ore 19:00 circa, mentre si trovava in Casoria (NA), alla Via Nazionale delle Puglie all'altezza del civico n. 240 circa, di fronte alla Macelleria Caccavale, nel
1
camminare lungo la strada era caduta a causa di una buca di piccole dimensioni, procurandosi così delle lesioni;
che la presenza di quella insidia, dato il buio e le piccole dimensioni della buca, non poteva essere prevista con l'ordinaria diligenza, anche perché non era segnalata in alcun modo;
che a causa della caduta e dei dolori alla gamba ed al piede sinistro, era stata portata da persone presenti sul posto presso l'Ospedale “Antonio
Cardarelli” di Napoli, ove i sanitari le avevano diagnosticato: “frattura base di quinto metatarso piede Sinistro immobilizzato in valva gessata con prognosi di 30 giorni”, oltre a traumatismi al ginocchio, gamba, caviglia e piede, escoriazioni di entrambe le ginocchia, pertanto i sanitari provvedevano ad immobilizzare la paziente con valva gessata con prognosi di 30 giorni e visita ortopedica, con rx piede sx;
che in data
15/12/2021 al controllo specialistico ambulatoriale presso Aorn A. Cardarelli di Napoli con esame rx richiesto, veniva rimossa la doccia gessata e venivano prescritte n. 10+10
FKT, oltre a nuovo controllo clinico a 40 giorni;
che tali lesioni avevano determinato postumi invalidanti risarcibili in € 7.741,02.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché venisse Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni da lei subiti, quantificati in € 7.741,02 o nella somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale.
Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1
dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare la inammissibilità e nullità della domanda per genericità e indeterminatezza della stessa;
che la parte attrice nemmeno aveva prodotto un verbale della Polizia Locale eventualmente intervenuta in loco, utile a fare luce sull'effettivo verificarsi del sinistro;
che la caduta doveva essere imputata esclusivamente al comportamento imprudente e negligente della parte attrice;
che la quantificazione dei danni era sproporzionata e non provata.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, perché fosse rigettata la domanda o che, in via subordinata, il risarcimento fosse ridotto in considerazione dell'efficienza causale del comportamento colposo dell'attrice, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 17.2.2025, udienza sostituita dalla fissazione di un termine per note.
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La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Nel merito, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data 11/11/2021, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del trattandosi di Controparte_1
sinistro accaduto su strada pubblica, rientrante nella sfera di custodia e controllo dell'ente comunale.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229;
Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio
2011, n° 11016).
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La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010,
n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero
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delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass.,
22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che,
a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass. 3.04.2009
n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
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Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, la presenza di una buca non visibile e non segnalata, ubicata in alla Via Nazionale delle Puglie, all'altezza del civico 240, di fronte alla CP_1
macelleria Caccavale.
Trattasi di una disconnessione della pavimentazione stradale agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche – limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso – rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della CP_1
vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo (L.
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n.
765, art. 17; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9), risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia (cfr. Cass. n. 15779/2006; Cass. 20/11/1998, n. 11749Cass.,
21/05/1996, n. 4673).
Dalla sua qualità di custode della strada, discendeva, quindi per il il Controparte_1
potere dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della strada e delle sue pertinenze, dovendo escludersi che l'ente locale non potesse oggettivamente provvedervi.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa e, in particolare, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite dall'attrice al bene demaniale in custodia, che presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere probabile la verificazione dell'incidente.
Nella fattispecie in esame, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata dall'attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma
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nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata e, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
2021044989 dell'11/11/2021, in cui viene indicata quale causa dell'infortunio una
“caduta per dissesto del manto stradale” (cfr. certificato di pronto soccorso, allegato all'atto di citazione).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità di svolgimento dell'accaduto narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali hanno descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'infortunio riportato dalla . Parte_1
In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, i testi escussi e Testimone_1
da ritenersi attendibili, per avere reso dichiarazioni sufficientemente Testimone_2
circostanziate e coerenti ai fatti di causa, confermavano il verificarsi della caduta secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, Testimone_1
che, un pomeriggio metà novembre 2021, alle ore 19:00 circa, mentre era davanti alla macelleria Caccavale in assieme alla moglie per acquistare la CP_1 Testimone_2
carne, aveva visto davanti a lui una donna cadere al suolo a casa di una buca (“mi sono trovato presente sui luoghi di causa al momento del fatto;
i fatti risalgono al novembre del 2021, erano le 19:00. Mi trovavo assieme a mia moglie , CP_1 Testimone_2 eravamo fuori la macelleria Caccavale, dovevamo comprare la carne;
ad un certo punto davanti a me, ad una distanza di circa 3-4 metri, è caduta una signora che aveva circa 60 anni. Non ho visto il momento della caduta, quando me ne sono accorto era già a terra e tante altre persone si sono avvicinate. Ci siamo avvicinati anche noi ed abbiamo visto la signora a terra che lamentava dolore alla gamba sinistra;
ho visto che perdeva un po' di sangue vicino al piede. Era la prima volta che vedevo quella donna. Lei era da sola. La signora ha detto di essere inciampata in un piccolo fosso che effettivamente ho poi notato anche io. A quel punto ho preso la signora in braccio, l'ho caricata nella mia auto e l'abbiamo portata al Cardarelli. Poi ho chiamato il compagno di questa signora, il quale dopo circa una mezz'ora è arrivato in ospedale. Ci siamo scambiati i recapiti e poi siamo
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andati via”). Quindi, il teste riconosceva lo stato dei luoghi nella fotografia allegata al fascicolo di parte attrice, immagine che ritraeva la disconnessione stradale che provocava la perdita di equilibrio dell'attrice.
