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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4485/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DELL'AQUILA ALESSANDRO Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura notarile in atti
- resistente
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore,
- resistente contumace
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 29.1.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 12/04/2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento notificata il 25.2.2023, e relativa, tra l'altro, ai seguenti avvisi di addebito: 371 2012 0004158227 000, 371 2012 0015279108 000, 371 2013 0002626033
000, 371 2013 0016782855 000 e cartella di pagamento n. 071 2012 0073921475 000.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica e la prescrizione dei crediti contributivi anche successivamente alla data di notifica.
L' costituitosi in giudizio anche per conto della ha eccepito l'inammissibilità CP_1 CP_3
dell'opposizione e chiesto il rigetto l'opposizione.
L' non si è costituita in giudizio. Controparte_2
2. L'intimazione di pagamento nel sistema di riscossione dei crediti assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, è quella di accertare il mancato pagamento del debito contributivo ed intimare al contribuente il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Ricevuta
l'intimazione di pagamento, il contribuente che lamenti che la notificazione della stessa non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (cfr. Cass. n.
2 16412/2007; Cass. n. 13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.
10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Inoltre, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovvero nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma
1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
3. Nella fattispecie in esame, il motivo con cui la parte lamenta l'omessa notifica degli avvisi è infondato, avendo l' documentato la rituale notifica degli avvisi in questione CP_1 rispettivamente in data 16/05/2012, 18/01/2013, 12/04/2013, 7.2.2014.
4. Nella fattispecie in esame, parte opponente esperisce un'azione di accertamento negativo del debito eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto a procedere alla riscossione anche rispetto al periodo successivo alla notifica come risultante dagli atti di causa.
3 Sulla base degli atti risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata.
Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Essendo stati notificati gli avvisi in data 16/05/2012, 18/01/2013, 12/04/2013, 7.2.2014, risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio
(25.2.2023) il termine di prescrizione quinquennale applicabile in una simile fattispecie.
L' e l' non hanno fornito alcuna prova in ordine alla CP_1 Controparte_2 sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra la data di notifica degli avvisi e la data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, in relazione agli avvisi di addebito oggetto di giudizio la prescrizione risulta in ogni caso maturata prima della notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Inoltre, in relazione alla cartella di pagamento n. 071 2012 0073921475 000 va osservato che non è emersa la prova della notifica e pertanto, essendo il credito contributivo risalente all'anno 2008, risulta sicuramente decorso alla data della notifica dell'intimazione di pagamento il termine di prescrizione quinquennale.
4 L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta la declaratoria dell'estinzione del credito indicato nella cartella di pagamento e negli avvisi di addebito per intervenuta prescrizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara che l' non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti della CP_1
ricorrente per le somme indicate negli avvisi di addebito n. 371 2012 0004158227
000, 371 2012 0015279108 000, 371 2013 0002626033 000, 371 2013 0016782855 000 e nella cartella di pagamento n. 071 2012 0073921475 000 per intervenuta prescrizione;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 30.1.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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