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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3654/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Monica Tomei, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viareggio (LU), via Paolina n. 13, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Vettori, ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Viareggio, via Paolina Bonaparte n.
13, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: “Voglia il Tribunale di Lucca dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo reciproco di comunicarsi, entro il termine di tre giorni, eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
i minori restano collocati con la madre nell'abitazione familiare sita in Viareggio, via Aurelia Sud, nella quale hanno la residenza;
la casa familiare con gli arredi, sita in Viareggio, quartiere Bicchio, via Aurelia Sud 357/D, acquistata in comproprietà dai signori e con atto Notaio del 24.9.2021, rep. n. 16.528, raccolta n. 8034, registrato a Viareggio il 27.0.2021 Pt_1 CP_1 Persona_1 al n. 5311, Serie 1T, trascritto a Lucca il 28.9.2021 al Registro Generale n. 17134 e Registro particolare n. 12497, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio, al foglio 31, particella 677 subalterno 5, via Aurelia Sud n.357 piano:T-1-2, categoria A/3, classe 5, vani 7, superficie catastale totale m.140, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.124, rendita catastale Euro 905,61, è assegnata alla madre collocataria,
; il padre potrà vedere i figli quando vorrà in accordo con i loro impegni scolastici ed extrascolastici. Il sig. accompagnerà il Parte_1 CP_1 figlio a scuola e, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, lo andrà a riprendere a scuola;
starà con i figli almeno un pomeriggio Per_2 a settimana (dalle 15,00 alle 20,00), indicativamente il giovedì e a fine settimana alterni, pernottamento compreso;
a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli, il sig. verserà sul conto corrente della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 CP_1 Pt_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat e provvederà al pagamento dell'intera rata del mutuo della casa coniugale di € 838,66, mensili;
le spese straordinarie per i figli, come indicate nel protocollo del Tribunale di Lucca, saranno sostenute in pari quota dalle parti;
spese legali compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.12.2024 e regolarmente notificato, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio il 6.6.2009 con unione dalla quale sono nati i CP_1
figli (27.11.2009) e NA (1.8.2013), ha esposto che con il passare del tempo e Per_2
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile ed ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì: l'affido condiviso dei figli minori;
il collocamento dei figli presso di sé nella casa familiare di Viareggio, di cui ha domandato l'assegnazione; che il resistente si faccia carico del pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare;
un assegno a carico del resistente di €1.000 mensili a titolo di mantenimento ordinario dei figli, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione ed alle CP_1
altre condizioni proposte, ma ha domandato di rideterminare l'assegno di mantenimento dei figli in
€600 mensili, oltre a rimborso del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.5.2025, il Giudice, visti i preverbali depositati in pct e preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, nei termini riportate in epigrafe, ha rimesso la causa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
28.12.1982, e , nato a [...], il [...], uniti in matrimonio in CP_1
Viareggio (LU), in data 6.6.2009, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2009 al n. 17 parte II serie A, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa NA Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3654/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Monica Tomei, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viareggio (LU), via Paolina n. 13, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura Vettori, ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Viareggio, via Paolina Bonaparte n.
13, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: “Voglia il Tribunale di Lucca dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo reciproco di comunicarsi, entro il termine di tre giorni, eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
i minori restano collocati con la madre nell'abitazione familiare sita in Viareggio, via Aurelia Sud, nella quale hanno la residenza;
la casa familiare con gli arredi, sita in Viareggio, quartiere Bicchio, via Aurelia Sud 357/D, acquistata in comproprietà dai signori e con atto Notaio del 24.9.2021, rep. n. 16.528, raccolta n. 8034, registrato a Viareggio il 27.0.2021 Pt_1 CP_1 Persona_1 al n. 5311, Serie 1T, trascritto a Lucca il 28.9.2021 al Registro Generale n. 17134 e Registro particolare n. 12497, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio, al foglio 31, particella 677 subalterno 5, via Aurelia Sud n.357 piano:T-1-2, categoria A/3, classe 5, vani 7, superficie catastale totale m.140, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.124, rendita catastale Euro 905,61, è assegnata alla madre collocataria,
; il padre potrà vedere i figli quando vorrà in accordo con i loro impegni scolastici ed extrascolastici. Il sig. accompagnerà il Parte_1 CP_1 figlio a scuola e, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, lo andrà a riprendere a scuola;
starà con i figli almeno un pomeriggio Per_2 a settimana (dalle 15,00 alle 20,00), indicativamente il giovedì e a fine settimana alterni, pernottamento compreso;
a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli, il sig. verserà sul conto corrente della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 CP_1 Pt_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat e provvederà al pagamento dell'intera rata del mutuo della casa coniugale di € 838,66, mensili;
le spese straordinarie per i figli, come indicate nel protocollo del Tribunale di Lucca, saranno sostenute in pari quota dalle parti;
spese legali compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.12.2024 e regolarmente notificato, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio il 6.6.2009 con unione dalla quale sono nati i CP_1
figli (27.11.2009) e NA (1.8.2013), ha esposto che con il passare del tempo e Per_2
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile ed ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì: l'affido condiviso dei figli minori;
il collocamento dei figli presso di sé nella casa familiare di Viareggio, di cui ha domandato l'assegnazione; che il resistente si faccia carico del pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare;
un assegno a carico del resistente di €1.000 mensili a titolo di mantenimento ordinario dei figli, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione ed alle CP_1
altre condizioni proposte, ma ha domandato di rideterminare l'assegno di mantenimento dei figli in
€600 mensili, oltre a rimborso del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.5.2025, il Giudice, visti i preverbali depositati in pct e preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, nei termini riportate in epigrafe, ha rimesso la causa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
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2 Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
28.12.1982, e , nato a [...], il [...], uniti in matrimonio in CP_1
Viareggio (LU), in data 6.6.2009, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2009 al n. 17 parte II serie A, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa NA Martelli
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