Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1023/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Alcamo, P. IVA;
Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Galbo;
-appellante -
CONTRO
successore universale della Provincia Controparte_1
Regionale di Trapani, codice fiscale;
P.IVA_2 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Giovanni Scaminaci;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero 45/2017 emesso Parte_1
dal Tribunale di Trapani in data 13/01/2017 su istanza del Controparte_1
successore universale della Provincia
[...] Controparte_2
, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 8.577,35 oltre
[...]
interessi e spese, a saldo di una fattura emessa dall'E.A.S. relativa al complesso provinciale “La Pineta”, gestito dalla predetta società.
Il costituitosi chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Istruita la causa su base documentale, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 230 del
26/02/2019 confermava l'ingiunzione e condannava alle spese di lite. Parte_1
La società proponeva appello.
Il si costituiva e invocava il rigetto del gravame. Controparte_1
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, il giorno 3 aprile 2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante censura la sentenza per avere il primo Giudice respinto l'opposizione in ragione della rilevata impossibilità di controllarne la tempestività ancor prima che per la tardività della costituzione in giudizio dell'opponente, avvenuta il 7.3.2017 a fronte della notificazione della citazione in data 24/02/2017.
La doglianza è infondata.
L'appellante non ha prodotto, neppure in questa sede, la copia notificata del decreto opposto, adempimento necessario per verificare la tempestività dell'opposizione (Cass.
14582 del 13 luglio 2015).
Risulta peraltro che la citazione in opposizione è stata notificata il 24.2.2017 e che, stando allo “storico” del fascicolo, unico dato disponibile alla cognizione del giudice,
l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta il 7.3.2024, e non prima come asserito dall'appellante.
La sentenza di primo grado merita, pertanto, di essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che al
[...]
patrocinato da un avvocato iscritto all'albo speciale degli Controparte_1
Avvocati degli Enti Pubblici, vanno liquidati i c.d. oneri riflessi in sostituzione di c.p.a.
e i.v.a..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 230 del 26/02/2019; Parte_1
condanna l'appellante a rifondere al le spese di Controparte_1
appello, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre agli oneri riflessi come richiesti;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo,
D.P.R. 115/2002.dell'art. 13, DPR 115/2002, a carico di parte appellante. 3
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, il 29 gennaio 2024
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo