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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12402/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
29/10/1990 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. IVAN SIRAGUSA, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
nato a Controparte_1
CATANIA il 03/11/1982 (C.F.: ), C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
1
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
indi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art 473 bis 12 c.p.c. - Parte_1
premesso che ha contratto matrimonio con CP_1 CP_1
in EC (CT) in data 24/09/2009 (trascritto al
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 135,
Parte II, Serie A, anno 2009), che dall'unione coniugale non sono nati figli e che, in data 23/07/2012, veniva pronunciato decreto di omologa della separazione n. 323/2012 - ha adito questo
Tribunale per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente.
, non si è costituito in giudizio, Controparte_1
nonostante la tempestività e regolarità della notifica.
All'udienza del 14/5/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio del resistente, la ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha, pertanto, chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e va accolta in quanto ricorrono le Controparte_1
condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898
e succ. modif., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 736/2012 del 23/07/2012 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario al quale il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo state avanzate pretese di natura economica e non essendo nati figli dal matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12402/2024 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in EC (CT) il 24/09/2009 tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del comune di EC (CT) Atto n. 135, Parte II,
Serie A, anno 2009;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del
16/5/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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