Anche l'altra teste escussa, la sig.ra ha reso dichiarazioni chiare ed Testimone_2
immuni da vizi logici, fornendo una ricostruzione della vicenda del tutto coerente con quella descritta dal marito (“mi sono trovata presente sui luoghi di causa al momento del fatto;
i fatti risalgono agli inizi di novembre, erano le 19:00 circa. Io e mio marito eravamo andati per comprare la carne alla macelleria Caccavale, di cui siamo clienti. CP_1
Stavamo fuori la macelleria e ad un certo punto ho visto che ad una distanza di un paio di metri davanti a me, una signora è inciampata ed è caduta. Poteva avere più o meno l'età di 50 anni, era da sola. Ho visto che è caduta in avanti. Subito dopo si sono avvicinate tante persone. Ho visto che è caduta perché ha messo il piede sinistro in una buca che aveva più o meno una larghezza di 20 centimetri. Non c'erano lampioni, la visibilità era scarsa. In quel momento piovigginava, io e mio marito avevamo un ombrello aperto. Nel momento in cui è caduta anche la signora aveva l'ombrello aperto;
quando ci siamo avvicinati, la signora lamentava dolore alla gamba ed al ginocchio sinistro. Non c'erano perdite di sangue. Mio marito l'ha presa in braccio e l'ha portata in macchina. L'abbiamo portata al Cardarelli. Lei mi ha dato il numero del suo compagno che io ho chiamato. Lui
è arrivato in ospedale dopo circa mezz'ora e poi siamo andati via;
riconosco la buca a cui ho fatto riferimento nella foto. Era l'unica buca in quel tratto di strada”).
Entrambi i testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione dell'accadimento dannoso narrato in citazione ed il verificarsi delle lesioni subite dall'attrice a causa della caduta nella buca presente sul manto stradale innanzi alla macelleria Caccavale in via
Nazionale delle Puglie n. 240 nel Comune di . CP_1
Le dichiarazioni testimoniali che comprovano la riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dalla parte attrice all'infortunio per come descritto nella domanda risultano poi corroborate dalle risultanze della consulenza tecnica medico-legale del dott.
. Persona_1
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di
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legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Si accerta in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la dinamica lesiva descritta in citazione risulta compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate.
Il CTU dott. ha rilevato che i postumi invalidanti permanenti Persona_1
derivanti dalla compromissione anatomica e funzionale accertata sono in rapporto causale con la natura e la tipologia dell'evento dannoso dedotto in giudizio (“La concentrazione della causa lesiva sono tali da giustificare le manifestazioni riscontrate. Nella seriazione degli eventi, vi è la possibilità di stabilire una concatenazione logica e cronologica tra l'incidenza lesiva e le lesioni riportate”).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrato il nesso di causalità materiale tra la caduta al suolo e lesioni iniziali riportate dalla Parte_1
“Frattura base 5° metatarso piede sinistro, si immobilizza con valva gessata per 30 gg”, nonché del nesso di causalità giuridica intercorrente tra l'evento lesivo ed i postumi stabilizzati del processo patologico concernenti esiti consolidati di una frattura ossea del femore.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo.
Il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di
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affermare che le lesioni riportate dalla siano causalmente riconducibili alla Parte_1
caduta determinata dalla sconnessione del manto stradale.
La parte attrice ha dunque assolto all'onere probatorio concernente l'evento dannoso (la caduta), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (la buca presente sulla strada demaniale) ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente effettivamente occorso.
Ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, il non ha fornito alcun Controparte_1
elemento probatorio da cui potersi ricavare che la situazione di pericolo, rappresentata dalla buca non visibile presente sul manto stradale, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Invero, il convenuto non ha allegato, né tanto meno dimostrato, che l'alterazione CP_1
della pavimentazione stradale fosse da ricondursi a cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, quali ad esempio lavori in corso sulla strada oggetto di causa.
In definitiva, quindi, può affermarsi che il convenuto sia responsabile, quale CP_1
custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla per effetto dell'accadimento dannoso. Parte_1
Nella fattispecie in esame, con riguardo ad eventuali profili di responsabilità dell'utente danneggiato, alla luce del quadro probatorio, può ritenersi sussistente una condizione di obiettiva scarsa visibilità dello stato di pericolo rappresentato dalla buca, di piccole dimensioni e posta in zona poco illuminata nelle ore serali.
Il invocando il principio di autoresponsabilità gravante su ciascun individuo, ha CP_1
ritenuto di poter attribuire alla condotta imprudente della danneggiata una quota di responsabilità nella produzione dell'evento, ritenendo il modesto dislivello stradale, ben visibile e dunque il pericolo da esso rappresentato prevedibile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
Sotto tale profilo, pur accertata l'esistenza del nesso eziologico, è necessario stabilire se l'evento in questione sia derivato o meno in parte dal comportamento dell'attrice e in particolare se, usando l'ordinaria diligenza, la stessa avrebbe potuto limitare il danno;
se ci sia cioè spazio per l'applicazione della normativa dettata dall'art. 1227 c.c., comma 1.
Va rilevato infatti che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
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legittimità, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08.05.2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006, n.
15384).
Se è vero, precisa la Suprema Corte che “il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (cfr. Cass. n. 2477/2018).
Nella fattispecie in esame, va rilevato che se da un lato gravava certamente sull'ente pubblico, in quanto custode del bene, l'obbligo di provvedere al controllo e alla manutenzione del manto stradale e di intervenire per eliminare la buca stradale in quanto fonte di potenziale pericolo per gli utenti, dall'altro, non può negarsi che ove l'attrice avesse prestato maggiore attenzione nel percorrere la strada avrebbe potuto, usando un livello medio di diligenza e le adeguate cautele del pedone accorto, accorgersi visivamente della presenza di un dislivello prevedendo il pericolo ed adottando gli opportuni accorgimenti.
Ciò a maggior ragione considerando che - come emerso dall'istruttoria - la zona era scarsamente illuminata e doveva imporre all'attrice di muoversi con maggiore cautela date le scarse condizioni di visibilità al momento del sinistro. Considerato poi che la buca non era nemmeno coperta - da fogliame o detriti di vario genere -, una maggiore attenzione avrebbe potuto consentire all'attrice di notare quella disconnessione della strada e, quindi, di evitare di perdere l'equilibrio.
Conseguentemente, se da una parte non può ritenersi completamente reciso il nesso di causa fra la cosa e il danno, posto che la condotta della danneggiata non si sovrappone alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva del danno, Par (vedasi, sul punto, Cass n. 25028/2019), dall'altra pare evidente che la condotta della
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abbia concorso ex art. 1227 c.c., alla causazione dell'evento, anche tenendo Pt_1
conto che, secondo la consolidata giurisprudenza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle misure di cautela normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento negligente del medesimo nel dinamismo causale del danno. (Cass. n.
9315/2019 e 17873/2020).
La Corte di Cassazione precisa infatti, in relazione alla specifica situazione oggetto di causa, che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno" (cfr. Cass. n.
287/2015; n. 27724/2018).
Alla luce di tali considerazioni nonché tenuto conto dei richiamati principi di diritto, pur affermandosi la responsabilità del convenuto nella causazione del detrimento CP_1
oggetto della pretesa risarcitoria, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, un concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso nella misura del 50% con conseguente riduzione, in pari misura, della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che
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qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
[...]
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. . Persona_1
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali,
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economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato “esiti di frattura base del 5° metatarso piede sinistro, senza evidenza di limitazioni funzionali di interesse medico legale”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato Persona_1
complessivamente in una percentuale del 2% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in ITP di 35 giorni al 70% e di 40 giorni al 50%.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai nettamente dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno
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alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ..
La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi
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anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Con riguardo componente di danno morale derivante da lesione della salute occorre evidenziare che tale pregiudizio consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 53 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del
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danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 35 di ITP al 70% → € 2.817,50
- gg. 40 di ITP al 50% → € 2.300,00
- danno biologico permanente al 2% → € 1.480,36
Pertanto, va stimato in € 5.117,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
1.480,36 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 7.308,50, a cui aggiungersi € 156,84 per spese mediche documentate, per una somma complessiva finale di € 7.465,34.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
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adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, tenuto conto del concorso di colpa in misura del 50%, il convenuto deve essere condannato a corrispondere CP_1
alla parte attrice, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, l'importo complessivo di € 3.732,67.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (11.11.2021), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in
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debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia individuato in base al decisum - rientrante nello scaglione delle cause da € 1.100,01 a € 5.200,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Le spese vengono liquidate in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione dell'attrice al beneficio del gratuito patrocinio.
Vanno definitivamente poste a carico del convenuto le spese relative Controparte_1
alla C.T.U. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
p.t al pagamento, in favore di della somma di € 3.732,67 CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna il in persona del Sindaco p.t al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Erario, delle spese processuali, che si liquidano in € 2.552,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. CP_1
Così deciso in Aversa in data 5.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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